CRONACAPRIMO PIANO

Il TAR dice “no” alla riapertura del Mojito

I giudici della V Sezione respingono l’istanza presentata dal gestore del locale chiuso 10 giorni per violazione dell’ordinanza sindacale che limitava alla mezzanotte le emissioni sonore. Il Comune si era costituito con l’avvocato Alessandro Barbieri, che vede accolte le sue istanze

Non c’è stato il Valentino bis. Stavolta la movida ischitana ha trovato le porte chiuse da parte dei giudici amministrativi campani che hanno rigettato la richiesta di sospensiva chiesta dai gestori del Mojito, l’american bar ubicato sulla Riva Destra del porto d’Ischia colpito da un provvedimento di chiusura di 10 giorni (a far data dal 16 agosto) emesso dai competenti uffici comunali dopo una serie di violazioni dell’ordinanza sindacale che limita alla mezzanotte l’orario per le emissioni sonore. Con una curiosità singolare. Le due vicende hanno un comune denominatore, ossia l’avvocato Alessandro Barbieri, protagonista di questa calda estate ischitana. Alcuni giorni fa la sua linea difensiva aveva consentito a Marcello Bondavalli di riaprire i battenti, stavolta difendendo l’ente di via Iasolino ha fatto sì che Ciro Di Meglio rimanesse chiuso. Insomma, una doppietta clamorosa su due versanti opposti della barricata.

Entrando nel merito della decisione giudiziaria, ecco come motiva la stessa la presidente della V Sezione del Tar, la dott.ssa Anna Pappalardo: “Vista la memoria depositata dall’amministrazione comunale; ritenuto che le censure spiegate non appaiono idonee a contrastare le risultanze dei presupposti assunti a base dell’atto impugnato, fondate su verbali di accertamento di violazioni alle ordinanze sindacali a tutela della vivibilità urbana e quiete pubblica, aventi fede legale privilegiata sino a querela di falso; Considerato che il pregiudizio lamentato, di carattere economico, potrà ricevere adeguato ristoro in sede di eventuale delibazione favorevole dell’azione proposta; Ritenuto che la cc per la trattazione collegiale della istanza cautelare può essere fissata alla data del 6 settembre 2022; per questi motivi respinge l’istanza di misure cautelarti monocratiche e fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 6 settembre 2022. Il presente decreto sarà eseguito dall’Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti”.

Nessun dubbio per i giudici: “Le censure spiegate non appaiono idonee a contrastare le risultanze dei presupposti assunti a base dell’atto impugnato, fondate su verbali di accertamento di violazioni alle ordinanze sindacali a tutela della vivibilità urbana e quiete pubblica”

Nella sua memoria difensiva l’avvocato Alessandro Barbieri ha sottolineato una serie di condotte fuorilegge dei gestori del locale chiuso per dieci giorni, scrivendo tra l’altro: “L’attività di somministrazione di che trattasi è ubicata in un punto nevralgico del Comune di Ischia: luogo sì di ritrovo dei tanti giovani e turisti che si affollano nella c.d. movida ischitana ma anche a ridosso di una delle Marine più accorsate dell’Isola d’Ischia (Ischia Risorsa Mare) frequentata da diportisti in cerca di tranquillità. Per tale ragione l’amministrazione comunale ha sempre cercato – nel corso di un decennio – di coniugare tali esigenze (di rilievo indubbiamente pubblicistico) attraverso l’adozione di varie ordinanze sindacali (cfr. allegati) che fissavano e determinavano fasce orarie onde esercitare attività danzanti all’esterno dei molti esercizi presenti in zona. Ebbene, a fronte di tali sforzi amministrativi, l’attività in questione ha da sempre violato le prescrizioni imposte dall’Autorità Amministrativa finendo per essere sempre alla ribalta della cronaca locale (e non solo) anche in ragione dei gravi episodi di violenza (accoltellamenti) ivi verificatisi chiaramente violativi dell’ordine pubblico. L’attività in questione, inoltre, in ragione della pervicace ostinazione a violare ogni più elementare regola di condotta è stata, a più riprese, destinataria di provvedimenti di sospensione da parte dell’autorità questorile ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.”.

Insomma, una condotta reiterata nel tempo e sfociata poi nei recenti episodi sempre riassunti dal legale nel suo scritto: “Sta di fatto che, sin dal marzo del 2022 (ed al perdurare della implacabile violazione delle regole di condotta imposte con le predette ordinanze sindacali), l’amministrazione comunale con nota prot. 12202 del 24.03.2022 diffidava il sig. Ciro Di Meglio a non svolgere ‘attività di intrattenimento musicale e danzante oltre l’orario consentito…con espressa avvertenza che in caso di inottemperanza o reiterazione specifica sarà disposta la sospensione da 10 a 20 giorni dell’esercizio di che trattasi ancorché già autorizzato’. Non di meno, come emerge dalla documentazione allegata, in data 5 agosto 2022, Agenti del Comando di Polizia Municipale accertavano la violazione dell’ordinanza sindacale n. 133/2022 in quanto alle ore 1:50 l’attività in questione continuava l’attività di intrattenimento danzante all’esterno del locale. Di qui, dunque, l’adozione del provvedimento impugnato il quale costituisce solo ed esclusivamente esito provvedimentale (e frutto) della reiterata violazione da parte del ricorrente dei limiti imposti dalle ordinanze sindacali sopra richiamate. Il ricorso cui si resiste è infondato e, previo rigetto di ogni istanza cautelare azionata, va rigettato”. Seguivano poi una serie di considerazioni di natura prettamente giuridica e tecnica che per ovvi motivi risparmiamo ai nostri lettori.

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Soddisfazione emerge naturalmente dalle stanze dei bottoni del municipio ischitano dove nel pomeriggio di ieri è stata diffusa una nota che sintetizza in maniera schematica quando accaduto e che recita testualmente: “In seguito alla chiusura del locale Mojito disposta dall’ufficio SUAP del comune di Ischia, il proprietario dell’attività aveva presentato ricorso al TAR Campania contestando il provvedimento per il quale si richiedeva, in ogni caso, l’applicazione della sospensiva. L’ente comunale si é costituito nel giudizio partecipando già alla fase cautelare ante causam affidando al legale Avv.Alessandro Barbieri gli interessi del Comune di Ischia. Il TAR ha rigettato la richiesta di misure cautelari monocratiche fissando per la discussione della domanda cautelare al 6 settembre”.

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