«Stop all’effetto dogana», la diffida dell’avvocato Silvio Trani
Il legale isolano qualche settimana fa si è imbarcato sul traghetto in partenza da Napoli e diretto a Ischia senza essere in possesso del green pass. «Tutti gli isolani del Paese mi stanno contattando per aderire alla mia iniziativa»
«Le adesioni stanno arrivando. La nostra diffida è condivisa da tanti isolani. E non mi riferisco solo a ischitani. Sono tante le persone provenienti da tutte le isole del Paese che in questi giorni mi hanno contattato per aderire alla mia diffida». A parlare è Silvio Trani, l’avvocato isolano che qualche settimana fa si è imbarcato sul traghetto in partenza da Napoli e diretto a Ischia senza essere in possesso del green pass. L’avvocato isolano, poi, una volta individuato, è stato bloccato e sanzionato. Già a dicembre il legale diceva: «Il green pass è chiaramente un’aberrazione, ma soprattutto una contraddizione visto che per tornare a casa dalla terraferma debba imbarcarmi (non c’è altro modo) e non possa farlo senza il green pass, ma se devo andare al supermercato, in un negozio, in chiesa, in farmacia, in tribunale, alla posta, in banca, ed in un qualsiasi ufficio pubblico, non ce ne sia bisogno».
Nei primi giorni del 2022, poi, ha prodotto una diffida indirizzata alle compagnie di navigazione del Golfo di Napoli, alle forze dell’ordine ed al Prefetto di Napoli. «Il fine – ci spiega – della diffida non è quello di contestare l’opportunità o la legittimità del green pass sui trasporti, ma di far capire alle varie autorità che la legge non consente di operare in questo modo. Vogliamo ricordare a tutti che il legislatore ha qualificato la violazione in oggetto un illecito amministrativo e non un reato. Ciò significa che non è né perseguibile, né punibile il tentativo di illecito amministrativo che si concretizza solo al momento dell’effettivo accesso a bordo e non prima». Per questo l’avvocato Trani ha diffidato a non frapporre «quindi, alcun ostacolo all’accesso a bordo del passeggero sprovvisto di green pass ed alla sua successiva permanenza a bordo per il tempo del viaggio, fermo restando l’obbligo di accertamento e di elevazione della sanzione ai sensi della L.689/81. Con espresso avviso che, diversamente, tutte le condotte censurate saranno documentate e denunciate per gli eventuali profili penalmente rilevanti a carico degli agenti».