CRONACA

Danni lievi e contributo, Schilardi fa chiarezza

L’erogazione è dovuta se il fabbricato è legittimo “ab initio”, anche se una parte di esso è gravata da istanza di condono

Continua l’esame dei vari tipi di istanze per i contributi di ricostruzione post sisma da parte dell’ufficio tecnico di Casamicciola. Esame che si accompagna al dialogo costante con la struttura commissariale retta dall’ex prefetto Carlo Schilardi, che spesso viene interpellata per dirimere alcuni dubbi. Uno di questi riguardava la possibilità di liquidare il contributo per la riparazione di danni lievi a un immobile che in gran parte era legittimo, mentre altra parte del fabbricato era oggetto di domanda di condono. Secondo la struttura commissariale, in tal caso non c’è alcun ostacolo all’erogazione del contributo. Infatti, dall’esame della documentazione e dell’istruttoria, è stato rilevato che l’erogazione del contributo riguarda unità immobiliari legittime “ab origine”, non oggetto di alcuna istanza di condono. Istanza che invece riguarda un’altra porzione del fabbricato, su cui peraltro il proprietario era già intervenuto a proprie spese, con un regolare titolo edilizio rilasciato dal Comune.

In tali casi, trattandosi di riparazioni “locali” di danni lievi e non di opere che, inevitabilmente, coinvolgono l’intera struttura dei fabbricati come nel caso degli interventi di ricostruzione “pesante” ai sensi dell’Ordinanza commissariale n. 7, un’interpretazione in senso eccessivamente restrittivo dell’articolo 23 comma 6 e del primo periodo del comma 3 dell’articolo 25 del decreto ricostruzione, porterebbe al paradosso che, pur in presenza di porzioni legittime di fabbricati immediatamente recuperabili senza dover interessare e coinvolgere le porzioni oggetto di sanatoria, le prime non possano essere comunque riparate. Cosa che andrebbe a tutto danno non solo delle famiglie interessate, ma anche per le casse dell’erario, in quanto per i cittadini sfollati si dovrà continuare a sostenere gli impegni economici per l’assistenza alla popolazione, introducendo una duplicazione dei costi in quanto, alla fine del procedimento di condono, è comunque plausibile che per le porzioni legittime il contributo di riparazione dovrà in ogni caso essere erogato ma, nel frattempo, si sarà dovuta erogare anche la quota assistenziale per un tempo che, al momento, non si può quantificare.

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