CRONACAPRIMO PIANO

Opere abusive, il Tar certifica la “vittoria” di Rocco Barocco

La VI Sezione ha definito il ricorso promosso da Felicitas, Alessandra e Katia Sbreglia contro il Comune di Serrara Fontana e il noto stilista, che aveva lamentato abusi edilizi realizzati vicino alla sua proprietà di Sant’Angelo. I giudici hanno preso atto che è venuto meno l’interesse alla definizione della causa vista l’autorizzazione rilasciata dal Comune per il ripristino dello stato dei luoghi

Nel borgo di Sant’Angelo, una vicenda edilizia che ha attraversato oltre quattro decenni è tornata all’attenzione della giustizia amministrativa. Al centro del contenzioso, opere realizzate in assenza di titoli abilitativi su un immobile confinante con la proprietà riconducibile allo stilista Rocco Barocco, oggetto negli anni di numerose ordinanze di demolizione mai eseguite. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Sezione Sesta, ha definito il ricorso promosso da Felicitas, Alessandra e Katia Breglia contro il Comune di Serrara Fontana e nei confronti, tra gli altri, di Rocco Barocco, difeso dall’avvocato Bruno Molinaro. Il giudizio trae origine dall’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi n. 26 del 19 luglio 2022, con la quale l’ente comunale aveva intimato la rimozione di opere abusive realizzate presso l’immobile delle ricorrenti. Come si legge testualmente nella sentenza, tali opere erano costituite da «un ampliamento del terrazzino a sbalzo di circa m. 1,00 rispetto alla consistenza originaria di circa m. 2,00/2,50, per una dimensione attuale pari a m. 3,00». Le proprietarie avevano impugnato il provvedimento comunale deducendo una pluralità di censure, tra cui la violazione di legge e l’eccesso di potere, nonché la presunta esistenza di una litispendenza con un precedente giudizio pendente dinanzi al Consiglio di Stato. In particolare, nel ricorso veniva richiamata anche la disciplina di cui all’art. 34 del d.P.R. 380 del 2001, sostenendo che la demolizione delle parti contestate avrebbe potuto arrecare pregiudizio alla statica dell’intero edificio. Nel procedimento si è costituito il controinteressato, mentre il Comune di Serrara Fontana non ha preso parte attiva al giudizio.

Nel corso dell’istruttoria, tuttavia, la vicenda ha subito un’evoluzione rilevante. Con memoria depositata il 21 ottobre 2025, le ricorrenti hanno dichiarato che «è venuto meno l’interesse alla definizione della causa», a seguito dell’adozione, da parte del Comune, di un’autorizzazione rilasciata in data 23 settembre 2025, relativa all’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria «finalizzati al ripristino dello stato dei luoghi». Prendendo atto di tale circostanza, il TAR ha definito il giudizio in rito, affermando che «di tanto preso atto, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse». Una chiusura procedurale che non cancella, tuttavia, il contenuto sostanziale degli atti amministrativi e la ricostruzione operata dal Tribunale, che dà conto dell’esistenza delle opere contestate e dell’azione repressiva avviata dal Comune. La sentenza del novembre 2025 si inserisce in una vicenda amministrativa molto più ampia, che affonda le sue radici negli anni Ottanta. Già il 7 gennaio 1980, infatti, il Comune di Serrara Fontana aveva adottato l’ordinanza di demolizione n. 4, riferita a manufatti ritenuti abusivi realizzati in località via Nazario Sauro, nell’area di Sant’Angelo. Nel corso del tempo, a quel primo provvedimento ne sono seguiti altri, con cui l’amministrazione comunale ha reiterato l’ordine di rimozione delle opere. Tra questi, l’ordinanza n. 21 del 2016 e, successivamente, l’ordinanza n. 26 del 2022, oggetto del ricorso esaminato dal TAR.

Nonostante la successione degli atti repressivi, le demolizioni non sono state eseguite, determinando un prolungato stato di inerzia amministrativa e una serie di contenziosi che hanno visto il coinvolgimento della giustizia amministrativa a più riprese. In precedenti pronunce, i giudici avevano già richiamato l’obbligo dell’ente locale di dare esecuzione agli ordini di demolizione, assegnando termini precisi per il ripristino della legalità urbanistica. Il protrarsi dell’inadempienza ha reso necessario anche l’intervento della Prefettura di Napoli, che ha disposto la nomina di un commissario ad acta, incaricato di sostituirsi al Comune nell’attuazione dei provvedimenti di demolizione rimasti ineseguiti. La decisione del TAR Campania del novembre 2025 rappresenta dunque un ulteriore passaggio formale in una controversia di lunga durata. Pur dichiarando improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, il Tribunale ha fissato in modo chiaro, negli atti e nelle motivazioni, il quadro delle opere contestate e delle ordinanze che ne hanno disposto la demolizione, lasciando agli atti amministrativi successivi il compito di dare concreta esecuzione ai provvedimenti adottati.

Articoli Correlati

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Pulsante per tornare all'inizio