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Pasticcio sul condono, incubo ruspe a Casamicciola

La Sovrintendenza nega l’applicazione del condono 2003 a un immobile in zona rossa. Comune e Commissario sono pronti alle controdeduzioni, per violazione dell’articolo 25 della legge di ricostruzione

Torna l’incubo-abbattimenti a Casamicciola. Ma stavolta la questione è originata da un problema d’interpretazione delle recenti norme legislative sulla ricostruzione post-sisma.

Andiamo con ordine: la vicenda riguarda un’abitazione situata nella zona rossa del Comune termale, con scheda Aedes dall’esito “E”, dunque al momento inagibile.

Come ormai anche i muri sanno, in prospettiva di ricostruzione i cittadini sono chiamati a veder definite le proprie istanze di condono, come prescrive la legge 130 del 2018 sulla ricostruzione post-sisma. Il famoso articolo 25, comma 1, dedicato proprio alla “Definizione delle procedure di condono”, recita infatti: « Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto, i Comuni di cui all’articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47».

E proprio in ossequio a quanto prescritto dalla legge, il proprietario dell’immobile si era attivato per ottenere la sanatoria sulla propria abitazione. C’era comunque un dettaglio che, sebbene comune a numerose abitazioni, è stato alla base dei problemi successivamente incontrati dal titolare: sull’edificio gravavano infatti due domande di sanatoria, una ai sensi del “condono ‘94”, mentre un altro ampliamento era soggetto a istanza inoltrata secondo la legge sul cosiddetto “condono 2003”. Ebbene, durante l’iter procedurale per la definizione delle istanze, la Sovrintendenza ha sì dato parere favorevole per quella inoltrata ai sensi della legge del ’94, ma ha invece negato tale consenso per la porzione oggetto dell’istanza ricadente nella terza legge sul condono.

L’esito ha effetti dirompenti, perché comporterebbe l’abbattimento della porzione soggetta al “terzo condono”, per la quale la Sovrintendenza non ha dato il parere favorevole. La decisione tuttavia confligge proprio con il dettato normativo contenuto nella legge di ricostruzione, secondo cui anche la normativa del 2003 sul condono è applicabile per la definizione delle istanze dei cittadini terremotati.

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Adesso, ci sono dieci giorni di tempo per presentare le controdeduzioni: non soltanto il titolare dell’abitazione, ma anche il Comune di Casamicciola, di concerto con la struttura commissariale guidata dall’ex prefetto Schilardi, è già al lavoro per articolare le argomentazioni dirette a far valere il diritto del cittadino a vedere definita l’istanza avanzata ai sensi del legge condonistica 326/2003. Sulla questione l’amministrazione appare determinata a far rispettare il dettato normativo per il cui riconoscimento si è tanto lottato in questi anni successivi al terremoto che colpì l’isola nell’agosto 2017.

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