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Ripetitore, il Tar “riabilita” la Tim: ora può riprendere i lavori

La Compagnia ricorre alla giustizia amministrativa, ottenendo un decreto di accoglimento che sospende l’ordinanza comunale di rimozione dell’antenna telefonica in via Pio Monte

La Tim non ha perso tempo. Dopo la missiva inviata al Comune di Casamicciola, ecco il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania con la richiesta di annullamento dell’ordinanza dell’ente del Capricho. Parliamo del provvedimento che ordinava la rimozione entro cinque giorni della “stazione radio base”, in sostanza del ripetitore per la telefonia mobile provvisoria posizionata in via Pio Monte della Misericordia su un terreno privato. Il Comune aveva imposto la rimozione per motivi di salute pubblica, oltre che con la mancata esposizione delle motivazioni per ricorrere alla procedura semplificata prevista dalle normative.

Il Presidente della Settima Sezione ha inoltre fissato al 15 settembre la trattazione collegiale in camera di consiglio

Il ricorso della Tim è stato discusso ieri dalla Settima Sezione del Tar, che ha deciso di accogliere con decreto l’istanza della Compagnia, che in tal modo potrà rimettere mano al completamento dell’installazione, rinviando a metà settembre la trattazione collegiale in camera di consiglio.

Il corposo ricorso, oltre venti pagine, ripercorre dapprima i fatti, ormai ben noti, a partire dall’esigenza per una Compagnia come la Tim di ricorrere nelle settimane estive a impianti tecnologici per potenziare la rete telefonica, impianti cosiddetti “carrati” posti su carrello mobile, posizionato per alcuni giorni nei momenti di “picchi” d’utilizzo della rete stessa. Tali installazioni vengono eseguite, precisa la società, rigorosamente senza l’esecuzione di opere edilizie. Gli avvocati della Tim fanno riferimento al decreto legislativo 259/2003, che all’articolo 87 quater stabilisce che “Gli impianti temporanei di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili in situazioni di emergenza, o per esigenze di sicurezza, esigenze stagionali, manifestazioni, spettacoli o altri eventi, destinati ad essere rimossi al cessare delle anzidette necessità e comunque entro e non oltre centoventi giorni dalla loro collocazione, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale”. Dunque, basterebbe l’autorizzazione dell’Arpa, agenzia regionale per la protezione ambienta, mentre anche sul fronte dell’autorizzazione paesaggistica in aree vincolate la Tim ha elencato una serie di previsioni legislative che escludono l’obbligo di tale autorizzazione per installazioni provvisorie.

Successivamente vengono sintetizzate le vicende di causa, dal nullaosta ottenuto dall’Arpac alla semplice comunicazione al Comune di Casamicciola per il posizionamento dell’impianto provvisorio spedita il 10 agosto. Il giorno dopo, 11 agosto, il primo controllo da parte della polizia municipale a cui veniva mostrata la documentazione, mentre il 12 agosto ai vigili si univano i Carabinieri, e nel pomeriggio si procedette al sequestro preventivo. Quest’ultimo non venne convalidato dal Gip del Tribunale di Napoli, che negò il sequestro preventivo, adducendo come motivazione la correttezza della procedura seguita dalla società e la mancanza di necessità di autorizzazione paesaggistica. Dunque, dal 19 agosto l’antenna era stata restituita alla Tim, giorno in cui la compagnia chiese al Comune di annullare in autotutela l’ordinanza di rimozione, che peraltro concedeva solo 5 giorni di tempo per rimuovere l’antenna (termine che scadeva ieri). Visto il silenzio dell’ente, determinato a non permettere il completamento dell’installazione, la Tim ha inoltrato ricorso al Tar chiedendo di dichiarare l’illegittimità dell’ordinanza e il suo annullamento, anche previa adozione di misura cautelare “inaudita altera parte” ai sensi dell’articolo 56 del codice del procedimento amministrativo, “ricorrendo – scrivono gli avvocati della Tim – il caso di estrema gravità e urgenza tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio per la trattazione collegiale ex art. 55 cpa”.

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L’amministrazione sta valutando l’ipotesi di percorrere altre strade per evitare che l’installazione venga completata

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Nel pomeriggio di ieri è arrivata la decisione del Presidente della Settima Sezione del Tar il quale, “vista l’istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell’art. 56 cod. proc. Amm.; avuto riguardo alla temporaneità dell’intervento [..]”, ha ritenuto che il provvedimento impugnato, cioè l’ordinanza del comune, vada sospeso fino alla trattazione collegiale del ricorso nella camera di consiglio del 15 settembre, accogliendo contemporaneamente “l’istanza cautelare ex art. 56 cpa”.

Dunque la Tim potrà nuovamente riprendere le operazioni di installazione del ripetitore sin da oggi, nonostante i malumori dei residenti della zona che già all’indomani del 10 agosto avevano avuto modo di far sentire il proprio dissenso, che l’amministrazione aveva peraltro raccolto.

Fino al tardo pomeriggio di ieri nei corridoi del Capricho si stava valutando l’ipotesi di intraprendere ulteriori iniziative in grado di far almeno guadagnare tempo al Comune, in questa vicenda che inizialmente sembrava destinata a esaurirsi in breve tempo e che invece in pochi giorni ha già conosciuto numerosi sviluppi.

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