CRONACAPRIMO PIANO

Articolo 9 illegittimo, dal Tar arriva la sospensiva

I giudici della VI Sezione del Tribunale Ammistrativo accolgono la richiesta presentata da Stefano D’Orta che era rappresentato dagli avvocati Michelangelo Morgera e Ivana Cenatiempo, che chiedevano di “cancellare” il provvedimento di rigetto di una istanza di annullamento in autotutela di un titolo edilizio rilasciato a favore di un controinteressato

E’ davvero un’ordinanza significativa quella che hanno emesso i giudici della VI Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, in un contenzioso che vedeva coinvolto il cittadino Stefano D’Orta, difeso dagli avvocati Michelangelo Morgera e Ivana Cenatiempo, contro il Comune di Casamicciola e Gabriele Senese, assistito da Bruno Molinaro e Gianpaolo Buono.. La vicenda ruota attorno all’ormai arcinoto “articolo 9” e nello specifico il ricorrente chiedeva l’annullamento previa sospensione dell’efficacia “del provvedimento n. 8433 di rigetto della istanza di annullamento in autotutela del titolo edilizio in sanatoria rilasciato a favore del contro interessato”. Ebbene il collegio presieduto da Santino Scudeller (estensore Angela Fontana) ha accolto le richieste dei legali del ricorrendo accogliendo la domanda cautelare e sospendendo l’atto impugnato fissando nel contempo l’udienza pubblica al prossimo 24 luglio.

Nelle motivazioni del provvedimento si legge quanto segue: “Visto il provvedimento impugnato in cui il Comune di Casamicciola ha respinto l’istanza proposta dal ricorrente sul presupposto che per il rilascio del titolo in sanatoria non dovesse essere acquisito il parere paesaggistico da parte della competente Soprintendenza in ragione del disposto normativo di cui all’articolo 9 della Legge Regionale della Campania n. 10 del 2004; ritenuto prima facie che appare fondato il secondo motivo di ricorso in quanto l’art. 9 della legge in parola fa espresso rinvio alle disposizioni della legge n. 47 del 1985 e del Capo IV della Legge n. 724 del 1994, senza derogare alla specifica disciplina a tutela del vincolo paesaggistico, come precisato anche dalla giurisprudenza”. Nel ricorso in oggetto gli avvocati Morgera e Cenatiempo rappresentavano in premessa che “Con nota del 24 maggio 2022, il sig. D’Orta Stefano presentava, a mezzo del proprio procuratore, al Comune di Casamicciola Terme, istanza di accesso agli atti per prendere visione/ottenere copia dei documenti relativi alla proprietà dei sig.ri Senese Gabriele e D‟ Orta Restituta, siti alla via Vicinale Castanito”. Una richiesta che veniva motivata con il fatto che gli stessi avrebbero portato a compimento delle opere in violazione delle normative urbanistiche.

In ogni caso l’accesso agli atti consentiva una ricostruzione “storica” degli eventi succedutisi dagli anni ’80 in poi, che vi riassumiamo così: “A seguito della istanza di accesso agli atti presentata dal ricorrente con prot. n. 11830 del 26 novembre 2022, veniva constatato che il sig. Senese realizzava le suddette opere in virtù di un titolo rilasciato in sanatoria n. 04/2008, ai sensi dell’art. 9 Legge Regione Campania n. 10/2004, dal Comune di Casamicciola Terme in data 28.02.2008 a firma dell‟ Ing. Ferdinando Formisano, responsabile dell’Area IV Edilizia Privata. Dunque, il titolo in sanatoria veniva rilasciato senza la prescritta autorizzazione paesaggistica e mediante una procedura inapplicabile sull’isola d’Ischia sottoposta al vincolo assoluto di inedificabilità. In seguito al rilascio del titolo in parola, in dispregio alla procedura urbanistica prevista per le zone sottoposte ai vincoli paesaggistici, come lo è l’isola d’Ischia, il Senese continuava le opere sugli immobili de quo, sulla base della sola presentazione di SCIA, avente ad oggetto l’ esecuzione di lavori consistenti nella manutenzione ordinaria e straordinaria dell’immobile sito in Casamicciola Terme. Le nuove opere eseguite dal Senese, non solo comportavano una modifica dello stato dei luoghi, ma determinavano la costituzione di ben tre appartamenti, prima non esistenti. Ne conseguiva un aggravio di servitù di passaggio sia pedonale che carrabile esistente sul fondo dominante di proprietà D’Orta, il quale citava in giudizio il Senese innanzi al Tribunale civile di Napoli, VI Sezione Civile, Dott.ssa Cacace, per ivi sentirlo condannare al ripristino della originaria servitù di passaggio di tipo rurale. Il relativo procedimento, ad oggi pendente, è iscritto al r.g.n. 18934/2022 (si veda allegato atto di citazione).

Nel ricorso non mancano “bacchettate” indirizzate all’ente di via Salvatore Girardi per la condotta ritenuta poco ortodossa soprattutto in tema di sicurezza. Udienza nel merito fissata a luglio

A questo punto così osservavano gli avvocati Morgera e Cenatiempo: “Da quanto sin qui detto, emerge in maniera inconfutabile che il titolo in sanatoria n. 04/2008, rilasciato al Senese con la procedura semplificata prevista dall’art. 9 Legge Regione Campania n. 10/2004, quindi in violazione delle disposizioni che prevedono che in aree sottoposte a vincoli paesaggistici è necessaria anche la relativa autorizzazione, è del tutto illegittimo. Il Comune di Casamicciola Terme, senza motivare il proprio diniego, ma, si ripete, richiamando pedissequamente le deduzioni del sig. Senese, dunque senza specificare le deduzioni logico-giuridiche per le quali riteneva valide le suddette adduzioni e non anche le controdeduzioni del D’Orta, comunicava preavviso di diniego avverso l’istanza prot. 14425 del 22.12.2022 ed invitava il ricorrente a presentare, entro 10 giorni, osservazioni e documenti. Il sig. D’Orta Stefano, nei termini concessi, depositava proprie controdeduzioni, contestando punto su punto le adduzioni di controparte, ma l’Ente Comunale, in data 6 giugno 2023, comunicava la chiusura del procedimento ex L. 241/90, con provvedimento negativo, che oggi si impugna”. Nel ricorso che ha poi trovato accoglimento per quanto attiene la richiesta di sospensiva non manca anche una pesante stoccata all’operato del Comune termale, decisamente chiara in un passaggio in cui si scrive quanto segue: “E’ bene evidenziare con quanta leggerezza e lassismo il Comune di Casamicciola invoca la facoltà di riesaminare una istanza di autotutela in materia di edilizia, visti i disastri idrogeologici e sismici che hanno interessato il territorio dell’Ente comunale e che hanno mietuto numerose vite umane! Proprio in virtù di tali avvenimenti il Comune resistente avrebbe dovuto riesaminare con maggiore attenzione e diligenza i provvedimenti edilizi rilasciati antecedentemente, proprio per evitare che avvenimenti disastrosi come quelli descritti, si ripetano di nuovo. Si comprende che sussiste, nel caso di specie, in capo all‟Amministrazione un obbligo di procedere (ex art. 97 Cost.) a prescindere dall’esistenza di una specifica disposizione normativa impositiva di tale obbligo, sussistendo in capo alla stessa il dovere di correttezza e di buona amministrazione, che in ambito civilistico corrisponde alla buona fede, imponendo di agire in tutte quelle fattispecie particolari nelle quali ragioni di giustizia e di equità richiedono l‟adozione di un provvedimento e sorga per il privato (il cit. confinante), una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e le ragioni delle determinazioni (qualunque esse siano) di quest‟ultima. L’Amministrazione deve coinvolgere il privato confinante, il quale ha un interesse oppositivo all’eventuale sanatoria dell’abuso”. Per il prossimo round, come detto, appuntamento a luglio.

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