CRONACAPRIMO PIANO

Braccio di ferro per il concorso, il Tar applica la sospensiva

La Sesta Sezione ha fissato agli inizi di dicembre l’udienza di merito sul ricorso proposto a Casamicciola dalla dottoressa Enza Piro contro gli atti della Commissione che le negarono l’accesso alla prova orale

Se ne riparlerà a dicembre. La controversia sul concorso per istruttore finanziario indetto dal Comune di Casamicciola, poi successivamente annullato, sarà affrontata nel merito il prossimo 6 dicembre, come ha stabilito con apposita ordinanza la Sesta Sezione del Tar Campania, nell’esaminare il ricorso proposto da Vincenza Piro, rappresentata dagli avvocati Domenico Puca e Vito Trofa, contro il Comune. L’obiettivo era l’annullamento di una serie di atti che l’ente ha emanato in relazione al concorso in questione che vedeva la dottoressa Piro tra le candidate, a partire dalla determina n.444 del primo agosto con cui sono stati approvati i verbali di Commissione relativi al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di un Istruttore direttivo Amministrativo – Finanziario, a tempo pieno e indeterminato, categoria D/D1, nella parte in cui si determina l’insufficienza nella seconda prova scritta svolta dalla dottoressa Piro, dei verbali di commissione n.8 e e n.9, con quest’ultimo che determinò la non ammissione allo svolgimento della prova orale finale, ma anche della griglia di valutazione della seconda prova scritta realizzata dalla dottoressa Piro identificata con la busta n. 4, e della nota Protocollo n. 8466 del 3 agosto con cui il Comune di Casamicciola ha avviato la nuova procedura di reclutamento di una unità di personale di categoria D previsto nella programmazione triennale del fabbisogno del personale relativo all’anno 2022.

I giudici hanno reputato “sussistenti, all’esito della sommaria delibazione che è propria della sede cautelare, gli estremi per la sospensione degli atti impugnati, avuto riguardo alla sussistenza del prescritto fumus boni iuris” 

La Sesta sezione, presieduta dal dottor Santino Scudeller e composta dai colleghi Rocco Vampa e Mara Spatuzzi, dopo aver ritenuto la propria giurisdizione e competenza, ha deciso di sospendere gli atti in questione, fissando la trattazione di merito del ricorso tra due mesi. Nella motivazione dell’ordinanza si legge che i giudici hanno reputato“sussistenti, all’esito della sommaria delibazione che è propria della sede cautelare, gli estremi per la sospensione degli atti impugnati, avuto riguardo alla sussistenza del prescritto fumus boni iuris in relazione al primo mezzo di gravame -le restanti censure apparendo non superare la soglia di ammissibilità, prima ancora che di fondatezza, benché in buona parte impingenti nel merito dei giudizi tecnici formulati dalla commissione”. Inoltre, secondo il collegio, il comportamento  della commissione esaminatrice, come risultante dal verbale n. 8, sembrerebbe non aver tenuto in considerazione i criteri di valutazione come puntualmente stabiliti dalla stessa commissione in via preventiva, ed ex ante, cioè prima dell’avvio delle operazioni di correzione della seconda prova scritta. In tal modo, scrivono i giudici, “le regole informanti le operazioni di correzione e valutazione degli elaborati appaiono sostanzialmente essere state disapplicate dalla stessa commissione esaminatrice che le aveva foggiate e poste a fondamento della fase della procedura concorsuale” in questione, in violazione dei principi generali che governano la materia, cioè la par condicio tra i candidati e la immodificabilità “in itinere” dei criteri di valutazione.

Secondo il collegio, nella correzione degli elaborati la commissione esaminatrice avrebbe disapplicato i criteri di valutazione stabiliti in via preventiva

Come alcuni lettori ricorderanno, secondo la commissione esaminatrice del concorso la candidata avrebbe firmato il suo elaborato come “Mario Rossi”, il che avrebbe potuto rappresentare un segnale identificativo, e da qui partì la procedura che ha poi portato all’annullamento della prova. Era il secondo scritto, poi si sarebbe passati all’orale. In ogni caso la commissione esaminò comunque i punteggi dei candidati e quello della Piro risultò essere pari a 20.23: dal momento che il minimo per accedere all’orale era 22, la candidata insieme agli altri concorrenti non risultò ammessa. Tale punteggio era stato ritenuto dalla dottoressa Piro non congruo, come evidenziato dai suoi legali in un passaggio del ricorso dove rimarcano che “l’analisi delle prove d’esame, anche in seguito alla comparazione con gli elaborati prodotti dagli altri concorrenti, manifesta con tutta evidenza l’irragionevolezza della valutazione proposta dai commissari nei confronti della Piro, che pertanto risulta illegittima al pari degli atti successivamente adottati e tesi all’indizione di una nuova procedura”. Secondo i due avvocati, dunque, non ci sarebbero i presupposti per ripetere il concorso. I legali avevano evidenziato eccesso di potere, irragionevolezza, violazione del principio di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, aggiungendo poi la circostanza che la valutazione della loro assistita contiene soltanto otto voci rispetto alle nove che compongono quella degli altri partecipanti al concorso. E non a caso avevano specificato che “la distorsione delle modalità di correzione appare evidente, basti osservare che l’eliminazione di una delle voci enucleate dallo schema di valutazione comporta per il candidato l’impossibilità di pervenire alla valutazione massima (anche raggiungendo il massimo in tutte le sezioni la Piro non avrebbe potuto ottenere il punteggio di 30), avvicinandolo alla soglia dell’insufficienza”.

Ads
Ads

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex