CRONACA

Sicurezza balneare, varata la nuova ordinanza

L’Ufficio circondariale marittimo di Ischia ha emanato il provvedimento che disciplina la balneazione e tutte le attività connesse che si svolgono sul litorale marino e costiero dell’isola

L’Ufficio circondariale marittimo di Ischia guidato dal comandante Antonio Cipresso ha emanato la nuova ordinanza di sicurezza balneare. Il provvedimento disciplina, oltre alla balneazione, tutte le connesse attività che si svolgono lungo il litorale marino e costiero del Circondario Marittimo di Ischia, che ricomprende i territori dei sei Comuni isolani. L’ordinanza si compone di diciassette articoli, che regolano ogni aspetto della balneazione.

LIMITI ACQUE BALNEABILI E SICURE

Per quanto riguarda le zone di mare riservate ai bagnanti, sono confermate le disposizioni che disciplinano i limiti di navigazione dalla costa per le unità da diporto, durante la stagione balneare, specificando che le zone di mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere o coste a picco sul mare – non interessate da ordinanze di interdizione per pericolo di crolli franosi e salvo i casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbia destinato specchi acquei all’ormeggio delle imbarcazioni – sono riservate alla balneazione.

DIVIETI DI NAVIGAZIONE

In tali zone è vietato navigare, con qualsiasi tipo di unità navale (inclusi surf, windsurf, kite-surf e ogni altra simile unità anche se diversamente denominata), fatta eccezione per i natanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, tavole a remi (Sup – stand up paddle) oltre che pedalò e similari che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti. Vietato anche l’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima. Un apposito articolo regolamenta la segnalazione, a carico dei concessionari di strutture balneari, del limite delle acque destinate alla balneazione, con almeno due gravitelli di colore rosso ben visibili. A ogni Comune spetta l’obbligo di segnalare il limite delle “acque sicure”, con gravitelli di colore bianco.

Ads

SERVIZI DI SALVATAGGIO

Ads

L’ordinanza ovviamente elenca in maniera dettagliata le varie zone dove invece è vietata la balneazione, e grande attenzione viene posta al servizio di salvataggio, di cui ogni struttura balneare deve essere dotata: durante l’orario d’apertura al pubblico, i concessionari di strutture balneari devono organizzare e garantire il servizio di salvamento ed assistenza bagnanti con almeno un assistente abilitato al salvataggio ogni 80 metri di fronte a mare o frazione, mentre i Comuni dovranno provvedere a garantire tale servizio nelle spiagge libere. Oltre alle varie prescrizioni per le dotazioni nelle postazioni di salvataggio, viene data facoltà al concessionario e al gestore la possibilità di impiegare, in aggiunta e non in alternativa all’unità destinata al servizio di salvataggio, mezzi come la moto d’acqua, la tavola “rescue” o “stand up paddle”. Il servizio può essere assicurato attraverso un consorzio di concessionari. L’ordinanza impone alcune dotazioni specifiche, come i dispositivi antincendio e un locale per il primo soccorso con materiale apposito, compreso il defibrillatore.

LIMITI ALLA PESCA

L’esercizio di qualsiasi attività di pesca marittima (professionale e non professionale), deve essere condotta secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. Durante la stagione balneare, dalle ore 07.00 alle ore 21.00, qualsiasi tipo di pesca, fatti salvi gli altri limiti vigenti, può essere esercitata solo oltre il limite delle zone riservate alla balneazione. È sempre vietato attraversare zone frequentate da bagnanti e riservate alla balneazione con arma subacquea carica. Un articolo è dedicato ai cosiddetti corridoi di lancio, cioè gli appositi spazi con cui le unità a motore, a vela o a vela con motore ausiliario – se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata – devono raggiungere le spiagge.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Non mancano prescrizioni particolari, come quelle secondo cui è vietato sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato (es. ultraleggero) e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 metri (1000 piedi), ad eccezione dei mezzi di soccorso e di polizia e fatte salve ulteriori restrizioni a cura dell’Ente competente per l’aviazione civile (ENAC), ma anche transitare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge (comunque in orari in cui vi sia assenza e/o di minor affluenza di persone) e di quelli utilizzati dalle persone diversamente abili. Inoltre nella zona di mare fissata in 500 metri dalle scogliere o coste a picco sul mare e 1000 metri dalle spiagge, allo scopo di non arrecare disturbo alle attività da spiaggia (con rumore, moto ondoso etc.) le unità a motore devono procedere a velocità limitata, non superiore a 10 nodi.

Eventuali deroghe nell’osservanza delle disposizioni dell’ordinanza dettate da particolari esigenze, conformazioni dei luoghi ovvero altre circostanze di specifica peculiarità, saranno vagliate ed eventualmente autorizzate dal Circomare su motivata istanza degli interessati. L’entrata in vigore del provvedimento ha comportato l’abrogazione della precedente ordinanza in materia di sicurezza della balneazione n° 35/2020 del giugno di due anni fa, e di ogni altro analogo provvedimento che sia con essa in contrasto.

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex