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Parcheggio ex Jolly, l’ordinanza del Tar

 

Ecco il cuore dell’ordinanza con cui il Tar Campania ha respinto i ricorsi degli albergatori dando di fatto via libera alla ripresa dei lavori nel parcheggio ex Jolly:

Considerato che: alla stregua delle circostanziate risultanze della nota del Comune di Ischia, prot. n. 32062, del 17 ottobre 2017 e delle relazioni geologiche esibite dalla resistente amministrazione comunale, la falda idrotermale cui attingono i pozzi di captazione utilizzati da parte ricorrente sembra trovarsi in posizione e profondità tali da escludere il paventato rischio di inquinamento (rischio, in ogni caso, scongiurabile tramite i doverosi accorgimenti tecnico-operativi prescritti dalla Direzione generale per lo Sviluppo economico e le attività produttive della Regione Campania con nota del 24 ottobre 2017, prot. n. 700376); sempre alla stregua delle risultanze delle anzidette relazioni geologiche, le allegazioni di parte ricorrente non risultano, allo stato, idonee a dimostrare l’intersezione tra l’area di cantiere e la zona di rispetto o, tanto meno, di tutela assoluta ex art. 94 del d.lgs. n. 152/2006 (ovvero di protezione ambientale o di rispetto ex art. 4 della l. r. Campania n. 8/2008) né a dimostrare l’invasione delle superfici perimetrate dai titoli concessori; esse neppure risultano comprovare in maniera sufficiente la denunciata replicazione del progetto preliminare in sede di elaborazione dei progetti definitivo ed esecutivo relativi ai lavori controversi; non è da reputarsi illegittimo l’operato della resistente amministrazione comunale, laddove la conclusiva validazione del gravato progetto esecutivo figura effettuata a cura del responsabile del procedimento, mentre la preordinata attività di verifica figura effettuata a cura dell’ufficio tecnico cui è preposto detto responsabile del procedimento; la circostanza che la relazione geologica a corredo del progetto preliminare sia stata riprodotta in sede di progettazione definitiva ed esecutiva ben può giustificarsi in base al rilievo che in tali due successive fasi non si sono evidentemente resi necessari ulteriori approfondimenti o modifiche sotto il profilo geologico; il parere sfavorevole di cui alla nota della Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia, prot. n. 7250, dell’8 giugno 2012 si riferisce ad un progetto definitivo (elaborato dalla LA.RE.FIN s.r.l.) diverso da quello riapprovato con delibera della Giunta comunale di Ischia n. 76 del 3 agosto 2017 (elaborato dall’ATI Costruzioni Santoro s.r.l. – FIAM s.r.l. – DEGA s.r.l., subentrata alla menzionata LA.RE.FIN s.r.l.) ed è da intendersi superato dal successivo parere favorevole con prescrizioni di cui alla nota della Soprintendenza Belle arti e paesaggio per l’Area metropolitana di Napoli, prot. n. 7784, del 29 novembre 2016; il Piano regionale di settore delle acque minerali, naturali e termali, richiamato da parte ricorrente non risulta, allo stato, in vigore né l’intervento de quo risulta confliggere con le misure di salvaguardia da esso dettate; il progettato parcheggio pluripiano è plausibilmente riconducibile alla categoria delle “attrezzature pubbliche” ex art. 13, comma 5, del piano territoriale paesistico Isola d’Ischia e, in quanto tale, era da reputarsi assentibile in deroga ai divieti imposti dalla disciplina vincolistico-paesaggistica;

Ritenuto, quindi, che:
– ad un sommario esame, non sono ravvisabili, anche sotto il profilo del paventato danno grave e irreparabile, le condizioni di cui all’art. 55 cod. proc. amm.;
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) respinge la suindicata domanda cautelare.
Compensa interamente tra le parti le spese relative alla presente fase di giudizio.

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