ARCHIVIO 3ARCHIVIO 5

Il Tribunale frena le pretese verso Amca e Comune di Casamicciola

Doppio punto a favore per il Comune di Casamicciola, ma anche per l’Amca. La decima sezione civile del Tribunale di Napoli ha infatti emanato il responso che accoglie le richieste dei due enti circa la riunione dei procedimenti che li vedono coinvolti nei confronti della Città Metropolitana. L’ex Provincia è l’organo competente per la riscossione di quella parte della tassa sulla spazzatura relativa allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, la cosiddetta “Tefa”, il tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali, pari al 5% sugli incassi ottenuti tramite la  tassa variamente denominata negli anni come Tares, Tia, Tarsu e Tari. Secondo la Città Metropolitana, il Comune di Casamicciola e l’Amca, la partecipata che gestisce il servizio di nettezza urbana, dovrebbero versare nelle casse provinciali addirittura 1 milione e 835mila euro per presunti mancati versamenti del tributo in questione. Allo scopo, l’ex Provincia aveva ottenuto dal giudice un decreto ingiuntivo nei confronti del Comune e dell’Amca, presunti debitori in solido. In momenti differenti, il Comune e l’Amca fecero opposizione al decreto. Lo scorso maggio tuttavia la decima sezione civile del Tribunale di Napoli aveva dichiarato inammissibile l’opposizione del Comune (non dell’Amca). I legali dell’ente ritennero opportuno fare appello perché a loro giudizio sussistevano ragioni  più che fondate.

Nel frattempo Comune e Amca hanno inoltrato istanza di riunione, e parallelamente avevano richiesto la sospensione della provvisoria esecutività del titolo, perché ritenuto illegittimo. Il giudice ha accolto la duplice richiesta, sia in merito alla riunione dei giudizi sia alla sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Come si legge nel provvedimento di riunione, “ritenuto che sussistono le condizioni per disporre la riunione tra i giudizi n. 13550/17 e 13075/17 r.g., considerato che sussistono motivi di connessione oggettiva e soggettiva tra gli stessi e l’opportunità di una trattazione unitaria, trattandosi di opposizione avverso la medesima ingiunzione di pagamento da parte di debitori solidali; ritenuto, quanto alla richiesta di sospensione dell’esecutività dell’ingiunzione in questione avanzata da entrambi gli opponenti, che sussistono le gravi ragioni idonee a giustificare, ex art. 5 D. Lgv. 150/2011, l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’ordinanza impugnata, tenuto conto delle eccezioni sollevate da parte opponente (in specie di prescrizione) e della documentazione in atti nonché dell’entità della somma ingiunta”, il giudice ha infine disposto la riunione dei giudizi e contestualmente la sospensione dell’esecutività dell’ingiunzione di pagamento, rinviando le parti all’udienza dell’8 ottobre 2018.

In quell’occasione si discuterà dell’opposizione al decreto avanzata dal Comune e dall’Amca. Scongiurato dunque il pericolo immediato per le casse dell’amministrazione, ma anche il rischio di arrivare a due sentenze differenti. Il Comune e l’Amca, nell’udienza che si terrà fra un anno, punteranno verosimilmente a dimostrare la pretestuosità della richiesta avanzata dalla Provincia: il “tributo per l’esercizio delle funzioni ambientali”, che come detto è pari al 5% della tassa sui rifiuti, secondo la Città Metropolitana andrebbe calcolato sul totale teorico accertato dovuto dai cittadini, senza distinguere se tale importo sia stato o no incassato. Invece, secondo il Comune (e l’Amca), la percentuale va calcolata esclusivamente sulle cifre effettivamente incassate dall’ente. Sarà dunque questo il principale motivo dell’opposizione, per evitare che il percorso di risanamento compiuto da Palazzo Bellavista negli ultimi anni riceva un duro colpo dalla Provincia che “bussa a denari”.

 

 

Ads

 

Ads

 

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex