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Troppe ombre sull’affidamento del Palazzetto, arriva il ricorso al Tar

Una vicenda che nasconde troppe zone d’ombra. E che evidentemente vanno chiarite soprattutto dopo l’iniziativa giudiziaria intrapresa da un soggetto che si ritiene fortemente danneggiato dall’operato del Comune di Ischia e che proprio nei giorni scorsi si è rivolto al Tar Campania. Nel mirino (e oggetto di susseguente ricorso alla magistratura amministrativa, è finita la deliberazione n. 105 dello scorso 12 dicembre, pubblicata come al solito con tutta la calma di questo mondo dal palazzo municipale di via Iasolino (addirittura il 13 febbraio, due mesi dopo!). Sotto la lente di ingrandimento finisce soprattutto il punto F, quello nel quale la Giunta municipale ha deliberato “di approvare e patrocinare la proposta presentata per la manifestazione denominata 27esimo Expo’ Ischia 2017 dal 1 agosto al 31 agosto 2017 con concessione a titolo oneroso di locali ed aree nella disponibilità del Comune di Ischia”. Ebbene il ricorrente chiede l’annullamento di questi atti per una serie di motivi che riguardano altrettante irregolarità che sarebbero state commesse dall’ente pubblico che avrebbe perpetrato una clamorosa forzatura.

LA RICHIESTA PER POTER UTILIZZARE IL PALASPORT ED IL SILENZIO DEL COMUNE

Nel ricorso, peraltro, la cronistoria degli eventi viene rappresentata in maniera abbastanza analitica. Si parte ricordando che Rete Imprese e Professioni è un’associazione di rappresentanza nota per la tutela e lo sviluppo delle piccole e medie imprese, attraverso servizi di consulenza ma anche organizzazione di manifestazioni: fu così che nel 2015 si attivò per la realizzazione di un evento fieristico da svolgersi ad Ischia, motivo che la portò a rispondere ad un avviso comunale indetto dalla giunta guidata dal sindaco Giosi Ferrandino che aveva lanciato una manifestazione di interesse ai fini della concessione in uso del Palazzetto dello Sport “F. Taglialatela” per la realizzazione di un evento di interesse turistico, culturale, artigianale, enogastronomico e di pubblico intrattenimento. Nel ricorso inoltrato al Tar si ricorda che venne immediatamente presentata un’articolata proposta, che prevedeva anche la partecipazione di prestigiosi partner. Nell’iniziativa venivano coinvolte anche una serie di aziende specializzate che avrebbero potuto organizzare una serie di appuntamenti ed eventi di risonanza nazionale. Ma nonostante l’importanza dell’evento fieristico, tenuto conto dell’enorme afflusso di turisti sull’isola nei mesi estivi, la procedura di interesse non ebbe esito. Il ricorso rimarca solo che “l’unica comunicazione pervenuta è stata una nota comunale di differimento temporale (dal 2015 al 2016) dovuto ad una indisponibilità temporanea della sede in cui si sarebbe dovuto svolgere l’evento” e cioè il Palazzetto dello Sport. Da quel momento silenzio assoluto da parte del Comune di Ischia, con la società ricorrente che ha atteso invano la conclusione della procedura e la possibile assegnazione della struttura, peraltro mai arrivata.

LA CASUALE SCOPERTA DELL’AFFIDAMENTO ALLA IRACE GROUP

I promotori dell’iniziativa credono che evidentemente tutto si sia arenato fin quando arriva la clamorosa ed inopinata svolta. Secondo quanto recita il ricorso, è proprio in seguito ad un fortuito e casuale accesso agli atti del Comune che i ricorrenti vengono a conoscenza della precitata delibera di giunta comunale, nella quale si comunica sic et simpliciter che a occupare il palazzetto dall’1 al 31 agosto saranno i fratelli Itace per organizzare lo storico Expo. E’ in questa fase che il ricorso diventa un vero e proprio atto d’accusa: “In spregio dunque delle norme di evidenza pubblica, di buon andamento e par condicio dei concorrenti e di pubblicità all’interno, tra l’altro, di un atto di programmazione finanziaria quale è quello di specie (variazione del piano esecutivo 2016-2018) il Comune di Iscbia ha approvato una fantomatica proposta, senza indicare neppure il proponente, per la realizzazione delle manifestazioni che si svolgeranno nel mese di agosto 2017 senza nemmeno indicare i criteri utilizzati per tale repentina scelta”.

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LA RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI E L’OMERTA’ DEL PALAZZO

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E’ a questo punto che l’associazione Rete Imprese e Professioni sente puzza di bruciato e chiede ufficialmente gli accessi agli atti ma in via Iasolino continuavano a regnare silenzio ed omertà. Sempre il ricorso racconta che “tenuto conto del silenzio dell’amministrazione e della necessità di acquisire ulteriori informazioni, l’associazione ricorrente ha utilizzato l’unico mezzo disponibile, ovvero la rete internet ed i social network, da cui è emerso che la prossima manifestazione fieristica si sarebbe svolta sempre presso il Palazzetto dello Sport (oggetto dell’avviso del 2015, poi non assegnato) e che sarebbe stata realizzata dall’associazione Irace Group, scelta sembrerebbe ad libitum della pubblica amministrazione”. A questo punto non è rimasto altro da fare che contestare i contenuti della famigerata delibera di giunta 105/2016 “che pregiudica – si legge – la possibilità di conseguire la concessione dei beni e delle aree comunali per la realizzazione delle manifestazioni fieristiche per l’agosto del corrente anno, aggravata nel caso di specie dalla legittima aspettativa riposta nella procedura del 2015 (mai oggetto di alcun provvedimento di revoca o annullamento), per la cui partecipazione la ricorrente aveva approntato un articolato progetto con un dispendio di risorse economiche ed assunzione di impegni nei confronti delle imprese associate e di quelle resesi disponibili nella realizzazione dell’evento fieristico (che confidavano anch’esse, legittimamente, in una assegnazione del Palazzetto dello Sport e nella conseguente realizzazione della Fiera 2017”.

PROVVEDIMENTI ILLEGITTIMI E DA ANNULLARE, ECCO PERCHE’

Rete Imprese e Professioni non nutre dubbi sul fatto che i provvedimenti siano illegittimi e l’assegnazione agli Irace vadano annullati e nella sezione del ricorso denominata “diritto” viene anche spiegato il perché. In primis si esplicita la circostanza che non è stato chiarito l’iter logico, fattuale e giuridico che ha condotto all’approvazione della proposta dell’ignoto operatore economico. Nella delibera non si comprenderebbe quale sia l’interesse pubblico che ha condotto l’ente comunale ad approvare la proposta per la realizzazione della manifestazione Expo 2017: “In altri termini – recita il ricorso – qual è l’interesse dell’amministrazione comunale e dunque della comunità nel consentire la realizzazione di tale manifestazione, che tipo di manifestazione si andrà a realizzare?”. Ancora, nell’atto della giunta non sono menzionati atti o provvedimenti che hanno condotto alla definitiva approvazione della proposta e nemmeno gli atti in virtù dei quali l’ignoto operatore economico ha potuto presentare la riferita proposta poi accettata. Insomma, mancherebbe davvero di tutto: non c’è indicazione del soggetto proponente, dell’oggetto della proposta, del bene e dell’area pubblica che verrà occupata per la realizzazione dell’Expo 2017”.

LA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO A TRASPARENZA

Nel ricorso si contesta anche la violazione dell’arcinota legge 241/90, quella relativa alla violazione dei principi di par condicio dei concorrenti ma anche di trasparenza e pubblicità, oltre che eccesso di potere e violazione del principio del legittimo affidamento. I legali infatti scrivono che con la delibera in questione “Il Comune di Ischia ha approvato la proposta per la manifestazione Expo Ischia 2017 senza aver indetto alcuna procedura selettiva o ad evidenza pubblica per la selezione dell’operatore economico. In spregio dunque dei principi europei, sanciti anche dalla legislazione nazionale, di pubblicità, par condicio dei concorrenti, trasparenza, parità di trattamento, proporzionalità, non discriminazione, l’amministrazione resistente ha assegnato in concessione l’utilizzo di beni pubblici senza aver avviato alcuna procedura di selezione, pregiudicando di fatto l’interesse degli altri operatori economici interessati all’affidamento. Un fatto ritenuto e definito testualmente grave ed illogico tenuto conto che “in mancanza di una selezione pubblica e di criteri di selezione, non è dato comprendere come l’amministrazione sia giunta alla scelta della proposta del 16 ottobre 2016 che a quanto è dato sapere dovrebbe essere quella dell’associazione Irace Group”. Inevitabile, a questo punto, che venga sottolineato come la predetta omissione – che secondo il ricorrente già sarebbe sufficiente a conclamare l’illegittimità dell’operato dell’amministrazione resistente, lo è ancora di più “tenuto conto che per la medesima concessione, nel 2015 il Comune di Ischia aveva indetto una procedura di selezione pubblica a cui aveva preso parte anche Rete Imprese e Professioni”.

LA RICHIESTA DI OTTENERE “GIUSTIZIA” DAI GIUDICI DEL TAR

C’è poi un altro aspetto, che ha parimenti la sua importanza Il Comune avrebbe concesso il via libera agli Irace senza tener conto in alcun modo della delibera di giunta n. 112 del 20 novembre 2014 con cui era stata indetta la selezione pubblica per la scelta dell’operatore economico che avrebbe dovuto occuparsi della realizzazione dell’evento espositivo. Chiara ed inequivocabile anche la richiesta di sospensiva del ricorrente, nell’attesa che i giudici si pronuncino nel merito. Una richiesta che viene anche motivato, naturalmente: “La mancata sospensione dei provvedimenti gravati comporterà l’irreparabile lesione del legittimo interesse della ricorrente associazione Rete Imprese e Professioni a veder garantita la propria possibilità di avere in concessione i beni pubblici del Comune di Ischia per la realizzazione delle manifestazioni da svolgersi nel mese di agosto del 2017. Quanto innanzi considerando anche il grave pregiudizio economico cui è esposta la ricorrente, tenuto conto delle azioni risarcitorie che potrebbero intentare nei suoi confronti le imprese associate e le aziende resesi disponibili alla realizzazione del progetto già presentato al Comune. Lo slittamento al merito dell’affermazione del buon diritto della ricorrente costituirebbe, peraltro, gravissimo nocumento anche per l’amministrazione comunale tenuto conto anche delle azioni risarcitorie a cui è esposta, dovute all’illegittimità dell’operato che ha condotto alla delibera di concessione in favore di un non meglio identificato operatore economico. Ne consegue che nei confronti dell’assolutamente illegittima attività provvedimentale posta in essere dalla pubblica amministrazione va, senza indugio, adottato il richiesto provvedimento cautelare in attesa del definitivo intervento riequilibratore di codesto giudice”. Insomma, fin qui il ricorso depositato dall’avv. Luigi Trettola, nei giorni scorsi. La decisione dei giudici del Tar, inutile rimarcarlo, potrebbe aprire nuovi squarci su una vicenda che lascia più di qualche dubbio e perplessità.

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