Tassa di soggiorno non pagata, nuova “raffica” di assoluzioni
Assolti altri sedici albergatori isolani, accusati di peculato per aver omesso il versamento nelle casse comunali delle somme riscosse. Decisivo anche stavolta il mutamento del quadro normativo
A una settimana di distanza, si chiude il cerchio. Altri sedici albergatori isolani sono stati assolti dall’accusa di peculato: anche stavolta è stata decisiva la memoria difensiva prodotta dall’avvocato Michelangelo Morgera, che come già accaduto nel primo ramo dell’inchiesta – che aveva visto coinvolti altri nove titolari di strutture alberghiere di Forio – ha dimostrato con dovizia di riferimenti il mutato quadro normativo, a cui si sono associati anche i colleghi difensori. Quadro normativo che ha indotto i giudici della Terza Sezione Penale, collegio a, del Tribunale di Napoli a prosciogliere tutti i sedici imprenditori, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. L’accusa per tutti era quella di aver omesso di versare al Comune una serie di importi di varia entità, costituiti dalla tassa di soggiorno incassata in un arco di tempo che va dal 2018 al 2019.
L’avvocato Michelangelo Morgera ha illustrato nella sua memoria difensiva la recente evoluzione normativa, che ha decretato l’irrilevanza penale delle condotte degli imputati, chiedendo l’immediata assoluzione
Il Gip D’Auria aveva disposto il rinvio a giudizio per Lucia Monte, Bartolomeo Regine, Ciro e Giovanni Castiglione, Giovanni Patalano, Sascha Salvatore Buonomano, Stefano Cautiero, Rosanna Marrazzo, Pasquale Tedesco, Maria Teresa Castaldi, Caterina Castaldi, Valentino Economico, Rosaria Lauro, Amerigo Colella, Gabriella Cigliano, Maria Guarracino. L’accusa, come detto, era quella di peculato ai sensi dell’articolo 314 del codice penale, in quanto essi da titolari o da amministratori delle rispettive ditte o società, erano da considerare quali “agenti contabili” in nome e per conto dell’Agenzia delle Entrate, quindi incaricati della riscossione dell’imposta di soggiorno. In sostanza, secondo l’accusa gli albergatori erano da considerarsi pubblici ufficiali o comunque incaricati di pubblico servizio.
A differenza del primo filone d’inchiesta, dove la cifra totale degli omessi versamenti sfiorava i 240mila euro, in questo caso gli accertamenti eseguiti dalla Guardia di Finanza avevano puntato i riflettori su un presunto ammanco di oltre il triplo, dunque di circa 800mila euro: una cifra quindi nient’affatto trascurabile.
Anche in questo caso erano stati applicati una serie di provvedimenti cautelari, consistenti nel sequestro dei conti correnti degli indagati.
Non di meno, l’impianto accusatorio è venuto completamente meno sulla scia dei diversi interventi legislativi negli ultimi anni, in particolare dal 2020 al 2021, che hanno influito sulla configurazione dei presunti reati nel procedimento in questione. L’avvocato Michelangelo Morgera – legale di fiducia di Giovanni e Ciro Castiglione – sulla falsariga di quanto fatto nel parallelo procedimento che la scorsa settimana aveva avuto come epilogo l’assoluzione di tutti gli imputati, anche stavolta ha preparato una articolata memoria difensiva in grado di delineare nei particolari l’evoluzione normativa in questione. Fino al 2018 la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione attribuiva al gestore di una struttura ricettiva a cui era demandata la materiale riscossione dell’imposta, la qualifica di incaricato di pubblico servizio, perché incaricato di un’attività ausiliaria nei confronti dell’ente impositore ed oggettivamente strumentale rispetto all’esecuzione dell’obbligazione tributaria, la quale appunto comporta l’incasso delle somme e il conseguente obbligo di riversarle all’ente impositore di competenza. Tuttavia dopo l’entrata in vigore della legge 77/2020 il legislatore ha espressamente qualificato l’albergatore come soggetto passivo dell’obbligazione tributaria in questione, stabilendo che “il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno [..], con diritto di rivalsa sui soggetti passivi”. Ciò ha determinato il venir meno della qualifica di gestore della struttura alberghiera quale incaricato di pubblico servizio, che è diventato un mero soggetto dell’obbligazione tributaria. Verso la fine del 2020 la Cassazione precisava che comunque permaneva la rilevanza penale del fatto a titolo di peculato per le condotte poste in essere prima delle modifiche introdotte dalla legge 77/2020, visto che tale novella non aveva comportato una parziale “abolitio criminis”, ma si era limitata a far venir meno la qualifica soggettiva pubblicistica del gestore, senza incidere sulla struttura del delitto di peculato.
L’avvocato Morgera ha evidenziato in particolare la circostanza secondo cui dopo la modifica normativa il gestore della struttura viene individuato, per il futuro, come responsabile del pagamento d’imposta di soggiorno e sottoposto alle sanzioni amministrative derivanti dal mancato versamento della stessa. A partire dall’entrata in vigore della modifica normativa è quindi escluso in radice che si possa ancora configurare il delitto di peculato, visto che il denaro non ancora versato a titolo d’imposta per definizione non costituisce denaro altrui, e il gestore non può essere ritenuto incaricato di pubblico servizio.
Un’altra novità legislativa illustrata nella memoria difensiva è costituita dalla legge 215/2021 dove il legislatore ha effettuato un’interpretazione autentica del decreto legislativo 23/2011 in materia fiscale, chiarendo che la previsione con cui si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, si intende applicabile anche ai casi verificatisi prima del maggio 2020, dunque retroattivamente anche ai nove albergatori in questione.
Il collegio presieduto dal dottor Aliperti della Terza Sezione penale del Tribunale di Napoli ha accolto la ricostruzione dei mutamenti legislativi e la richiesta del penalista foriano, a cui si sono associati anche gli altri difensori, assolvendo tutti i 16 imputati “perché il fatto non costituisce reato”
L’interpretazione del legislatore (che nel linguaggio giuridico viene appunto definita “autentica”) ha di conseguenza decretato l’irrilevanza, dal punto di vista penale, delle condotte dei nove gestori, per l’omissione di versamento dell’imposta verificatasi ben prima del 2020. Tutti i difensori degli altri imputati si sono associati alle argomentazioni dispiegate dall’avvocato Morgera, che ha chiesto il proscioglimento immediato da ogni accusa ai sensi dell’articolo 129 del codice di procedura penale. Richiesta che il collegio presieduto dal dottor Aliperti ha accolto pienamente, mandando assolti i sedici imputati. Nel giro di due settimane, un “en plein” difficile da eguagliare.