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Sisma, ecco l’emendamento salva-ricostruzione

La proposta, della quale riportiamo il testo, salva il diritto al contributo per gli aumenti di volume condonati e lascia intatta la procedura agevolata prevista dalla legge 47/85 per l’esame delle istanze di sanatoria

Le polemiche sorte dalla proposta di emendamento del partito democratico al decreto legge del 24 ottobre 2019, n.123, recante “disposizioni urgenti per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici”, come è noto, erano originate dall’aver omesso nel testo la previsione della procedura agevolata per la definizione delle istanze di condono.

Tuttavia da tempo si sa che esiste un’altra proposta di emendamento, portata già all’attenzione degli organi legislativi nei mesi e nelle settimane scorse. Si tratta di una proposta che, stante il mantenimento della procedura prevista dalla legge 47/85 per l’esame delle domande di condono, punta emendare esclusivamente l’oramai famigerato articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Ecco quale sarebbe il testo dell’emendamento: «All’art. 25, comma 3, l’ultimo periodo (Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono) è sostituito dal seguente: “Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume non condonati”».

Si tratta della ormai nota parificazione tra immobili legittimi e immobili legittimati da una successiva istanza di sanatoria, che viene proposta con una motivazione molto precisa: «Ove non si proceda all’emendamento proposto, l’intera impalcatura del decreto legge 109 rimarrebbe in piedi nelle sue previsioni di natura assistenziale (Cas, assistenza alberghiera, ecc.) ma verrebbero meno le fondamentali finalità ricostruttive proprie dell’ambito di intervento del Commissario straordinario (interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati). È stato evidenziato dai Sindaci e dai comitati spontanei di cittadini che i costi del condono, assommati ai costi di progettazione degli interventi oltre ai costi degli interventi stessi, tutti a carico del privato cittadino, non consentiranno l’avvio del processo di ricostruzione».

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