CRONACA

Sisma, nuova proposta contro le ingiustizie dell’articolo 25

I particolari della missiva con cui l’avvocato Iacono propone la modifica della norma in questione contenuta nella legge di ricostruzione, nella fase di conversione in legge del Decreto semplificazioni

Continua l’azione per veder riconosciuti i diritti dei terremotati dell’isola d’Ischia. Nodo del contendere è ancora una volta il famigerato articolo 25 della legge 130/2018 avente ad oggetto la “definizione delle procedure di condono”. In particolare al comma 3, dove viene stabilito che “il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono”, non viene previsto il contributo per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono (ed anche la mancanza di possibilità di poter usufruire di un’eventuale delocalizzazione), nonostante l’esito positivo della domanda di condono, con palese disparità di trattamento con il Centro Italia e con la Sicilia e il Molise.

L’avvocato Agostino Iacono, dell’associazione “Protagonisti per l’isola d’Ischia” e rappresentante dei terremotati colpiti dal sisma del 2017, ha inviato una missiva a tutte le forze politiche parlamentari e governative, oltre che ai vertici regionali. Nel documento viene inizialmente illustrato l’attuale stato procedimentale del decreto semplificazioni recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, con alcuni emendamenti che apportano novità e modifiche al decreto legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018 n. 130.

«Infatti – scrive Iacono – con proposta di modifica n. 11.23 (testo 2) al DDL n. 1883 presentata da vari senatori approvata in Commissione si aggiunge il seguente comma: 3-bis. Al comma 3 dell’articolo 25 del decreto – legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Successivamente all’accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione.”

Pur apprezzando la volontà di intervenire e fare passi concreti sull’articolo 25, in particolare dei senatori Silvana Giannuzzi e Sergio Puglia, si evidenziano delle criticità rilevanti. In particolare la parte nella quale si asserisce che il contributo non spetta per i casi di demolizione e ricostruzione; infatti si riporta testualmente “….ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione.”

Tale esclusione comporta delle conseguenze negative poiché “blocca” ancora l’avvio delle pratiche presentate ai sensi dell’ordinanza n. 7 adottata dal Commissario per la Ricostruzione, non potendo ricevere il ristoro delle unità immobiliari soggette a domanda di condono per le parti relative ad aumenti di volume che dovranno essere demolite e ricostruite in sicurezza e soprattutto perché è in contrasto con il concetto di sicurezza che deve essere alla base della Ricostruzione, in quanto, anche se necessario demolire e ricostruire per innalzare i livelli qualitativi di sicurezza, i terremotati con i tecnici non opteranno per l’indicazione della demolizione e ricostruzione di unità immobiliari per renderle più sicure e cercheranno di intervenire per il ripristino e adeguamento/miglioramento sismico pur di avere il ristoro per le unità immobiliari oggetto di condono.

Ads

Inoltre non è chiara l’interpretazione della norma nella parte in cui “…..il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume già condonati….”, poiché potrebbe far pensare con la dicitura “già condonate” che spetta il contributo per le pratiche evase al momento in entrata in vigore della nuova modifica».

Ads

A questo punto l’avvocato Iacono ricorda la delibera approvata lo scorso febbraio dal Consiglio comunale avente ad oggetto: “Richiesta al Parlamento Italiano di uniformare le norme riguardanti il sisma del 21/0/2017 con le norme vigenti con gli altri terremoti avvenuti in Italia. Integrazioni e/o modifiche alla delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 30.12.2019”, approvando con consenso unanime una proposta che risolveva del tutto il problema delle case oggetto di domanda ancora non evasa, anche alla luce di quanto previsto per gli altri territori terremotati. Veniva infatti lanciata la proposta di “modifica all’articolo 24 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109”. 1. All’articolo 24, dopo il comma 6, del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, è aggiunto il seguente: “6-bis. “Nel caso in cui, sul bene oggetto di richiesta di contributo, sia pendente una domanda di condono di cui all’art. 25, il procedimento per la concessione dei contributi è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e l’erogazione dei contributi è subordinata all’accoglimento di detta istanza.” (Modifica all’articolo 25 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109)2. il comma n. 3 è abrogato”.

Una modifica che ricalca la Legge vigente per il terremoto sisma di Catania e Campobasso e che veniva proposta con l’aggiunta del comma 6 – bis nell’articolo 24 poiché tale articolo riguarda l’oggetto “Procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi”, mentre il comma 3 è abrogato, in quanto l’articolo 25 riguarda come oggetto “Definizione delle procedure di condono”.

L’avvocato Iacono continua: «Ora è in discussione la proposta approvata in Commissione, tuttavia, nonostante le rassicurazioni “verbali” dove si asserisce che il ristoro tocca anche per le parti condonate che devono essere demolite e ricostruite da una lettura dell’emendamento proposto si evince, invece, che viene escluso il ristoro per le parti relative ad aumenti di volume per i casi di demolizione e ricostruzione».

Qualora non dovesse essere presa in considerazione la proposta del Consiglio Comunale di Casamicciola Terme, invece, l’avvocato Iacono suggerisce un’alternativa: si dovrebbe modificare l’emendamento aggiungendo il seguente comma con il suindicato tenore letterale: 3-bis. Al comma 3 dell’articolo 25 del decreto – legge 28 settembre 2018 n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Successivamente all’accoglimento delle istanze di cui al periodo precedente, nel limite delle risorse stanziate, il contributo spetta anche per le parti relative ad aumenti di volume”, togliendo e eliminando l’ultima parte “già condonati, ma è comunque escluso per i casi di demolizione e ricostruzione”, al fine di eliminare le criticità rilevate, di avviare una compita ricostruzione in sicurezza ed al fine di evitare il contenzioso tra Stato e cittadini terremotati.

«Visto e considerato – conclude Iacono – che c’è l’occasione storica di modificare l’articolo 25 nel Decreto Semplificazioni, si auspica di farlo in una maniera definitiva, senza correre il rischio di dover poi intervenire di nuovo dal punto di vista normativo».

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex