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LA RESA DEI CONTI

Oggi la VI Sezione del TAR discute (e presumibilmente accorpa) tre distinti ricorsi legati al sequestro del parcheggio La Siena. Riflettori puntati soprattutto sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione emessa dal Comune d’Ischia: la decisione dei giudici avrà inevitabili ripercussioni sul futuro della struttura

Tre ricorsi che potrebbero anche essere riuniti, ma soprattutto un responso atteso da tutti. Dal Comune di Ischia, dalla Turistica Villa Miramare, dai rispettivi legali, magari dalla Sovrintendenza e perché no dai cittadini ischitani che di quel mostro incompiuto all’ingresso del borgo antico di Ischia Ponte davvero non vogliono più saperne. Quello di oggi sarà il giorno della verità dinanzi ai giudici della VI Sezione del Tar Campania (presidente Santino Scudeller, relatore Rocco Vampa) chiamati a pronunciarsi su tre distinti fronti. Il più importante, senza ombra di dubbio, è che quello che riguarda l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi adottata dal Comune di Ischia e firmata dopo che erano state accertate una serie di violazioni rispetto a quello che era il progetto originario. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania dovrà decidere se il provvedimento sancito dall’ente di via Iasolino sia corretto, come sostiene la difesa in una memoria di cui rendiconteremo a breve, oppure se sia da ritenersi illegittimo giacchè le contestate violazioni rientrerebbero nel cosiddetto alveo della liceità. E, inutile girarci troppo attorno, su questo nodo fondamentale si gioca gran parte di una partita importantissima soprattutto per il futuro di Ischia.

La seconda questione riguarda invece la mancata trasmissione – da parte dello stesso Comune di Ischia – alla Sovrintendenza dell’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata nel merito, risultando accertati incrementi di superficie e di volume. C’è poi la terza causa, l’ultimo anello di questa complessa catena, che riguarda l’originaria sospensione dei lavori disposta dalla Sovrintendenza: nel relativo giudizio ha spiegato intervento “ad opponendum” il Comune in resistenza al ricorso della Turistica Villa Miramare. I tre ricorsi questa mattina saranno verosimilmente unificati e si arriverà ad una decisione in grado di cominciare a fare chiarezza e tracciare un “sentiero” su quelli che saranno i futuri sviluppi anche se restiamo convinti che questo è un “romanzo” che dovrà ancora scrivere molti capitoli e non soltanto in tema di giustizia amministrativa (a buon intenditor poche parole). Nel frattempo ad affilare le armi sono gli avvocati difensori delle parti in causa impegnate a far valere le ragioni dei propri assistiti. Da una parte la Turistica Villa Miramare si appella ad una perizia dell’ingegnere Francesco Rispoli che documenterebbe come gli abusi non siano tali o comunque non giustifichino l’adozione di un provvedimento come l’ordinanza di demolizione.

Di tutt’altro tenore il parere del legale del Comune di Ischia, Bruno Molinaro, che in una articolata memoria difensiva spiega tra le altre cose che “All’esito degli accertamenti effettuati è emerso, quindi, che gli abusi sussistono indiscutibilmente e sono, per giunta,di rilevante entità, come tali non riconducibili all’invocato limite di tolleranza del 2%, e, pur sempre, in suscettibili di regolarizzazione postuma sia sotto il profilo urbanistico-edilizio, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n.380/01, sia sotto il profilo paesaggistico, ai sensi dell’art.167 del d.lgs. n.42/04, come d’altronde confermato dal provvedimento adottato dal Responsabile del Servizio 7 in data 31maggio2023, depositato in atti in una alla relazione istruttoria di pari data, n. 23722, in esso richiamata”. Non solo, il legale aggiunge poi che “Priva di pregio è anche la tesi secondo cui il comune avrebbe errato nel valutare unitariamente le opere realizzate dalla ricorrente. La giurisprudenza ha, infatti, più volte affermato che la valutazione dell’abuso edilizio presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate. In altri termini non è dato scomporne una parte per negare l’assoggettabilità ad una determinata sanzione demolitoria, in quanto il pregiudizio arrecato al regolare assetto del territorio deriva non da ciascun intervento a sé stante bensì dall’insieme delle opere nel loro contestuale impatto edilizio e nelle reciproche interazioni. L’opera edilizia abusiva va, infatti identificata con riferimento all’immobile o al complesso immobiliare, essendo irrilevante il frazionamento dei singoli interventi avulsi dalla loro incidenza sul contesto immobiliare unitariamente considerato. Nel caso in esame, si è al cospetto di numerosi interventi abusivi privi per la maggior parte di titolo per la loro realizzazione”.

Di tenore diverso il parere degli avvocati Gianluca Maria Esposito e Angela Parente che proprio facendo riferimento alla predetta relazione dell’ingegnere Rispoli sostengono tra l’altro quanto segue: “Fermo tutto quanto argomentato con i precedenti scritti difensivi che sono qui da intendersi integralmente per ritrascritti, le argomentazioni che precedono, in uno alle perizie tecniche a firma dell’Ing. Rispoli dimostrano che: (i) nelle SCIA/DIA in variante sono rappresentate tutte le opere oggetto di contestazione; (ii) tali varianti non comportano alcun incremento di superficie e volume, essendo riferite ad opere completamente interrate; (iii) tali varianti per legge non necessitavano della previa acquisizione della autorizzazione paesaggistica, ai fini della piena efficacia e legittimità dei titoli edilizi, così come anche riconosciuto dal Comune all’esito del sopralluogo di cui al verbale prot. n. 8033 del 3.2.2022 in cui si da atto della corrispondenza dell’edificato al p.d.c. 38/2010 e ai successivi titoli in variante; (iv) insussistenza di variazioni essenziali al progetto autorizzato e di opere realizzate in assenza di titolo edilizio. È perciò ingiustificato il provvedimento impugnato in cui si dichiara genericamente la inefficacia delle SCIA in variante, in aperto contrasto con l’accertamento tecnico eseguito con il verbale tecnico prot. n. 8033 del 28.2.2022 (cfr. all. 14 del ricorso introduttivo) che ha riconosciuto validità non solo alle SCIA/DIA in variante, ma anche alle valutazioni istruttorie operate dalla PA in relazione alle singole SCIA (cfr. richieste di integrazione documentale)”. Ovviamente i legali della Turistica Villa Miramare concludono per l’accoglimento del ricorso.

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