CRONACA

Disabile multato trenta volte, condannato il Comune

Sanzionato ripetutamente per l’accesso alla Ztl nonostante il contrassegno d’invalidità, anche il giudizio di merito dà ragione al cittadino ischitano, che ha ottenuto l’annullamento dei verbali elevati dalla Polizia municipale

Molti ricorderanno il caso, quasi un record, che aveva coinvolto un cittadino ischitano: trenta multe a un disabile, “perché accedeva alla Ztl senza titolo autorizzativo”. La singolare disavventura, finita davanti al Giudice di Pace di Ischia, ha avuto un primo parziale esito, con la condanna dell’ente di via Iasolino al pagamento delle spese e compensi di giudizio, con l’annullamento di tre dei verbali elevati, tutti emessi il 27 maggio scorso. Diversi mesi fa, il signor Calvani, assistito dall’avvocato Vito Mazzella, aveva già ottenuto la sospensiva dei provvedimenti dell’ente, in attesa del giudizio di merito.

All’affermazione del Comune, che sosteneva di aver accertato l’infrazione prevista dall’articolo 7 commi 9 e 14 del codice della strada per “aver transitato in orario non consentito e privo di autorizzazione rispettivamente i varchi n.2 e 4 della Ztl, presidiati dall’apparecchiatura elettronica automatica”, il cittadino ischitano ha eccepito la titolarità del contrassegno invalidi, oltre all’esistenza di vizi di legittimità dei verbali impugnati. L’avvocato Mazzella chiese l’accoglimento del ricorso, con l’annullamento dei verbali impugnati. Il Comune, da parte sua, contestava il fatto che il signor Calvani, pur titolare del contrassegno, non aveva provveduto a segnalare il transito, né preventivamente né successivamente.

Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso del signor Calvani, in quanto com’è noto la disciplina dell’opposizione prevista dall’articolo 22 in poi della legge 689/1981 con le successive modifiche attribuisce all’Amministrazione resistente, in questo caso il Comune di Ischia, il ruolo dell’attore, cui compete l’onere di provare il fondamento della pretesa sanzionatoria azionata col verbale (e su questo punto il Giudice ha citato, tra le tante, la decisione della Cassazione  n.1122/1999), mentre l’opponente deve fornire la prova dei “fatti impeditivi ed estintivi attinenti alle eccezioni sollevate e alla presenza di cause di esclusione della responsabilità”, come ribadito dalla Suprema Corte in una sentenza, la n.11054 del 1998.

Il giudice ha sottolineato che l’esposizione o il possesso del contrassegno invalidi autorizza al transito e alla sosta in deroga nelle zone a traffico limitato su tutto il territorio nazionale, circostanza ribadita dalla Cassazione, mentre nessuna norma impone la previa o successiva comunicazione del transito agli organi di Polizia

Nel caso in questione, il ricorrente ha provato di essere titolare di contrassegno invalidi e che, nelle circostanze dell’accertamento, l’autovettura di sua proprietà era al suo servizio. Il giudice ha infatti sottolineato che, com’è noto, l’esposizione o il possesso del contrassegno invalidi autorizza al transito e alla sosta in deroga nelle zone a traffico limitato su tutto il territorio nazionale, circostanza ribadita dalla seconda sezione della Cassazione civile, nella sentenza 719/2008, mentre nessuna norma impone la previa o successiva comunicazione del transito agli organi di Polizia. È questo il punto focale della sentenza che ha dato ragione al signor Calvani.

Ads

Quest’ultimo, ricordiamo, aveva inoltrato istanza di annullamento presso l’ente di via Iasolino, rivendicando il proprio diritto ad accedere alla zona a traffico limitato, perché munito di permesso invalidi, esponendo il  relativo contrassegno in modo ben visibile sul cruscotto ed anche sulla parte posteriore del proprio veicolo. Nonostante la richiesta di annullamento, e il fatto che il malcapitato si fosse recato più volte al comando Vigili urbani di Ischia,  l’ente ha continuato a notificare i verbali, fino a raggiungere la fatidica quota trenta. Il cittadino fu quindi costretto ad adire le vie legali, vista l’inerzia del Comune nel riconoscere la situazione.

Ads

L’avvocato Mazzella inoltrò dunque ricorso invocando l’illegittimità degli atti con un’articolata serie di motivi, il primo dei quali affermava che chiunque abbia un contrassegno per invalidi può tranquillamente transitare in una zona a traffico limitato anche dove l’accesso è limitato al trasporto pubblico. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n.2310/17: la Suprema corte infatti  sottolineò anche che il fatto di non comunicare entro le 48 successive l’avvenuto transito nella zona ZTL non giustifica nessuna multa. Il ricorso fu rivolto anche contro la mancanza della preventiva e obbligatoria informazione in ordine al trattamento dei dati personali ed inidoneità della segnaletica utilizzata, dal momento che, come recita una importante senza di Cassazione del 2012, “la P.A. che intenda procedere a rilevamenti, anche al fine dell’accertamento di illeciti amministrativi, attraverso sistemi di videosorveglianza, deve procedere all’installazione dei segnali di preavviso secondo il fac-simile allegato al provvedimento dell’Autorità Garante, non derogato, ma solo integrato dal d.P.R. n. 250 del 1999 (…), non essendo sufficiente la mera autorizzazione di cui al d.P.R. 250 del 1999”.  L’avvocato Mazzella  contestò inoltre la legittimità dell’installazione delle telecamere al varco, in quanto il sistema di monitoraggio del varco appare illegittimo perché  le telecamere per la riprese video sono posizionate ben prima, di circa 40 metri rispetto al segnale di divieto. 

Vari altri motivi furono posti a base del ricorso, a partire dalla violazione dell’obbligo di motivazione, relativamente alla voce delle “spese” indicate, e l’eccessiva quantificazione di esse, fino all’illegittimità delle spese accessorie, in quanto “è estremamente vessatorio pretendere, oltre la sanzione per il divieto, un ulteriore importo di € 15,28 genericamente indicato come spese istruttorie, sulle spese di notifica del verbale di infrazione”.  Una cifra che va moltiplicata per i vari verbali, con un rilevante spreco di denaro pubblico per le varie notifiche, secondo la difesa, oltre all’aggravio per il cittadino.

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex