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Ztl, una sentenza “sfiducia” la politica: decide il funzionario, non il sindaco

ISCHIA. Arriva dalla Lombardia una sentenza che potrebbe produrre cambiamenti importanti anche dalle nostre parti. Il problema della riduzione del traffico veicolare, e quello collegato della istituzione delle zone a traffico limitato, rappresentano un punto focale della vita amministrativa delle zone urbane. Sulla nostra isola, poi, ciò costituisce una piaga che raggiunge dimensioni “cittadine” e riverbera le sue conseguenze a vari livelli nel contesto sociale ed economico, spesso inaccettabili per un’isola a vocazione turistica.   Ebbene, la terza sezione del Tribunale Amministrativo della Lombardia ha stabilito che i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono di competenza del dirigente, e non del sindaco. In sostanza, dunque, il potere politico dovrebbe cedere il passo ai funzionari.

Un passaggio di consegne che sarebbe sancito dal Decreto legislativo 267/2000, il Testo unico degli enti locali. Infatti, sebbene il Codice della Strada del 1992 assegni al Sindaco il potere di regolamentare la circolazione dei veicoli nei centri abitati (art. 7) nonché fuori dai centri abitati per le strade comunali e le strade vicinali (art. 6), tali disposizioni secondo il Tar vanno coordinate con la successiva norma contenuta nell’articolo 167 del  Tuel  che attribuisce ai soli dirigenti comunali la competenza ad adottare gli atti e i provvedimenti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, se questi non sono ricompresi “espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo degli organi di governo dell’ente” o nelle funzioni del segretario o del direttore generale. Infatti il comma quinto dell’articolo in questione prevede che a decorrere dall’entrata in vigore dello stesso testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I, titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti (salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3, e dall’articolo 54).

Dunque, la competenza inizialmente assegnata al sindaco in tema di limitazioni della circolazione, secondo il Tar deve ritenersi “attratta” nella competenza propria del dirigente di settore, proprio a causa  della sopravvenuta disciplina legislativa, che ha profondamente mutato la ripartizione delle competenze tra organi politici e apparato dirigenziale negli enti locali, allo stesso modo di quanto è poi avvenuto per tutti gli enti pubblici sulla base del D.lgs. 29/1993 prima e del D.lgs. 165/2001 poi.

Nella sentenza si legge che «i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l’eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e quindi appartengono alla competenza dei dirigenti e non del Sindaco (cfr. Cons. Stato sez. V 13 luglio 2017, n. 3460; Cons. Stato sez. V, 13

novembre 2015 n. 5191)». La conseguenza, secondo i giudici della Terza sezione lombarda, è che «la natura propria di tali provvedimenti non giustifica quindi alcuna deroga al riparto di competenza tra organi politici e apparato dirigenziale». La competenza del sindaco si configurerebbe soltanto nei casi in cui l’intervento avesse i caratteri di necessità e urgenza, ai sensi degli artt. 50 e 54 dello stesso Tuel.

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Dunque, l’interpretazione data dal collegio composto dal presidente Ugo Di Benedetto e dai consiglieri Stefano Celeste Cozzi e Valentina Santina Mameli “sfila” la competenza in materia di Ztl dalle mani della politica per consegnarle ai funzionari. È tuttavia difficile valutare quali conseguenze concrete potrebbe produrre tale verdetto nelle dinamiche interne alle amministrazioni locali, dove spesso (non sempre) i funzionari sono espressione dello stesso potere politico.

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