Delocalizzazioni, il tar respinge i ricorsi
Semaforo rosso per le domande cautelari presentate da due cittadine casamicciolesi contro l’inserimento dei loro immobili nel Piano di ricostruzione tra quelli da delocalizzare. Le proprietarie avevano chiesto la sospensione degli atti che prevedono demolizioni e trasferimento degli edifici. La VI sezione ha ritenuto che, nella fase cautelare, non emergano i presupposti per sospendere i provvedimenti

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto le richieste di sospensione presentate da due proprietarie di immobili inseriti nel Piano di ricostruzione dell’isola d’Ischia tra gli edifici destinati alla delocalizzazione. Con due ordinanze emesse nella camera di consiglio del 4 marzo, i giudici della sesta sezione hanno rigettato le domande cautelari presentate da Anna Castagna e Maria Taliercio, che avevano impugnato gli atti con cui i loro immobili, situati nell’area di Piazza Bagni a Casamicciola Terme, sono stati inclusi tra quelli da demolire e trasferire altrove nell’ambito della ricostruzione post-sisma e post-frana. I ricorsi riguardavano il decreto del presidente della Regione Campania che ha approvato il Piano di ricostruzione dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, oltre a una serie di atti collegati: verbali delle conferenze di servizi, piani di demolizione, provvedimenti del commissario straordinario per la ricostruzione e ordinanze sindacali adottate per ragioni di sicurezza. Nel caso di Anna Castagna, il ricorso contestava in particolare la decisione di inserire il suo immobile tra gli “edifici e aggregati da delocalizzare” previsti dal Piano di ricostruzione. L’atto regionale impugnato, approvato con decreto del presidente della Regione Campania del 6 ottobre 2025, riguarda l’intero programma di ricostruzione per i territori colpiti dal terremoto del 2017 e dagli eventi calamitosi del 2022. Il TAR, esaminando la richiesta di sospensione degli effetti del piano e degli altri provvedimenti collegati, ha ritenuto che non vi siano i presupposti per bloccare l’azione amministrativa nella fase cautelare.
Nell’ordinanza i giudici ricordano innanzitutto il quadro normativo emergenziale che regola la ricostruzione sull’isola d’Ischia. In particolare viene richiamato il ruolo del commissario straordinario e il coordinamento tra interventi di ricostruzione e azioni di messa in sicurezza del territorio. Secondo il collegio, la pianificazione straordinaria non riguarda soltanto la ricostruzione degli edifici danneggiati ma anche la riduzione dei rischi del territorio. Il TAR sottolinea infatti che “la pianificazione straordinaria è volta non solo alla ricostruzione del patrimonio edilizio danneggiato, ma anche a garantire la messa in sicurezza di un territorio caratterizzato da una vulnerabilità intrinseca e da un elevatissimo rischio sismico e idrogeologico e a tutelare la pubblica e privata incolumità da futuri eventi”. Il piano approvato dalla Regione Campania viene definito dai giudici come lo strumento principale per coordinare gli interventi di ricostruzione con quelli di contrasto al dissesto idrogeologico. In questo contesto, la scelta di delocalizzare alcuni immobili rientra nelle decisioni di pianificazione territoriale adottate dalle amministrazioni. Il collegio evidenzia inoltre che la decisione di prevedere la demolizione dell’immobile della ricorrente è stata presa sulla base di un’istruttoria tecnica articolata. Nell’ordinanza si legge infatti che “la scelta di delocalizzare e demolire l’immobile di parte ricorrente appare giustificata alla luce della complessa istruttoria compiuta dalle amministrazioni anche tecniche intervenute nel procedimento che ha portato all’adozione del Piano di ricostruzione approvato dalla regione e dell’analisi di rischio compiuta”.
Particolare rilievo viene dato anche alla classificazione dell’area di Piazza Bagni, individuata nel piano come ambito di particolare interesse pubblico. Secondo il TAR la previsione non risponde a finalità puramente urbanistiche ma a esigenze di sicurezza. Il collegio chiarisce che “la scelta di inserire l’area di Piazza Bagni in un ‘Ambito pubblico rilevante’ e di prevedere la delocalizzazione dell’edificio in questione non appare rispondere a mere esigenze di riqualificazione estetica, bensì alla finalità di mitigare il rischio anche idrogeologico, realizzare opere di messa in sicurezza e incrementare la sicurezza insediativa attraverso la cosiddetta ‘decompressione abitativa’”. Secondo i giudici amministrativi, le scelte pianificatorie adottate nel piano non appaiono manifestamente irragionevoli e rientrano nella discrezionalità dell’amministrazione, soprattutto in un contesto emergenziale. L’ordinanza afferma infatti che “la scelta pianificatoria contestata non appare manifestamente irragionevole o viziata da sviamento di potere, rientrando nell’ampia discrezionalità che connota l’esercizio della funzione di pianificazione, specialmente in contesti emergenziali dove la tutela della pubblica incolumità assume carattere prioritario”. Il TAR ha esaminato anche le ordinanze sindacali emanate dal Comune di Casamicciola, che imponevano interventi urgenti sull’immobile a seguito di verifiche tecniche effettuate all’inizio del 2026. Anche su questo punto il tribunale ha ritenuto che i provvedimenti siano stati adottati legittimamente sulla base di accertamenti tecnici.
Nel caso di Maria Taliercio, la struttura del ricorso è analoga e riguarda sempre l’inserimento dell’immobile tra quelli da delocalizzare nell’ambito del Piano di ricostruzione. Anche in questo caso il TAR ha ritenuto che, nella fase cautelare, non emergano elementi sufficienti per sospendere gli atti impugnati. I giudici spiegano che il piano si fonda su un articolato quadro normativo e che la ricostruzione post-sisma deve essere letta insieme alle misure di prevenzione del dissesto idrogeologico. Secondo l’ordinanza “gli atti impugnati si fondano su un complesso e stratificato quadro normativo il quale attribuisce al Piano di ricostruzione non solo finalità di riparazione e ricostruzione, ma anche di riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati, in un’ottica integrata volta alla riduzione del rischio sismico e idrogeologico”. Il collegio evidenzia inoltre che l’immobile ricade in una zona classificata a rischio idrogeologico molto elevato. Nel provvedimento si legge infatti che “l’immobile della ricorrente ricade in un’area, quella di Piazza Bagni, classificata a rischio idrogeologico molto elevato (zona R4) sia nel Piano di ricostruzione sia nel Piano per l’Assetto Idrogeologico”. La decisione di delocalizzare gli edifici presenti nell’area viene quindi collegata agli interventi di sicurezza previsti nel programma di ricostruzione. Il TAR osserva ancora che “la scelta di inserire l’area in un ‘Ambito pubblico rilevante’ per finalità di decompressione abitativa, mitigazione del rischio e messa in sicurezza non appare manifestamente irragionevole”. Nell’analisi della domanda cautelare i giudici affrontano anche il tema del possibile danno subito dai proprietari degli immobili. La demolizione, si legge nell’ordinanza, rappresenta certamente un evento pregiudizievole, ma la normativa emergenziale prevede strumenti di tutela economica. Il TAR richiama infatti la disciplina commissariale secondo cui gli interventi di demolizione non fanno venir meno i diritti dei proprietari. In particolare viene evidenziato che “gli interventi di demolizione non pregiudicano i diritti dei soggetti titolari al riconoscimento del contributo per la ricostruzione o per la delocalizzazione né la definizione di eventuali domande di condono edilizio pendenti”.
Secondo i giudici, le scelte del piano si inseriscono nel quadro degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio
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Per questo motivo il tribunale ritiene che il danno prospettato dalle ricorrenti non presenti il carattere dell’irreparabilità richiesto per ottenere la sospensione degli atti. Un altro elemento considerato dal collegio riguarda il bilanciamento tra gli interessi coinvolti nel procedimento. Secondo l’ordinanza, l’interesse pubblico alla prosecuzione degli interventi di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio prevale sulla richiesta di sospensione avanzata dalle ricorrenti. Il TAR sottolinea infatti che la sospensione degli atti impugnati potrebbe rallentare l’intero processo di ricostruzione dell’isola. Nel provvedimento si legge anche che “la sospensione degli atti impugnati determinerebbe un grave arresto nel complesso e delicato processo di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio, con possibili gravi ripercussioni sulla pubblica incolumità”. Alla luce di queste valutazioni, entrambe le ordinanze concludono con il rigetto delle richieste cautelari presentate dalle due proprietarie. Il dispositivo è identico nei due casi: il Tribunale amministrativo regionale della Campania “respinge l’istanza cautelare” e dispone la compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti.






