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Silenzio del Comune, il Tar chiude il contenzioso

La VI Sezione ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso da Salvatore Calise contro il Comune di Forio. Il ricorso riguardava il silenzio dell’ente su una diffida presentata nel gennaio 2025 relativa a una pratica di condono edilizio del 1995 e a presunti abusi successivi

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, ha dichiarato cessata la materia del contendere nel giudizio promosso da Salvatore Calise contro il Comune di Forio in relazione alla mancata conclusione di un procedimento amministrativo riguardante una pratica di condono edilizio risalente al 1995 e presunti interventi edilizi successivi ritenuti abusivi. La vicenda trae origine da un’istanza-diffida presentata il 17 gennaio 2025 al Comune di Forio. Con quell’atto, protocollato al numero 2619, Calise aveva chiesto all’amministrazione comunale “l’adozione di un provvedimento espresso che definisse la sorte di una pratica di condono edilizio risalente al 1995”, sostenendo che la domanda non potesse essere accolta e chiedendone quindi “il rigetto/dichiarazione di improcedibilità”. La richiesta riguardava una pratica di condono edilizio presentata l’8 febbraio 1995 ai sensi della legge 724 del 1994, relativa a immobili di proprietà di Mauro Rossi e Giulia Di Stefano. Contestualmente il ricorrente aveva sollecitato anche “l’attivazione dei poteri comunali di vigilanza edilizia in relazione a opere che sarebbero state realizzate successivamente alla presentazione della domanda di condono”.

Secondo quanto riportato nella sentenza, Calise aveva sostenuto di essere titolare “di una posizione qualificata rispetto agli immobili interessati” e di aver subito “un pregiudizio anche in ragione della dedotta presenza di abusi edilizi e della pendenza/inerzia sulla definizione della pratica di condono”. Nel ricorso venivano richiamate anche risultanze tecniche emerse in un diverso contenzioso civile. Tali elementi, secondo quanto riferito nella decisione del TAR, avrebbero evidenziato “difformità rispetto ai grafici allegati alla domanda di condono e interventi ulteriori”, tra cui “chiusure di portico, modifiche di infissi e varchi, mutamento di destinazione d’uso, frazionamento”. Il procedimento amministrativo aveva avuto un primo sviluppo nel marzo del 2025. Il Comune di Forio, infatti, aveva comunicato l’avvio del procedimento ai sensi della legge 241 del 1990 con nota protocollata al numero 13020 del 24 marzo 2025. Per il ricorrente, tuttavia, quell’atto non era stato seguito dalla conclusione del procedimento entro i termini previsti dalla legge. Da qui la decisione di rivolgersi al TAR Campania attraverso un ricorso proposto ai sensi degli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo. L’obiettivo dell’azione giudiziaria era ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento del Comune e una pronuncia che imponesse all’ente di adottare un provvedimento conclusivo. Nel ricorso, Calise aveva sostenuto che il Comune, pur avendo avviato formalmente il procedimento, fosse rimasto “inerte”, senza adottare alcun atto finale. Il ricorrente aveva quindi chiesto al Tribunale di ordinare all’amministrazione di provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.

Durante il procedimento il Comune ha adottato un atto espresso di archiviazione. Il TAR ha ritenuto così superata l’inerzia amministrativa che aveva originato il ricorso. Restano impregiudicate eventuali ulteriori azioni contro il contenuto dell’atto comunale

Nel corso del giudizio il Comune di Forio si è costituito contestando il ricorso e sostenendone l’inammissibilità, l’irricevibilità e comunque l’infondatezza. L’amministrazione comunale ha inoltre ricostruito l’attività svolta dopo la diffida del gennaio 2025. Nella sentenza viene riportato che il Comune ha rappresentato “l’interlocuzione con i contro interessati, l’adozione di una SCIA ex art. 37 d.P.R. 380/2001 per attività di ripristino, lo svolgimento di accertamenti comunali e l’intervenuta rimozione delle opere ritenute non conformi allo stato rappresentato nella domanda di condono”. L’elemento decisivo per la definizione del giudizio è però intervenuto nelle more del processo. Il 2 marzo 2026 il Comune di Forio ha infatti adottato un provvedimento espresso, protocollato con numero 10036 del 2026, con cui è stata disposta “l’archiviazione del procedimento avviato con prot. n. 13020 del 24/25.03.2025, relativo alla diffida”. A quel punto lo stesso ricorrente, con memoria depositata in vista della camera di consiglio dell’8 aprile 2026, ha preso atto dell’avvenuta conclusione del procedimento amministrativo e ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Nella memoria richiamata dal TAR, Calise ha evidenziato che “l’interesse azionato nel rito sul silenzio era specificamente volto ad ottenere la chiusura del procedimento mediante un atto conclusivo, ormai intervenuto, ancorché di segno sfavorevole”. Il collegio della Sezione Sesta, relatore il dottor Fabio Maffei, ha ricostruito l’intera vicenda processuale sottolineando che il giudizio era stato promosso esclusivamente per contestare il silenzio dell’amministrazione e ottenere una risposta formale.

Nella decisione si legge infatti che “nel caso specifico dei ricorsi avverso il silenzio-inadempimento, l’interesse primario del ricorrente è di natura procedimentale: ottenere una determinazione espressa da parte dell’Amministrazione, superando la sua inerzia”. Il TAR ha quindi ritenuto che l’adozione del provvedimento di archiviazione da parte del Comune avesse fatto venir meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio. “L’adozione di un provvedimento conclusivo, quale che sia il suo contenuto — di accoglimento, di rigetto o, come nel caso di specie, di archiviazione — soddisfa pienamente tale specifico interesse”, scrivono i giudici amministrativi. Per questo motivo il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Nella motivazione viene richiamato anche un orientamento consolidato del Consiglio di Stato secondo cui tale pronuncia “si impone quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un provvedimento che soddisfa pienamente l’interesse sostanziale fatto valere in giudizio, rendendo inutile la prosecuzione del processo”. Secondo il TAR, con l’atto del 2 marzo 2026 “il Comune di Forio ha posto fine alla propria inerzia e ha concluso il procedimento avviato su istanza del ricorrente”. Di conseguenza “la pretesa azionata con il presente ricorso – volta a ottenere una pronuncia sull’obbligo di provvedere – risulta pienamente soddisfatta sotto il profilo procedimentale”. La sentenza evidenzia inoltre come la stessa parte ricorrente abbia riconosciuto il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio “contra silentium”, pur riservandosi eventuali ulteriori iniziative contro il contenuto dell’atto di archiviazione. Sul punto il collegio chiarisce che “resta naturalmente impregiudicata la facoltà del ricorrente di tutelare le proprie posizioni giuridiche soggettive avverso il contenuto del provvedimento di archiviazione, che egli potrebbe ritenere illegittimo o lesivo”. Il TAR precisa anche che un’eventuale impugnazione dell’atto comunale dovrà essere proposta “in un autonomo giudizio”, distinto da quello definito con la pronuncia dell’8 aprile 2026. La decisione si conclude con la compensazione delle spese di giudizio tra le parti. Il Tribunale ha ritenuto che sussistessero “giusti motivi” per non porre le spese a carico di una delle parti, in considerazione “della definizione in rito del giudizio per sopravvenienza e della natura della statuizione”.

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