CRONACA

Porto di Lacco Ameno, partita doppia al Tar

L’ingiunzione del Comune che chiedeva a Perrella di liberare immediatamente il molo turistico è stata impugnata: la discussione è fissata al 21 aprile, giorno in cui il tribunale amministrativo ha già in programma l’udienza sul parallelo procedimento della revoca della concessione

Compito ingrato quello del cronista che tenta di spiegare l’intricata controversia tra il Comune e la società Marina di Capitello Scarl, che finora ha gestito il molo turistico di Lacco Ameno. Mentre ci si avvicina alla data in cui il Tar dovrà decidere nel merito, la matassa anziché semplificarsi diventa sempre più complicata. Proviamo dunque a cercare di venirne a capo, tenendo presente che si tratta di filoni giudiziari differenti, anche se in sostanza si riferiscono sempre alla stessa vicenda.

Porto Turistico

Nei giorni scorsi c’è stata una novità, costituita dal fatto che il Comune il 25 marzo ha notificato un’ingiunzione alla società guidata dal signor Perrella nella quale si chiedeva la liberazione immediata (ad horas, per usare i latinismi del gergo giuridico) da cose e persone per “le aree demaniali oggetto del contratto”. Sì, perché il porto turistico è comunque un bene appartenente al Demanio, di cui il Comune detiene la concessione, mentre la gestione assegnata alla società di Perrella è tecnicamente una sub-concessione effettuata tramite la nota aggiudicazione tramite “project financing” oltre un lustro fa.

La precisazione è dovuta al fatto che tale ingiunzione da parte del Comune costituisce un procedimento diverso e parallelo da quello diretto alla revoca della concessione, messo in moto dal Commissario prefettizio la scorsa estate (quindi prima delle elezioni), revoca “congelata” dal Tar e che sarà discussa il 21 aprile. Tuttavia il Tar ha fissato nello stesso giorno anche la discussione sull’ingiunzione ad horas appena citata, impugnata dalla Marina di Capitello il 26 marzo. Una “partita doppia” che, forse, potrebbe chiarire il destino della sub-concessione, peraltro a meno di due mesi dalla sua scadenza naturale, fissata agli inizi di giugno.

Due giorni prima della doppia udienza, si svolgerà l’arbitrato richiesto dalla società Marina di Capitello, modalità ritenuta invalida dal Comune in quanto la relativa clausola non è stata approvata con delibera di giunta

La vicenda nasce con la richiesta, da parte del comune, del canone stagionale 2019 che la società non aveva versato. La Marina di Capitello non intendeva pagare, sostenendo di aver speso cifre anche maggiori per rendere utilizzabile il molo oltre al fatto che il Comune non avrebbe messo a disposizione tutte le aree previste dal contratto. La società chiese dunque il ricorso all’arbitrato, in base a una clausola di stile inserita nell’accordo, ma che il Comune ha ritenuto invalida, in quanto l’arbitrato è una possibilità che deve essere esplicitamente riconosciuta con delibera di giunta, cosa che non è mai avvenuta. In quel momento il Commissario prefettizio che all’epoca guidava il Comune mise in moto il procedimento per la revoca della concessione (procedimento che, ricordiamo, è finito davanti al Tar), a cui si affiancò poche settimane dopo una diffida ad adempiere, pena la risoluzione del contratto in base ad espressa clausola operante “ipso iure”. Proprio il mancato riscontro a tale diffida ha spinto il Comune all’ingiunzione del 25 marzo, impugnata davanti al Tar da Perrella.

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Intanto, giusto per confondere le idee al pur attento lettore, il Comune aveva messo in moto dinanzi al Tribunale ordinario la procedura d’esecuzione tramite ingiunzione per recuperare il proprio credito, pretesa inizialmente bloccata a luglio da un decreto “inaudita altera parte”, ma che a dicembre scorso è stata accolta dal Tribunale ordinario, il quale ha riconosciuto l’esecutività del decreto ingiuntivo col quale il Comune può pretendere i 170mila euro del canone non versato. In quella occasione il tribunale ordinario incidentalmente riconobbe anche che nel caso specifico è assente una specifica autorizzazione alla devoluzione ad arbitri delle controversie in questione, quindi “la clausola contrattuale che la dispone sembra affetta da nullità e, di conseguenza, appare sussistente la cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria – non già del collegio arbitrale – sulla materia del contendere”, di fatto accogliendo la tesi del Comune che sin dall’inizio ritenne invalida la clausola arbitrale. Nonostante tale evidenza, il signor Perrella a febbraio ha comunque ritenuto di fare ugualmente ricorso all’arbitrato. La discussione è fissata al 19 aprile, quindi due giorni prima della doppia udienza al Tar.

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Per tirare le fila della matassa, dopo il decreto ingiuntivo (che ha visto la vittoria del Comune e che di fatto escludeva l’arbitrato), dopo il provvedimento di revoca della concessione (21 aprile prossimo al Tar), dopo l’arbitrato (19 aprile prossimo), c’è un quarto binario, quello dell’ingiunzione ad horas da parte del Comune poi impugnata, la cui discussione è fissata anch’essa il 21 aprile davanti al Tar.

I giudici amministrativi, per la verità, hanno ritenuto di ignorare che il procedimento d’ingiunzione (scattata dalla clausola risolutiva espressa ipso iure) è questione geneticamente differente dalla revoca della concessione, ma nonostante ciò nel bloccare la pretesa del Comune e rinviare al 21 aprile hanno deciso di accogliere l’istanza cautelare della società che sospende l’ingiunzione dell’ente basando tale decisione sulla discutibile motivazione secondo cui il provvedimento di revoca (cioè un procedimento del tutto diverso) è attualmente congelato.

Se il lettore è riuscito a seguirci fin qui significa che oltre ad essere sopravvissuto a pastiere, uova di cioccolata, colombe e casatielli, sarà forse riuscito a capire come le vie del diritto siano, se non infinite, perlomeno molto frastagliate, anche se tutte dovrebbero giungere a chiarire definitivamente la matassa che avvolge la gestione del molo turistico di Lacco Ameno.

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