CRONACAPRIMO PIANO

Deficit Ischia Ambiente, arriva la prescrizione

Come previsto, va in archivio la vicenda che coinvolse alcuni dirigenti della società partecipata e del Comune di Ischia

Si è chiuso con l’annunciata prescrizione il processo nei confronti di alcuni dirigenti della società partecipata Ischia Ambiente e del Comune di Ischia. Dopo l’udienza di giovedì scorso, ieri è stato reso noto il dispositivo col quale la dottoressa Rossella Tammaro ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dei sei imputati, Luciano Bazzoli, Silvano Arcamone, Ciro Cenatiempo, Gaetano Grasso, Antonio Bernasconi e Marco Raia, in ordine ai reati a loro ascritti “perché estinti per intervenuta prescrizione”. Un processo in pratica mai nato, visto che, come scrive lo stesso magistrato, non è “sostanzialmente mai iniziata l’ordinaria istruttoria dibattimentale”. Un caso esemplare di giustizia-lumaca: dopo le articolate attività di indagini preliminari, sfociate in una richiesta di rinvio a giudizio e nel successivo decreto di rinvio a giudizio, non è seguito alcun accenno di istruttoria. Nulla. Nemmeno la semplice produzione di documenti né l’acquisizione di una testimonianza.

Gli imputati erano accusati in varia misura di abuso d’ufficio e falso ideologico, nell’emissione di alcuni provvedimenti diretti secondo il pubblico ministero a sistemare in maniera impropria il deficit della società. L’epoca in cui sarebbero stati commessi gli episodi contestati è ormai lontana nel tempo, collocandosi tra il 2010 e il 2011. A onor del vero, anche in caso di effettivo dibattimento, non sarebbe stato semplice dipanare la complessa matassa per la quale erano in ballo cifre importanti, nell’ordine di alcune centinaia di migliaia di euro, con la difesa chiamata a dimostrare che tali somme non erano state liquidate in modo illegittimo, bensì a titolo di spettanze per i servizi che erano stati effettivamente realizzati, nell’ambito del rapporto tra il Comune di via Iasolino e la società partecipata, di cui l’ente detiene la totalità delle quote. In sostanza, secondo i difensori, non c’era stato alcun illegittimo vantaggio per la società, né alcun danno per il Comune, affermazione che si basa sul rapporto tra le due entità, il cui scopo primario è la gestione dei rifiuti e dei servizi cimiteriali, oltre che dei compiti manutentivi di giardini e strade.

Bazzoli, Cenatiempo, Arcamone e Bernasconi erano accusati di abuso d’ufficio e falso ideologico, «perché, in concorso tra di loro, Bazzoli quale presidente e Cenatiempo direttore tecnico di Ischia Ambiente, Arcamone e Bernasconi quali dirigenti dell’Ufficio tecnico e di quello finanziario economico, allo scopo di eludere gli obblighi contrattualmente assunti con il contratto di servizi stipulato tra il Comune di Ischia e la Ischia Ambiente s.p.a. in data 10.05.2007 (avente ad oggetto la gestione “in house” dei servizi di igiene urbana, di manutenzione del verde pubblico e dei servizi cimiteriali del Comune di Ischia), convocavano delle conferenze di servizi (in data 29.03.10, 13.09.10 e 30.09.11) in assenza dei presupposti previsti dall’art. 14 L. 241/90 e, al fine di evitare che la società chiudesse l’esercizio in perdita, e incorresse nelle disposizioni dell’art. 2447 c.c, attestavano, nei verbali delle predette conferenze di servizi circostanze non veritiere, volte a trasferire nei bilanci della s.p.a. importi tali da evitare che la stessa chiudesse gli esercizi in negativo». Inutile ora specificare cifre, elenchi, fatture in cui si sostanziava tale capo d’imputazione.

Accusa ulteriore di falso per Ciro Cenatiempo, all’epoca responsabile della direzione tecnica della società «per avere, nella qualità rivestita, attestato, nella relazione a sua firma n. 5956 del 23.11.11, falsi importi, documentando maggiori spese da chiedere a rimborso del Comune di Ischia, rispetto a quelli indicati nella fattura nr. 1 del 19.1.2011 emessa dalla Cocos Garden sas», mentre Silvano Arcamone e Gaetano Grasso avrebbero firmato provvedimenti liquidando illegittimamente alcune somme, cioé «per avere, in concorso tra loro e nelle qualità rispettivamente rivestite, sottoscritto le determine n. 1075 del 28.09.10 con la quale veniva approvato il verbale di conferenza di servizi del 13.09.10 (redatto in assenza dei presupposti di legge), con conseguente illegittima liquidazione della spese ivi prevista». Quest’ultima contestazione era poi rivolta ai due ma allargata anche a Raia per un altro episodio: «per avere, in concorso tra di loro, e nelle qualità rispettivamente rivestite, sottoscritto la determina n. 894 del 16.08.11, con la quale veniva, approvato il verbale di conferenza di servizi del 3.03.11 (redatto in assenza dei presupposti di legge), con conseguente illegittima liquidazione della spesa ivi prevista».

Tutto ormai cancellato dalla pronuncia del Tribunale ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che va annoverato tra le cause di proscioglimento. In realtà, la difesa di alcuni degli imputati era pronta a dimostrare anche nel merito l’inconsistenza delle accuse con argomentazioni articolate dirette a smontare punto per punto i capi d’imputazione, ma il dibattimento, come detto, non è mai partito. Di conseguenza, i sei protagonisti hanno preferito incassare la pronuncia, comunque positiva, del Tribunale. La sentenza, coincidenza curiosa, arriva proprio a tre anni esatti dal rinvio a giudizio.

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