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Tariffe Tari a Casamicciola, il Tar “assolve” il Comune

Il collegio della Prima Sezione ha respinto il ricorso di un imprenditore alberghiero che riteneva eccessiva la differenza di importo tra utenze domestiche e quelle non domestiche decisa dall’ente del Capricho

Sono legittime le tariffe della Tari stabilite dal Comune di Casamicciola. Lo ha stabilito la prima sezione del Tar della Campania decidendo sul ricorso inoltrato da un imprenditore. Inizialmente le contestazioni erano due, ma il Tribunale ha disposto la riunione dei procedimenti, vista l’omogeneità della materia. Contestazioni che riguardavano le delibere di consiglio comunale con cui l’ente del Capricho aveva stabilito le tariffe Tari per il 2018 e il 2019.

L’imprenditore alberghiero lamentava l’eccessivo importo per le utenze non domestiche in cui è ricompresa anche l’attività alberghiera, rispetto a quelle domestiche, contestando la mancanza di motivazione sulle ragioni della scelta, sebbene la tipologia di rifiuti prodotti sia pressoché identica a quella di una abitazione familiare e le strutture alberghiere presentino mediamente superfici non idonee alla produzione di rifiuti. In sostanza, da parte del comune ci sarebbe stata una “disparità di trattamento, eccesso di potere e violazione del giusto procedimento”, senza tener conto delle già elevate superfici tassabili e della stagionalità delle strutture. Inoltre l’ente non avrebbe adottato i criteri per la misurazione della quantità di rifiuti stabiliti dal DM 20.4.2017 per prevenire le sperequazioni, secondo il principio “chi inquina paga”. Da parte sua il Comune, difeso dall’avvocato Rosalba Alassini, si era costituito in giudizio eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, facendo in particolare rilevare che le delibere impugnate avevano confermato le tariffe già precedentemente deliberate dall’ente per il 2016 (mai impugnata) e confermate anche per il 2017, senza prevedere alcuna modifica né agli importi né alla classificazione della categoria, oltre a rispondere nel merito e chiedendo il rigetto del gravame.

I magistrati hanno ritenuto legittima la discrezionalità vantata dagli enti locali nel ripartire i costi del servizio di smaltimento in quanto l’obbligo di pagamento è legato non all’effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato, né alla effettiva fruizione del servizio, ma esclusivamente all’utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti e alla potenziale fruibilità del servizio

Secondo il Tribunale amministrativo, i ricorsi sono infondati. Innanzitutto, riguardo alla presunta disparità di trattamento tra utenze domestiche e non domestiche, il Comune può ricorrere a criteri basati sulla capacità produttiva dei detentori, calcolata in funzione della superficie degli immobili, e della loro destinazione o sulla natura dei rifiuti prodotti, elementi in base ai quali l’amministrazione può calcolare i costi di smaltimento e ripartirli tra i vari detentori. Considerazioni che hanno indotto la giurisprudenza della Cassazione ad affermare la legittimità della normativa nazionale che prevede una tassa calcolata in base a una stima del volume generato dei rifiuti, e non sulla base del quantitativo effettivamente prodotto. In materia, quindi, le autorità nazionali dispongono di un’ampia discrezionalità per quanto riguarda le modalità di calcolo della tassa. E la stessa Prima Sezione del Tar non si è mai discostata da tale giurisprudenza.

Nel dettaglio, essendo complicato determinare il volume esatto dei rifiuti conferito, il ricorso a criteri a basati da un lato sulla capacità produttiva in funzione delle superfici e della loro destinazione, e dall’altro sulla natura dei rifiuti prodotti, può consentire di calcolare i costi dello smaltimento dei rifiuti e ripartirli. Dunque la normativa nazionale che prevede una tassa calcolata in base alla stima del volume di rifiuti generato, e non sulla base del quantitativo di rifiuti effettivamente prodotto e conferito non può essere considerata in contrasto con la vigente normativa comunitaria.

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La Prima sezione ha anche aggiunto che ai sensi della legge 147/2013 il fatto generatore dell’obbligo di pagamento è legato non all’effettiva produzione di rifiuti da parte del soggetto obbligato, né alla effettiva fruizione del servizio di smaltimento, ma esclusivamente all’utilizzazione di superfici potenzialmente idonee a produrre rifiuti e alla potenziale fruibilità del servizio di smaltimento. Quindi viene a cadere la censura con cui l’imprenditore lamentava la mancata adozione di un sistema di pesatura dei rifiuti.

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Quanto alla presunta disparità di trattamento, il Collegio ha ritenuto che i costi del servizio di gestione integrata dei rifiuti risultano ripartiti secondo criteri e in misure proporzionali “non irragionevoli” tra utenze domestiche e non domestiche, vista la non trascurabile capacità produttiva che queste ultime possono spiegare in relazione alla loro natura. Inoltre non va dimenticato che il servizio di igiene urbana per le utenze non domestiche prevede turni di raccolta più frequenti ed è quindi certamente più gravoso. I vari Tribunali amministrativi delle altre regioni del resto hanno ripetutamente stabilito la legittimità dell’addebito agli alberghi di un maggior carico rispetto alle utenze domestiche vista la moltitudine di persone presenti nell’ambito di uno stesso edificio, diversamente da quanto accade alle utenze domestiche.

Data quindi l’ampia discrezionalità riconosciuta all’ente locale in questo settore, il Collegio ha ritenuto pienamente legittime le valutazioni discrezionali effettuate dal Comune di Casamicciola in materia di ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e non domestiche, che peraltro nel caso specifico sono identiche a quelle già assunte con riferimento sia all’anno 2016 sia all’anno 2017 che non furono contestate. Dunque non hanno fondamento i lamentati profili di irrazionalità e incongruenza. Non solo: il Tribunale ha anche rigettato il motivo del presunto difetto di motivazione, in quanto esso contrasta con l’articolo 13 della legge 241/1990 secondo cui si tratta di atti amministrativi di carattere generale rivolti a una pluralità di destinatari che non necessitano di motivazione.

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