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Ripetitore, la Tim alza “bandiera bianca”

In una nota trasmessa al Comune di Casamicciola, il colosso della telefonia sostiene che sarebbero state perpetrate alcune irregolarità relativamente al sequestro dell’installazione, ma al termine della missiva lascia intendere che comunque provvederà a rimuovere l’antenna ubicata in via Pio Monte, riservandosi un eventuale ricorso per veder annullato anche il provvedimento amministrativo

La Tim prende atto dell’ordinanza del Comune di Casamicciola e provvederà a rimuovere il contestato ripetitore la cui installazione era iniziata una settimana fa in un terreno di via Pio Monte della Misericordia. Il pubblico ministero non ha ravvisato l’esigenza di confermare il sequestro del ripetitore e dell’area circostante, di conseguenza la Tim ha comunicato all’ente del Capricho che in seguito al dissequestro rimuoverà l’installazione, rispettando l’ordinanza varata dal Comune. Tuttavia la Compagnia non ha mancato di precisare il suo punto di vista su taluni aspetti della vicenda. Innanzitutto, nella comunicazione inviata il 17 agosto al Comune la Tim sottolinea di aver inviato la missiva spontaneamente, pur non avendo ricevuto notifica dell’ordinanza, della cui esistenza aveva appreso solo dalla pubblicazione sull’albo pretorio. La Compagnia inoltre ricorda di aver inviato un’apposita istanza lo scorso 9 agosto, regolarmente presentata all’amministrazione, con cui veniva comunicata l’installazione di una Srb (stazione radio base) per la telefonia mobile provvisoria, posta su un mezzo carrato in via Monte della Misericordia, ai sensi dell’articolo 87 quater del D.lgs. 259/2003.

Tale disposizione stabilisce che gli impianti di telefonia mobile, necessari per il potenziamento delle comunicazioni mobili per esigenze stagionali, eventi e manifestazioni, destinati a essere rimossi al cessare di tali necessità possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale, in deroga alle procedure autorizzatorie ordinarie stabilite agli articoli 87 e seguenti del citato decreto legislativo. Nell’istanza erano state illustrate le ragioni tecniche alla base dell’installazione temporanea del ripetitore, vale a dire “l’insufficiente copertura mobile nella stagione estiva che non consente all’operatore di assicurare la corretta fruizione dei servizi di comunicazione elettronica all’utenza, in conseguenza dell’aumento delle presenze sul territorio correlate al turismo stagionale (e, in questi anni di pandemia, anche all’incremento del fabbisogno di connessioni determinato dalla ridotta mobilità della popolazione e dall’utilizzo massivo dello smart working) e allo svolgersi di eventi e manifestazioni frequenti nel periodo estivo (in tal senso – secondo la compagnia – l’estensione del servizio in questo periodo garantisce anche un miglior presidio delle attività di protezione civile e del soccorso in mare)”. Nella missiva la Tim spiega che “trattandosi di un impianto provvisorio su mezzo carrato, l’installazione del quale non richiede – e non ha infatti richiesto – alcun intervento edilizio né di trasformazione o modifica del terreno o opera muraria né di fondazione, è stato rappresentato nell’istanza come non fosse necessaria l’autorizzazione paesaggistica, pur essendo la zona sottoposta a vincolo, in forza di quanto previsto dal dpr n.31/2017 punto A.16, che esenta dall’autorizzazione paesaggistica ex d.lgs n.42/2004 l’occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell’anno solare”. In virtù del richiamo a tali disposizioni, la Tim conclude affermando che “la realizzazione dell’intervento in oggetto è avvenuta conformemente alle citate disposizioni di legge” e che “pertanto risultano errate le ragioni esposte dall’amministrazione nell’ordinanza di demolizione; fermo restando che, prima dell’ordine di ripristino, a tutto voler concedere il Comune avrebbe dovuto verificare preliminarmente mediante idonea attività istruttoria se l’intervento non rientrasse nelle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica di cui all’allegato “a”, coinvolgendo se del caso la competente Soprintendenza, come previsto dall’art.11 del citato dpr n.31/2017”.

Nei giorni scorsi il pm non aveva ravvisato profili penali nella vicenda: in seguito al dissequestro, la Tim procederà alla riduzione in pristino, pur avendo richiamato le norme secondo cui gli impianti provvisori di telefonia mobile, destinati a essere rimossi al cessare di specifiche necessità, possono essere installati previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale, e senza bisogno di autorizzazione paesaggistica

Dopo questa serie di puntualizzazioni, la Compagnia spiega inoltre di aver “preso atto tuttavia dell’ordinanza adottata dal Comune e delle ridottissime tempistiche imposte per la riduzione in pristino, che non consentono alla società di ottenere provvedimenti cautelari da parte del Giudice amministrativo, al solo fine di non subire ulteriori danni, Tim comunica che provvederà alla rimozione dell’installazione” dopo il dissequestro dell’infrastruttura, “significando che – in ogni caso – tale attività di rimozione, ove dovuta, sarà effettuata senza prestare acquiescenza alle illegittime determinazioni assunte dall’amministrazione comunale, che la società si riserva di impugnare innanzi al Tar competente nei termini di legge al fine di tutelare i propri diritti e interessi, anche di natura risarcitoria”. L’ultimo avvertimento della compagnia riguarda il fatto che “ogni eventuale disservizio o disagio all’utenza e inefficienza sulle attività a servizio della collettività, incluse quelle di protezione civile e soccorso in mare, che dovessero verificarsi a causa del protrarsi dell’impossibilità di attivare la Srb provvisoria non potranno essere in alcun modo addebitate o riferite alla società”. In definitiva, la Tim ha accettato di adeguarsi all’ordinanza senza proporre opposizioni, pur valutando l’ipotesi di un eventuale ricorso nel merito del provvedimento. L’unica cosa sicura è che il ripetitore non sarà installato.

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