CRONACAPRIMO PIANO

Ufficio di piano, la De Crescenzo non si arrende

Il giudice ordinario aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione sul ricorso contro la nomina a coordinatricel’Ambito territoriale N13 conferita a Paola Mazzella per il 2020. Ecco quindi l’appello della professionista isolana

Diventa estenuante il rimpallo di giurisdizione tra tribunale amministrativo e tribunale ordinario in merito alle vertenze tra la dottoressa Concetta De Crescenzoe l’Ufficio di Piano dell’Ambito territoriale N13. Come si ricorderà la professionista isolana, passata nelle file della Città Metropolitana, avevaimpugnato la decisione presa nella seduta del Coordinamento istituzionale d’ambito, quando venne conferito l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio alla dottoressa Paola Mazzella, che veniva così confermata in tale ruolo. Tuttavia fra le candidature vi era appunto anche quella della De Crescenzo, che dalla sua poteva vantare un esteso curriculum dal punto di vista degli studi e delle lunghe e varie esperienze professionali nel settore.

La dottoressa si era quindi rivolta al Tar, e aveva chiesto l’annullamento previa sospensiva del verbale della seduta del coordinamento che aveva sancito la nomina della dottoressa Mazzella e della successiva deliberazione della Giunta municipale di Ischia che prendeva atto di tale incarico, chiedendo al contempo la condanna alla rinnovazione della procedura e al risarcimento del danno “per perdita di chance previa declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati”.

Tuttavia il Tar aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, sostenendo che la causa andava riassunta davantiall’autorità giudiziaria ordinaria in funzione di giudice del lavoro.

Facciamo un passo indietro. La vertenza affonda le sue radici nel dicembre 2019 e nei mesi immediatamente successivi, quando l’incarico in questione venne conferito per la prima volta alla dottoressa Mazzella. Contro tale determinazione, la dottoressa De Crescenzo propose ricorso al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del Lavoro, che con sentenza dichiarò il proprio difetto di giurisdizione a favore del Giudice amministrativo, visto che la controversia rientra nella materia della “formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi tra pubbliche amministrazioni”.

A fine 2020 la situazione si era riproposta, e anche stavolta vista l’imminente scadenza dell’incarico, la dottoressa De Crescenzo propose la propria candidatura e disponibilità a ricoprire l’incarico di Coordinatore dell’Ufficio di piano, ma anche stavolta, come accennato, venne nominata la dottoressa Mazzella. Di qui l’impugnazione della ricorrente, che aveva denunciato l’illegittimità del provvedimento che dispone l’estromissione della sua candidatura a ricoprire la posizione organizzativa di coordinatore, in virtù di un presunto ma inesistente divieto di affidarsi a personale non incardinato e non in servizio presso il Comune capofila. L’esclusione della propria candidatura materializza, secondo la dottoressa, “una chiara volontà discriminatoria in violazione delle clausole generali di correttezza e buona fede”. Inoltre non sarebbero stati predeterminati i criteri generali per l’attribuzione dell’incarico.Tuttavia, come accennato, il Tar aveva ritenuto essere in presenza di un caso che sfugge alla sua giurisdizione perché non si tratterebbe di una procedura di concorso, ma soltanto di un conferimento di incarico, circostanze che farebbero ricadere la fattispecie all’interno della giurisdizione del giudice ordinario, come stabilito dal D.lgs 165/2001 che illustra le norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale devolve al tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle p.a. ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro con le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro.

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In relazione alla prima vertenza, quella per intenderci sulla decisione di fine 2019, la dottoressa si era rivolta al Tribunale di Napoli Sezione Lavoro, ma quest’ultimo con sentenza ritenne “fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria [..]” stabilendo che la fattispecie va quindi ricondotta alle previsioni di cui all’art.133 codice del processo amministrativo, il quale tra l’altro devolve alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo e degli accordi tra pubbliche amministrazioni”, ritenendo che i provvedimenti controversi riguardino proprio la “formazione e quindi l’esecuzione dell’accordo raggiunto in seno al Coordinamento circa l’individuazione della risorsa più idonea a ricoprire l’incarico ambito dalla De Crescenzo”, circostanza che implicherebbe l’instaurazione del giudizio dinanzi al Tar competente per territorio”.

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Una tesi ritenuta illogica e contraddittoria dalla ricorrente, oltre che assistita da motivazioni che lasciano perplessi. Secondo il legale di fiducia della professionista isolana, il giudice di primo grado, contraddittoriamente e cumulativamente, ha ricondotto la dichiarazione di difetto di giurisdizione alla circostanza che i provvedimenti controversi (selezione e nomina del coordinatore) atterrebbero alla “formazione e quindi all’esecuzione dell’accordo raggiunto in seno al Coordinamento”: un modo di argomentare che cumula contraddittoriamente in un unico momento la formazione e l’esecuzione degli accordi tra pubblica amministrazione, omettendo anche di considerare il fatto che il caso in questione riguarda la materia del conferimento di incarichi presso una pubblica amministrazione e l’attribuzione della relativa posizione organizzativa, che è stata attratta dalla giurisdizione del Giudice ordinario in veste di Giudice del lavoro.

Siccome la dottoressa De Crescenzo aveva proposto la propria candidatura a ricoprire il ruolo di coordinatore, che è da ritenere una “posizione organizzativa”, è da ritenere che la controversia rientri a pieno titolo nelle controversie che l’articolo 63 del D.lgs 165/2001 devolve al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, visto che l’articolo include le controversie concernenti l’assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale. Secondo la difesa della ricorrente, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo attrae solo le controversie relative all’adempimento o al mancato adempimento dell’accordo. Fra l’altro la controversia non rientrerebbe nemmeno nella generale giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, visto che la costante giurisprudenza sostiene che la selezione prevista per il conferimento di posizioni organizzative non può mai essere configurabile per l’accesso ad aree o categorie superiori, e meno che mai alle qualifiche dirigenziali, e che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa al conferimento dell’incarico di una posizione organizzativa non dirigenziale, disposto all’esito di una selezione interna, dal momento che tale procedura non ha natura concorsuale.

E qui il legale di fiducia della dottoressa ha ricordato, la decisione più su menzionata, quella del Tar Campania che, investito della stessa questione con riferimento all’annualità 2021, con sentenza dello scorso aprile aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice del lavoro. Di conseguenza, la ricorrente ha chiesto al giudice d’appello di riformare la sentenza impugnata e dichiarare che il Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro ha la giurisdizione sulla controversia negata dal primo giudice, e di conseguenza rimettere le parti dinanzi a questo.

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