Tegola da 70.000 euro per il Comune di Barano
Anche la Corte d’Appello di Napoli condanna l’ente collinare al pagamento delle somme rivendicate dagli eredi Caliendo. Ai quali dovranno essere corrisposti anche gli interessi legali. Ma il contenzioso non è ancora finito

Il comune di Barano prova il recupero delle somme ritenute indebitamente percepite dalla sig.ra Conte Maria, in seguito alla sentenza n. 4955/2023, pubblicata il 22 novembre 2023, emessa dalla Corte di Appello di Napoli. Una tegola da quasi 70 mila euro che ha costretto l’ente guidato dal Sindaco Dionigi Gaudioso ad affidare incarico legale all’avv. Massimo Stilla nel tentativo di recuperare almeno parte delle somme. Una storia partita nel 2017 quando con decreto ingiuntivo n. 26/2017, su ricorso proposto dalla sig.ra Conte Maria, emesso il febbraio 2017 e provvisoriamente esecutivo, il Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Ischia ingiungeva a questo Ente il pagamento della somma di € 69.884,14 oltre interessi legali e spese della procedura monitoria, a titolo di competenze professionali dovute in favore della ricorrente nella qualità di erede di Caliendo Angelo. Già in quell’anno il Comune di Barano d’Ischia proponeva opposizione avverso il decreto, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva dell’istante, la prescrizione del credito per decorso del termine decennale e, ad ogni buon fine, la prescrizione ex art. 2948 c.c. degli interessi maturati sulla somma richiesta per il periodo anteriore al 05 novembre 2010. Nel 2021 con ulteriore sentenza il Tribunale di Napoli “accoglie l’opposizione” e “revoca il D.I. opposto” e “condanna il Comune di Barano d’Ischia al pagamento, in favore dell’opposta, della somma di € 69.884,14 oltre interessi dalla messa in mora al saldo effettivo, oltre Iva”.Come era ovvio che fosse il comune di Barano si appellava, senza esito, avverso la citata pronuncia proponeva. La controparte interessata a mantenere la considerevole cifra si interveniva in giudizio. La signora Conte Maria ha nel merito proposto appello incidentale e, reiterando le difese già svolte nel precedente grado di giudizio, chiedeva il rigetto dell’avverso gravame con vittoria dispese e compensi.In ultimo lo scorso anno con sentenza n. 4955/2023, la Corte di Appello di Napoli – nona sezione civile si è pronunciata definitivamente sull’appello proposto dal Comune di Barano d’Ischia avverso la sentenza del Tribunale di Napoli – Sez. distaccata di Ischia – n. 26/2021 e lo accoglieva in parte, stabilendo comunque una pesante tegola economica per il municipio.Infatti, la Corte ha accolto “il primo motivo dell’appello principale proposto dal Comune di Barano d ‘Ischia, e per l’effetto,in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di pagamento proposta da ConteMaria a titolo di inadempimento contrattuale”.
Eppure, “in accoglimento della domanda di arricchimento riproposta dall’appellata ai sensi dell’art. 346 c.p.c.,condanna il Comune di Barano d‘Ischia, al pagamento in favore di Conte Maria della complessiva somma di € 69.884,14 a titolo di indennizzo dovuto ai sensi dell’art. 2041 c.c., oltre interessi al tasso legale a far data dal 27.06.2018”. Concludendo nel giudizio,ha costretto ha rigettato i restanti “motivi dell’appello principale proposto dal Comune di Barano d’Ischia, nonché il motivo di appello incidentale proposto da Conte Maria in ordine al riconoscimento degli interessi e della rivalutazione monetaria della somma liquidata a titolo di indennizzo, e conferma pertanto nel resto la sentenza impugnata”. In questo aggiungendo al danno la beffa: “condanna il Comune di Barano d’Ischia, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di Conte Maria delle spese di lite del giudizio, che liquida, in relazione al primo grado, in complessivi € 8.579,00, di cui € 8.172,50 per compensi ed € 406,50 per spese vive, oltre Iva e Cpa, se dovute oltre rimborso forfettario come per legge nella misura del 15% dei compensi, e, in relazione al secondo grado di giudizio, in complessivi € 6.134,00, di cui € 1.138,50 per spese vive ed € 4.995,50 per compensi, oltre Iva e Cpa, se dovute, oltre rimborso forfettario come per legge nella misura del 15% dei compensi, con attribuzione, di entrambe le liquidazioni”.
Stando a quanto ritenuto da Dionigi Gaudiso, considerato che, in buona sostanza, la Corte di Appello ha accolto solo in parte l’appello proposto dall’Ente, limitatamente alla domanda di pagamento contrattuale della sig.ra Conte Maria, già accolta in primo grado, riconoscendo tuttavia alla stessa le somme richieste a titolo di indebito arricchimento, ritenendo ammissibile e tempestiva la domanda avanzata in primo grado da parte opposta, nonostante la censura di irritualità e tardività, avanzata dal difensore del Comune si è deciso di tentare un nuovo giudizio. Fondante in tal senso è anche la nota dell’Avvocato Pantalone, legale nel giudizio de quo, con la quale si evidenziava che la Corte di Appello, a seguito del gravame proposto “riduceva gli interessi dovuti alla sig.ra Conte Maria, rispetto a quanto riconosciutole in primo grado e da questa già ottenuti con la procedura esecutiva intrapresa, facendoli decorrere dalla domanda giudiziale e non dalla messa in mora;
Verificato che si rende necessario richiedere alla stessa la restituzione della somma costituita dalla differenza tra gli interessi pagati a seguito della procedura esecutiva presso terzi (calcolati dalla messa in mora, come stabilito nella sentenza di primo grado) e quelli che invece vanno corrisposti dalla domanda giudiziale, come statuito dalla cennata sentenza della Corte di Appello”. Si è ritenuto, pertanto, fondamentale attivare tutte le procedure tese al recupero delle somme conferendo incarico legale all’Avvocato Massimo Stilla, per porre in essere tutte le procedure che riterrà più opportune per il recupero delle somme indebitamente percepite. Al professionista andrà un compenso di € 634,40.