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Iacp, il Consiglio di Stato: i residenti tornino a casa

ISCHIA. Il Consiglio di Stato ha dato ragione al Comune di Lacco Ameno. I residenti della palazzina Iacp sita in località Fundera, dietro alla Chiesa di Sant’Anna, dovranno dunque far ritorno a casa, in attesa del giudizio di merito, in programma il prossimo giugno. La controversia che oppone l’ente agli occupanti della palazzina in questione nacque nelle settimane immediatamente successive il drammatico sisma del 21 agosto scorso, quando i rilievi effettuati sull’edificio diedero inizialmente vita a un contrasto di esiti: dalla lettera A, che secondo il protocollo Aedes sta a significare l’agibilità della struttura, si passò alla E, cioè all’inagibilità, per poi tornare definitivamente alla A in seguito a un sopralluogo risolutivo disposto dalla Protezione Civile. Una discrasia che aveva provocato timori e ansie negli abitanti della palazzina, i quali erano stati nel frattempo ospitati in albergo come previsto dall’ordinanza della Protezione civile emanata per affrontare l’emergenza sismica. Tuttavia l’esito finale di agibilità imponeva il ritorno degli occupanti nell’edificio, cosa che il Comune caldeggiava per evitare di sprecare il denaro stanziato per l’emergenza, dal momento che gli abitanti in questione non avevano formalmente più diritto alla permanenza in albergo o all’erogazione del contributo di autonoma sistemazione. Ciononostante i timori generati dagli esiti contrastanti tra i sopralluoghi indussero i residenti a impugnare dinanzi al Tribunale amministrativo della Campania l’ordinanza che li invitava a tornare in casa, compresa la relazione tecnica del 22 settembre, relativa all’ispezione risolutiva disposta dalla Protezione civile, chiedendone l’annullamento previa sospensione. A sua volta la stessa Protezione Civile si costituì in giudizio, sostenendo l’inammissibilità del ricorso in quanto esso, facendo riferimento a valutazioni tecniche, non potrebbe essere sottoposto alla cognizione del giudice amministrativo, ma  sostenendo anche l’infondatezza nel merito e la legittimità dell’operato del Comune. Quest’ultimo successivamente si costituì in giudizio sostenendo la validità dei rilievi. Il Tar, dopo la riunione in camera di consiglio svoltasi lo scorso 11 gennaio, accolse l’istanza cautelare di sospensione dei provvedimenti impugnati, fissando l’udienza del 6 giugno per la trattazione del merito. Tuttavia il Comune di Lacco Ameno decise di ricorrere in appello contro l’ordinanza di sospensione cautelare, per evitare che gli abitanti rimanessero in una struttura alberghiera a spese dell’erario quando la loro abitazione era stata ritenuta sicura.

L’APPELLO. Il mandato fu assegnato all’avvocato Irene Montuori, che nel ricorso indicò quattro motivi affinché venisse rigettata la domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati innanzi al Tar della Campania: il primo è l’errore nel giudicare, in quanto secondo il difensore del Comune il provvedimento è stato adottato “alla luce di una errata o parziale e incompleta prospettazione dei fatti”. Il secondo motivo, riguardante la tutela cautelare accordata in primo grado,  si basa sulla mancanza del “fumus boni juris” e l’assenza del pericolo di incolumità fisica dei ricorrenti. Ulteriore motivo è quello relativo alla inammissibilità o improcedibilità del ricorso di primo grado, in quanto era stata omessa la notifica del ricorso al Commissario delegato per l’emergenza sisma. L’ultimo motivo del ricorso sostiene l’infondatezza degli altri motivi di ricorso formulati in primo grado per il mantenimento della misura cautelare concessa. Essenzialmente, il Comune ha affermato che il sopralluogo svoltosi il 22 settembre era il terzo, dopo quello eseguito dagli addetti ai rilievi il 29 agosto, quando il controllo accertò l’agibilità, e quello svolto il 7 settembre, quando fu dichiarata la momentanea inagibilità. In sostanza il sopralluogo eseguito il 22 settembre ha rappresentato l’operazione diretta a dirimere in via definitiva il contrasto emerso dai primi controlli, stabilendo l’agibilità dell’edificio. L’operazione fu effettuata in ottemperanza della direttiva approvata dal Commissario delegato all’emergenza, per quei casi cosiddetti di “esiti multipli discordi sullo stesso edificio”. La Quinta Sezione del  Consiglio di Stato, presieduto dal dottor Carlo Saltelli, ha accolto la ricostruzione del Comune di Lacco Ameno, pronunciando l’ordinanza con cui non solo si ravvisa l’esistenza del “fumus boni iuris”, ma si riconosce anche l’adeguata istruttoria compiuta in sede amministrativa, “come conferma la circostanza per cui, all’esito di tre sopralluoghi, anche la perizia in data 23 gennaio 2018 della Protezione Civile ha, da ultimo, confermato l’agibilità dell’immobile degli appellati, escludendo un pregiudizio attuale all’incolumità fisica dei medesimi”, motivi sufficienti per l’accoglimento dell’appello che hanno portato alla riforma dell’ordinanza impugnata, respingendo l’istanza cautelare proposta in primo grado dagli abitanti della palazzina, che in attesa dell’udienza di giugno dovranno quindi far ritorno ai propri appartamenti.

Francesco Ferrandino

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