Territorio devastato, sequestro per “Le Fumarole”
Il provvedimento è stato notificato alla legale rappresentante del complesso ubicato sulla spiaggia dei Maronti dai carabinieri di Ischia: il locale andrà sgomberato da cose e persone entro 20 giorni. Le pesanti accuse del pm, tra lottizzazione abusiva e trasformazione orografica irreversibile, puntualmente recepite dal gip che ha firmato il decreto di sequestro preventivo

I carabinieri della Compagnia di Ischia, guidati dal capitano Giuseppe Giangrande, hanno notificato alla legale rappresentante dell’impresa “Le Fumarole da Nicola e Lucia Di Meglio & C. s.a.s.”, noto complesso turistico situato sulla “Spiaggia dei Maronti”, il decreto di sequestro preventivo dell’intera struttura, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli. Quest’ultima, all’esito degli accertamenti e del precedente sequestro effettuati dalla Stazione Carabinieri di Barano d’Ischia lo scorso giugno, ha ricostruito i reiterati abusi edilizi – risalenti al 1968 – che hanno interessato l’intera area su cui insiste l’esercizio commerciale (2.500 mq), determinando una «irreversibile trasformazione orografica del territorio» dovuta a una lottizzazione abusiva materiale. Tale condotta comprendeva scavi nella roccia, collocazione di pedane, realizzazione di terrazzamenti e muretti, il tutto in assenza di titoli abilitativi e mediante la presentazione di istanze di condono ritenute infondate alla luce dei vigenti vincoli paesaggistici e sismici dell’Isola. Al termine degli atti di rito, come stabilito dall’Autorità Giudiziaria, è stato infine intimato di sgomberare il locale da cose e persone entro il termine massimo di 20 giorni.
LE ACCUSE DEL PUBBLICO MINISTERO POI RECEPITE DAL GIP
Per comprendere al meglio la decisione adottata dal gip è il caso di tornare a quanto scrive il pubblico ministero. Partendo proprio da quelli che a suo dire sono i gravi indizi della consumata lottizzazione abusiva e dei reati contestati. Si legge che “in data 1 luglio 2024 è stato adottato da Codesto G.I.P. il sequestro preventivo del complesso turistico denominato ‘Ristorante Bar Le Fumarole’ sito in Barano d’Ischia in località Spiaggia dei Maronti, zona ad alto pregio paesaggistico per le ipotesi di reato di cui agli artt. 44 (sub specie di abuso edilizio in area vincolata) del D.P.R. 380/01 ed art. 181 del D. Lgs. 42/2004. Dalla relazione di consulenza depositata in data 8 marzo 2025 dall’Architetto Simona Penza è emersa, in uno alla piena configurabilità delle ipotesi di reato già contestate e su cui si fonda il predetto sequestro, anche la fattispecie di cui agli artt. 30 e 44 lett. c) del D.P.R. 380/01 (lottizzazione abusiva materiale), come indicato nel capo a) di imputazione provvisorio, nonché degli artt. 110, 635, 518 duodecies cp. 181 co. 1-bis del D. Lgs. 42/2004 ed artt. 55-1161 Codice della Navigazione, relazione di consulenza che, in uno a tutti gli allegati, grafici ed immagini fotografiche, devono qui ritenersi integralmente richiamate, che all’uopo si allegano allo scopo e che vengono poste a fondamento della presente Richiesta”.
ABUSI EDILIZI PERPETRATI A PARTIRE DAL 1968
Il pm nel passaggio successivo evidenzia quanto segue: “Occorre, infatti, precisare che le opere abusive sottoposte a sequestro dal personale della Stazione Carabinieri di Barano d’Ischia sull’area di cui ci si occupa, rappresentano solo gli ultimi e più recenti interventi edili che hanno attualizzato una lunga serie di attività edificatorie, eseguite nel corso del tempo, iniziate sin dall’anno 1968, ed interrotte sola a seguito dell’imposizione del vincolo cautelare reale, che hanno provocato un vero e proprio stravolgimento dell’assetto del territorio, nonché un pregiudizio alla tutela ambientale e paesaggistica, finalizzati alla realizzazione illecita del complesso turistico/balneare denominato ‘Ristorante Bar Le Fumarole’, che si estende su una superficie di oltre 2500,00 mg., per complessiva nuova volumetria entro terra e fuori terra realizzata senza alcun titolo, pari ad oltre 1.000 mc. La lottizzazione si è manifestata realizzando le opere indicate nel capo a) dell’imputazione tutte completamente abusive, presentando nel corso degli anni istanze di condono non ancora esitate e presentando DIA e SCIA illegittime in quanto i lavori da realizzare riguardavano ulteriori interventi edilizi da effettuarsi su opere edilizie abusive ed oggetto di mere istanze di condono non ancora esitate e che non riguardavano opere di manutenzione, le sole ammissibili. Le richieste dei condoni (istanza n. 1657 del 26/03/1986 ex. L. 47/85, istanza 3856 del 24/03/1995 ex L. 724/94 e istanza n. 3115 del 31/12/2004 ex L. 326/03), inoltre, non sono accoglibili non solo perché carenti di documentazione essenziale, ma anche perché parte delle opere da condonare risulta ricadere in area R3 o R4 e P4 (R3, R4 – rischio frana elevata o molto elevata e P4 – pericolo di frana molto elevato), in cui è vietato rilasciare condoni edilizi cosi come alle disposizioni e prescrizioni di cui agli artt. 16, 35 e 42 n. 4 delle Norme di Attuazione del PSAI”.
COME SI E’ REALIZZATA LA LOTTIZZAZIONE
La pubblica accusa poi continua la sua disamina scendendo sempre più nei dettagli e spiegando: “La lottizzazione si è estrinsecata attraverso la realizzazione di un complesso formato da più unità immobiliari, con i relativi servizi e sottoservizi, depositi e vani tecnici, camminamenti e murature; strutture ricavate anche mezzo di scavi nella roccia con variazione dell’orografia naturale del territorio, cosi come ben evidenziato nella relazione tecnica dell’Arch. Simona Penza, che è parte integrante della presente richiesta. Si evidenzia che non sono mai stati ottenuti titoli edilizi ed anche le concessioni demaniali”. Poi si passa all’analisi del dato normativo e della legislazione urbanistica e paesaggistica violata ed a riguardo il pm scrive: “Sotto il profilo normativo, è anzitutto importante rilevare che, per i territori costieri, già a partire dal 1974, con la legge regionale Campania n. 17 del 13 maggio 1974 (‘Misure temporanee di tutela urbanistica in attesa dell’approvazione dei piani regolatori generali dei comuni costieri e del piano regionale di assetto urbanistico territoriale’), è stato sancito il divieto assoluto di edificazione lungo la fascia costiera entro i 500 metri dal mare (successivamente entro i 300 metri), divieto che ha trovato applicazione specifica anche sull’isola d’Ischia e dunque sull’area del complesso turistico ricettivo ‘Le Fumarole’. Tale divieto, prorogato nel tempo da successive leggi regionali, ha mantenuto una situazione di sostanziale inedificabilità nel limite metrico indicato per oltre un decennio. In particolare: – anzitutto fino al 13 maggio 1980 (l.r. n. 26 del 18 maggio 1977 – Proroga delle misure temporanee di tutela urbanistica previste dalla Ir 13 maggio 1974, n.17); – poi al 31 dicembre 1981 (l.r. n. 33 del 10 maggio 1980 – Proroga delle misure temporanee di tutela urbanistica previste dalle leggi 13 maggio 1974, n.17 e 18 maggio 1977, n. 26); ancora fino al 31 marzo 1982 (l.r. n. 4 del 25 gennaio 1982 – Proroga delle misure temporanee di tutela urbanistica previste dalla Ir 10 maggio 1980 n. 33). Con la legge regionale n. 17 del 20 marzo 1982 (Norme transitorie per le attività urbanistico – edilizie nei Comuni della Regione), la Regione Campania all’art. 5 ha confermato le misure di salvaguardia, estendendole fino al 31 dicembre 1984 stabilendo il divieto assoluto di edificazione nella fascia costiera di 200 metri per i Comuni isolani sprovvisti di PRG, limite questo pienamente applicabile all’area in esame nel Comune di Barano d’Ischia”.
LE OPERE HANNO VARIATO L’OROGRAFIA DELLA ZONA
La conclusione cui giunge il pm, che viene messa nero su bianco, è fin troppo scontata ed inevitabile: “Pare evidente, dunque, si sia edificato laddove la Regione Campania aveva previsto vincolo di inedificabilità (entro prima 500, poi 300, infine 200 metri dalla linea di costa). Le opere descritte, nel complesso ‘Le Fumarole’, hanno via via irrimediabilmente variato l’orografia della zona, che presenta evidenti segni di aggressione alla parete rocciosa, per la realizzazione di ulteriori manufatti (immobili e corridoi emergenti dal cavo tufaceo oggetto di escavazione), nonché di cementificazione aggressiva, deturpandone l’aspetto del profilo naturale, il tutto in assenza di titoli edilizi, nonché oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi nn. 47/1985, 724/1994 e 326/2003, non ancora esitate e, come già evidenziato, non accoglibili per i motivi su evidenziati. Cosi descritte le opere, appare evidente che si sia perfettamente integrato quanto previsto dall’art. 30 del d.P.R. 380/2001, che definisce la ‘lottizzazione abusiva materiale’ come quella attività avente ad oggetto la costruzione di opere che ‘comportino una trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali, regionali o senza la prescritta autorizzazione’. Passando al versante del periculum in mora, in realtà va chiarito che la lottizzazione materiale prescrive la confisca obbligatoria dell’area lottizzata e di quanto su essa abusivamente edificato, costituendo dunque una species del più ampio genus di cui all’art. 321 comma 2 c.p.p., in materia di sequestro preventivo. Ad ogni buon conto, è comunque opportuno chiarire che l’intero compendio denominato ‘Ristorante Bar Le Fumarole’ determina un effettivo stravolgimento dell’assetto del territorio e vulnus alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, concretizzando un reale , ostacolo alla futura programmazione territoriale ed un carico urbanistico che necessita di un adeguamento degli standards, tramite una definitiva e permanente trasformazione dei suoli interessati. Inoltre, come gia rilevato, l’impatto visivo e paesaggistico di questa struttura, che si estende su una superficie di oltre 2.500,00, per complessiva nuova volumetria entro terra e fuori terra senza titoli o, comunque, con titoli viziati, pari a circa 1000 mc., è notevole.
LA RICHIESTA: IL GIUDICE DISPONGA IL DECRETO DI SEQUESTRO
Si arriva poi alle conclusioni del pm, che chiede ovviamente al gip di sequestrare la struttura, come poi avvenuto. Si legge testualmente: “La struttura, costituita da manufatti, anche scavati nella roccia, da gradini e muretti a delimitazione di percorsi e pedane e da vari terrazzamenti, ha modificato notevolmente l’ambiente ed il territorio circostante. Tale attività antropica ha cagionato un importante e visibile deterioramento e deturpamento del costone e relativa fascia costiera interna in cui è inclusa l’area in esame, sottoposta a vincolo paesaggistico. Letti, dunque, gli artt. 321 c.p.p. e 104 disp. att. C.p.p., in uno agli artt. 30 e 44 lett. C) del d.P.R. 380/01; CHIEDE che il Giudice in indirizzo voglia procedere alla emissione del decreto di sequestro preventivo delle delle aree site nel Comune di Barano d’Ischia, in località Spiaggia dei Maronti, ove insiste il complesso denominato ‘Le Fumarole’, nonché di tutte le opere rientranti sulla stessa area, di cui al capo di imputazione provvisorio, per l’ipotesi di reato di lottizzazione abusiva materiale, di cui agli artt. 30 e 44 lett. C) del D.P.R. 380/01.
LA PRESA D’ATTO DEL GIP E IL DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO
E il gip nel suo provvedimento recepisce in toto quanto sottolineato dal pm. Nel decreto si legge innanzitutto che “la richiesta va accolta, nei limiti che saranno di seguito precisati. La genesi dell’attività di indagine e la materialità delle condotte ascritte all’indagata è analiticamente descritta nei dettagliati capi di imputazione cui questo Gip rinvia. In data 25 giugno 2024 la PG si recava presso l’immobile-ristorante ‘Le Fumarole’ sito in Barano D’Ischia spiaggia dei Maronti e sviluppato su 3 livelli, già sottoposto a sequestro e sigilli in seguito a decreto di sequestro preventivo del 8 maggio 2015, al fine di verificare lo stato di ablazione dei luoghi. Effettuato l’accesso in loco, la P.G. constatava che i sigilli apposti in sede di esecuzione del sequestro del 2015 erano stati violati poiché i lavori all’interno dell’immobile erano giunti quasi a completamento, specie quelli del piano terra, ed il ristorante, infatti, era in piena attività. Dall’analisi della relazione tecnica depositata in atti e redatta in data 8 marzo 2025 dall’Arch. Simona Penza, il cui contenuto è interamente condiviso da questo GIP, emerge una piena configurazione anche del reato di lottizzazione abusiva materiale, con una illecita ed irreversibile trasformazione del territorio, in parte di proprietà privata ed in parte di proprietà demaniale. Nello specifico, rinviando alla C.N.R. in atti, il GIP deve osservare che si è realizzata una irrimediabile variazione dell’orografia del territorio, in totale assenza di idonei titoli abilitativi, essendo insufficienti quelli presenti, e la presenza solo di richieste di condono del tutto infondate, in quanto trattasi di opere abusive realizzate in zone inedificabile e dunque non suscettibili di sanatoria”.
Di qui il giudice tira le inevitabili conclusioni con l’annessa decisione e scrive: “In conclusione, il gip ritiene esistente il Fumus, in riferimento a tutti i reati contestati e decisamente concreto ed attuale il pericolo che la libera disponibilità del bene immobile possa protrarre ed aggravare le conseguenze dei reati essendo presente uno stravolgimento dell’assetto del territorio ed un vulnus della tutela dell’ambiente e del paesaggio. P.Q.M. letti gli artt. 321 cpp, 30 e 44 lett. C DPR 380/2001, DISPONE sequestro preventivo delle aree site nel Comune di Barano d’Ischia, in località Spiaggia dei Maronti. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed al P.M. per l’esecuzione”.









