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Stop alle ruspe per la casa dei nonnini

L’abitazione di via Chiummano dove vivono Pietro Paolo Di Iorio e sua moglie Ersilia non sarà demolita fino all’esaurimento del giudizio eventualmente instaurato davanti alla Corte di Cassazione. Il giudice Sabrina Calabrese accoglie una delle richieste avanzate dall’avvocato Bruno Molinaro

Per il momento la casa di Pietro Paolo Di Iorio resta in piedi. Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Napoli, Sezione Distaccata di Ischia, dott.ssa Sabrina Calabrese, ha infatti sospeso l’esecuzione dell’ordine di demolizione dell’immobile, accogliendo una delle richieste avanzate dall’avvocato Bruno Molinaro, difensore del proprietario. Il provvedimento dispone la sospensione di ogni attività demolitoria fino all’esaurimento del giudizio che sarà eventualmente instaurato davanti alla Corte di Cassazione. La decisione arriva in una fase in cui l’abbattimento dell’immobile appariva ormai imminente e consente di conservare integralmente lo stato dei luoghi fino alla definizione del giudizio di legittimità, evitando l’esecuzione di una misura irreversibile prima del pronunciamento definitivo della Suprema Corte. Nell’ordinanza si legge testualmente: «Gli effetti definitivi ed irrecuperabili dell’esecuzione dell’ordine di ingiunzione per cui è procedimento, avuto riguardo anche alla prospettata intrasportabilità dell’istante (come attestata da un’ulteriore ed analitica consulenza depositata dalla difesa), inducono, trattandosi di abitazione, a sospendere l’esecuzione della presente ordinanza fino alla decorrenza dei termini per l’impugnazione o fino all’esito della fase di impugnazione della stessa, a norma dell’art. 666, co. 7, c.p.p.». Si tratta dell’aspetto più rilevante emerso dall’udienza del 14 maggio scorso, protrattasi fino al primo pomeriggio per la complessità delle questioni affrontate e per il confronto processuale sviluppatosi tra la Procura della Repubblica e la difesa di Di Iorio, affidata all’avvocato Molinaro, attraverso memorie, pareri e repliche.

Nel corso della discussione la difesa ha sostenuto l’insussistenza dei presupposti necessari all’esecuzione dell’ordine demolitorio. In particolare è stato ribadito che l’immobile ricadrebbe in una cosiddetta “zona bianca” sotto il profilo del rischio da frana, circostanza che, secondo la difesa, risulterebbe dalla consulenza tecnica dell’ingegnere Benito Trani e da un’attestazione rilasciata dal Comune di Barano d’Ischia il 22 aprile 2026, dalla quale emergerebbe l’assenza di classificazioni dell’area nelle perimetrazioni di rischio da frana previste dall’Autorità di Bacino. Altro punto centrale del confronto ha riguardato la classificazione dell’area in zona R3 di rischio idraulico prevista dal Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino della Campania Centrale. La difesa ha contestato che tale classificazione possa costituire un ostacolo automatico alla definizione favorevole della pratica di condono edilizio. A sostegno di questa tesi è stata richiamata un’ulteriore attestazione del Comune di Barano, datata 14 maggio 2026, secondo cui l’area non risulterebbe sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi del Regio Decreto n. 3267 del 1923, come recepito dagli strumenti urbanistici e di protezione civile comunali. Secondo la ricostruzione prospettata dall’avvocato Molinaro, le norme di attuazione del PSAI non sarebbero applicabili al caso specifico e, comunque, non attribuirebbero alla classificazione idraulica un’efficacia preclusiva assoluta rispetto alle procedure di condono. La difesa sostiene che una corretta interpretazione della normativa imporrebbe una valutazione concreta della compatibilità dell’intervento con il regime vincolistico, senza trasformare una classificazione sopravvenuta in una causa automatica di rigetto di istanze presentate molti anni prima.

La stessa difesa ha inoltre evidenziato come il vincolo richiamato dall’accusa sia stato introdotto in epoca successiva alla presentazione della domanda di condono e che la relativa disciplina non potrebbe operare retroattivamente. In tale prospettiva è stato richiamato l’articolo 42 del PSAI, che fa espressamente salve le attività antropiche pregresse. Su questo punto, tuttavia, l’ordinanza del Tribunale precisa che tale previsione «non implica anche la conservazione dei fabbricati abusivi, il cui mantenimento sia incompatibile con il suddetto rischio idrogeologico, ma solo di proseguire le attività umane svolte in precedenza in dette aree, purché compatibili con il relativo rischio idrogeologico». Secondo la difesa, la disposizione continuerebbe comunque a presentare margini di ambiguità interpretativa, tali da consentire letture differenti circa l’effettiva portata della clausola di salvaguardia prevista dalla normativa di bacino. Nel corso dell’udienza è stata inoltre formalmente sollevata, in via subordinata, una questione di legittimità costituzionale. L’avvocato Molinaro ha sostenuto che un’interpretazione del PSAI capace di impedire automaticamente la definizione favorevole delle domande di condono presentate prima dell’introduzione del vincolo potrebbe entrare in contrasto con i principi costituzionali di ragionevolezza, tutela dell’affidamento, certezza del diritto e protezione della proprietà privata. La difesa ha richiamato, in particolare, gli articoli 3, 24, 42, 97 e 117 della Costituzione, sostenendo che una diversa interpretazione finirebbe per attribuire ad uno strumento pianificatorio amministrativo effetti sostanzialmente retroattivi e ablatori non previsti dalla normativa statale sul condono edilizio.

Pur non condividendo nel merito né le questioni prospettate dalla difesa né la questione di legittimità costituzionale, il Giudice dell’Esecuzione ha ritenuto che la natura irreversibile della demolizione imponga, allo stato, di attendere l’eventuale giudizio davanti alla Corte di Cassazione. È questo il passaggio che segna l’attuale fase della vicenda. La sospensione consente infatti di mantenere invariata la situazione esistente fino alla conclusione del procedimento di legittimità, rinviando ogni decisione definitiva alla pronuncia della Suprema Corte. In termini pratici, l’abitazione di Pietro Paolo Di Iorio non potrà essere demolita fino a quando la Cassazione non avrà definito la vicenda. Una decisione che, secondo la difesa, assume particolare rilievo anche alla luce delle condizioni personali del proprietario, dichiarato non trasportabile dai sanitari a causa delle gravi patologie di cui soffre. Nel corso della precedente udienza, l’avvocato Molinaro aveva inoltre annunciato che, in caso di esito sfavorevole della vicenda, la questione sarebbe stata portata all’attenzione della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. Secondo la difesa, l’esecuzione della demolizione potrebbe infatti porre questioni di compatibilità con i principi sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, con particolare riferimento alla tutela del domicilio e della vita privata e familiare.

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