CRONACAPRIMO PIANO

«Un ricorso infondato basato su una norma anacronistica»

L’avvocato Ferdinando Scotto, difensore del Comune di Casamicciola, ha depositato la sua memoria presso la II Sezione del Tar in vista della discussione in programma il 30 novembre con cui il candidato al civico consesso Abramo De Siano chiede l’annullamento delle elezioni dello scorso 30 novembre

Entra nel vivo la partita che conduce dritta dinanzi ai giudici del Tar Campania dove il prossimo 30 novembre si dovrà discutere il ricorso presentato da Abramo De Siano che mira ad annullare le elezioni amministrative che si sono svolte lo scorso 14 e 15 maggio a Casamicciola Terme e che hanno portato all’elezione di Giosi Ferrandino a sindaco. L’avvocato Ferdinando Scotto, legale del primo cittadino, ha infatti depositato una memoria difensiva in nome e per conto del proprio assistito (che in realtà è il Comune di Casamicciola, che comunque da prassi è rappresentato dal sindaco pro tempore presso la II Sezione del Tar Campania – chiamato a pronunciarsi sul contenzioso – per smontare quello che è il teorema del ricorrente. Il quale, sintetizzando al massimo per non condurre i lettori in un perverso labirinto, lamenta il fatto che le liste siano state pubblicate all’albo pretorio lunedì 8 maggio e dunque fuori il tempo massimo previsto dalle normative vigenti che imponeva che l’adempimento fosse portato a compimento entro e non oltre la mezzanotte di sabato 6 maggio. Il che avrebbe impedito di dare adeguata visibilità e pubblicizzazione della candidatura dello stesso Abramo De Siano al consiglio comunale. 

Ed è proprio su questo punto che si basa la difesa del Comune, nello spiegare cioè come ci si trovi dinanzi ad un regolamento che nel terzo millennio e nell’epoca della tecnologia è da ritenersi assolutamente superato ed anacronistico. Scrive infatti l’avvocato Scotto: “L’approccio ermeneutico scolpito nelle statuizioni richiamate da controparte, infatti, deve essere necessariamente calato nella realtà storica nel quale è stato declinato. Alla fine degli anni ’90, come nei primi anni 2000 (e, pervero, ancor prima), l’affissione del manifesto elettorale all’Albo Pretorio, come anche in altri luoghi pubblici, costituiva l’unico strumento di pubblicità idoneo a garantire una adeguata partecipazione dei cittadini al procedimento elettorale. L’affissione, in sostanza, si risolveva nel solo ed unico presidio pubblicitario per l’elettore, grazie al quale poteva formare il proprio convincimento per la serena espressione del suffragio. In ragione di tale indispensabile funzione, associata ad una pressoché inesistente diffusione ‘telematica’ delle informazioni, la norma in commento, e gli adempimenti ivi scolpiti, rivestivano una indubitabile funzione di ordine pubblico, assumendo – sotto il profilo temporale – un ‘indiretto’ carattere perentorio, desumibile (anche in assenza di previsione espressa) dagli effetti che la inosservanza degli stessi poteva – solo in via potenziale – produrre. Di contro, nell’attualità, con la diffusione massiva dei social network e dei quotidiani online, a cui ogni elettore può accedere in pochi secondi attraverso il proprio smartphone, il termine contemplato nel richiamato art. 31 non può che recuperare il proprio carattere ordinatorio”. Ferdinando Scotto rincara la dose e semplifica il concetto spiegando che “Invero, l’Albo Pretorio, che sia quello cartaceo o quello online, non rappresenta più per il cittadino/elettore un canale informativo privilegiato. A tanto si aggiunga che, l’affissione del manifesto elettorale all’Albo Pretorio mai è stata qualificata come forma di pubblicità legale: la norma, infatti, non ricollega alcun effetto a tale adempimento (o a tale inosservanza). In ragione di tanto, nel caso di specie, s’impone la necessità di procedere ad una interpretazione evolutiva dell’art. 31 del DPR 570/1960. La norma giuridica, infatti, ha una vita propria e, come tale, è soggetta alla legge dell’evoluzione, trasformandosi razionalmente sotto l’impulso delle nuove esigenze e del nuovo contesto storico. Ed è proprio muovendo da tali premesse che, pur restando fedeli alla lettera della legge, si rende necessaria una interpretazione della stessa che sia idonea a disciplinare la condizione nuova della realtà”.

“Nell’attualità, con la diffusione massiva dei social network e dei quotidiani online, a cui ogni elettore può accedere in pochi secondi attraverso il proprio smartphone, il termine contemplato nel richiamato art. 31 non può che recuperare il proprio carattere ordinatorio”

Poi la memoria prosegue sul medesimo solco: “Il contesto storico/sociale nel quale codesto Ecc.mo Collegio è stato chiamato a valutare la vicenda in esame, come anticipato, è notevolmente mutato rispetto a quello in cui si è formata la giurisprudenza richiamata nelle difese del sig. De Siano. Ne consegue che, nel 2023, l’affissione del manifesto elettorale all’Albo Pretorio entro l’ottavo giorno precedente l’elezione non può che essere qualificato come mero adempimento formale. In quanto tale, la inosservanza di detto adempimento (o, per meglio precisare, il ritardato adempimento) non potrà determinare – come pretende controparte – la caducazione dell’intero procedimento elettorale, non essendo la espressione di una irregolarità di carattere sostanziale”. A seguire il legale dell’ente di via Salvatore Girardi richiama una recente pronuncia del Consiglio di Stato (risalente a febbraio dello scorso anno) nella quale si esplica che “Nei giudizi elettorali vale il principio secondo cui le irregolarità meramente formali non possono dar luogo alla caducazione delle operazioni elettorali in ossequio al doveroso rispetto della volontà dell’elettore e dell’attribuzione, fin tanto che si possa dare significato alla consultazione elettorale; cosicché, le regole formali contenute nella normativa e nelle istruzioni ministeriali sono strumentali, e la loro violazione è significativa soltanto se dimostra una sostanziale inattendibilità del risultato finale”. Un principio, questo, che induce l’avvocato Ferdinando Scotto a trarre le seguenti considerazioni: “Agganciandoci al principio ermeneutico sopra richiamato è possibile evidenziare altro elemento sintomatico della radicale infondatezza del gravame azionato. Invero, e declinando sempre l’autorevole insegnamento del Consiglio di Stato, se la irregolarità di carattere formale può configurarsi come significativa solo se con la stessa si è venuta a determinare una sostanziale inattendibilità del risultato finale, è allora necessario approfondire il contesto in cui la stessa si è realizzata e verificarne gli effetti sul piano dell’esito del voto. La circostanza è dirimente, perché muovendo da tale prospettiva emerge la impossibilità di sovrapporre il caso scrutinato nei precedenti invocati dal ricorrente con la fattispecie oggetto del presente giudizio. Dopo una serie di considerazioni prettamente tecniche si conclude così: “Applicando alla fattispecie le richiamate coordinate ermeneutiche, ne consegue che, la sola tardiva pubblicazione del manifesto elettorale sull’Albo Pretorio online non è inosservanza che da sola è sufficiente a determinare (fermo – per tutto quanto sopra osservato – il carattere non perentorio del termine cristallizzato all’art. 31 del DPR 570/1960) l’annullamento integrale delle operazioni di voto. Invero, come documentato dal controinteressato Giuseppe Ferrandino (dichiarazioni sostitutive delle sig.re Chiara Arcamone e Elisabetta Di Iorio), la P.A. resistente ha comunque proceduto all’affissione “cartacea” del manifesto elettorale entro il termine fissato nella disposizione in commento. Il tutto senza tralasciare che, come documentato in precedenza, la inosservanza contestata (sia essa parziale o totale) non ha comunque inciso sull’affluenza al voto. In conclusione, come diffusamente argomentato, la genuinità del procedimento elettorale, come anche il suo esito, non è stata minimamente intaccata dalla irregolarità formale censurata con il ricorso ex art. 130 c.p.a., imponendosene l’integrale rigetto”.

Ads

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex