Ultima chiamata
Antenna Vodafone alla Falanga, si chiude il caso che ha fatto discutere (e preoccupare i residenti della zona) non poco. Il colosso delle telecomunicazioni rinuncia alla installazione, si chiude davanti ai giudici del Consiglio di Stato la lunga contesa con il Comune di Serrara Fontana e i ministeri competenti

Si chiude definitivamente per carenza di interesse e contestuale dichiarazione di improcedibilità il caso dell’Antenna Vodafone nelle campagne della Falanga di Serrara Fontana. Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta si è pronunciato, infatti,sul ricorso 8520 del 2022, proposto da Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Edoardo Giardino,contro il Comune di Serrara Fontana, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesca Maria Cantore, il Ministero dell’Interno, Ministero della Difesa, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato,per la riformadella sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 5104/2022, resa tra le parti. Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2024 il Cons. Giovanni Gallone. Una vicenda che pare da lontano, fatta di pareri resi e poi ritirati dopo i sopraluoghi in sito, ma anche di atti mancanti e verifiche ambientali mancanti eppure necessarie in una zona SIC. Come si può leggere agli atti, la Vodafone S.p.A. – alla quale è successivamente subentrata Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. (“Inwit”) a seguito di fusione per incorporazione di Vodafone Towers ha presentato con istanza prot. n. 2107 del 18 marzo 2019, un progetto per la realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile nel Comune di Serrara Fontana che prevedeva che la posa dell’apparecchiatura su una platea di cemento armato delle dimensioni di 42 mq.
In relazione a tale progetto, il Comune di Serrara Fontana ha rilasciato l’autorizzazione paesaggistica ritenendo, peraltro, formato il silenzio assenso della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli ai sensi dell’articolo 17-bis della l. n. 241 del 1990.
Con provvedimento del 26 agosto 2020, relativo al “Progetto di realizzazione e installazione di Stazione Radio Base, ubicata in via Falanga nel Comune di Serrara Fontana vicino alristorante Bracconiere notificava la comunicazione inizio lavori prot. n. 2107 del 18.3.2019 assistita da Autorizzazione Paesaggistica n. 18 del 23.9.2019”. Eppure il Servizio Tecnico del Comune di Serrara Fontana ha, tuttavia, diffidato la predetta società dal continuare i lavori avendo riscontrato le seguenti difformità dal titolo edilizio formatosi, riscontrandosi inoltre la mancanza, tra la documentazione tecnica esibita, della prescritta “Autorizzazione Sismica”. Con ricorso notificato il 30 ottobre 2020 e depositato il 12 novembre 2020 Inwit ha impugnato dinanzi al T.A.R per la Campania – sede di Napoli, chiedendone l’annullamento. Con successiva nota prot. n. 7841 del 9 ottobre 2020, il Comune di Serrara Fontana ha dato a Inwit formale comunicazione di avvio del procedimento di “revoca/annullamento in autotutela”. Contestualmente, con l’ordinanza n. 60 del 9 ottobre 2020, il Comune di Serrara Fontana ha disposto la demolizione delle opere realizzate con ripristino dello stato dei luoghi.
Infine, con il provvedimento prot. n. 9283 del 23 novembre 2020, il Servizio Tecnico e del Paesaggio del Comune di Serrara Fontana ha disposto “la revoca/annullamento in autotutela dell’A.P. n. 18 del 23/09/2019 rilasciata e del silenzio-significativo formatosi per il decorso del termine. Tutto ciò avendo il comune successivamente riscontrato il rilevante impatto di tale lavorazione sull’ambiente idoneo a comportare una modificazione permanente dello stato dei luoghi attraverso “una rilevante movimentazione di terreno e la realizzazione di un’opera in c.a. di grandi dimensioni”. Inoltre non risulta effettuata la VINCA (valutazione incidenza ambientale) degli impatti derivanti sul sito dagli impianti in progetto, “atteso che la zona in argomento risulta ubicata a margine dell’area SIC (Sito di interesse comunitario) «Corpo centrale dell’Isola d’Ischia» (IT 8030005) previsto dal Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03/01/2014 (G.U. 23.01.2001, n. 696) e che tale valutazione, per consolidata giurisprudenza, si applica sia agli interventi che ricadono all’interno delle aree Natura 2000 e delle Zone di Protezione Speciali, sia a quelli che, pur collocandosi all’esterno, possono ricevere ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori tutelati nel sito, in particolare dell’avifauna anche migratoria e in generale della fauna e flora oggetto di tutela”.
Ciò “pur riconoscendo nelle finalità l’interesse pubblico” l’ente non poteva consentire che si eseguissero opere tanto impattanti senza le necessarie autorizzazioni ed i presidi. Con atto di motivi aggiunti notificato il 7 dicembre 2020 e depositato il 20 dicembre 2020 Inwit ha impugnato, chiedendone l’annullamento, anche di questi atti.
Gli atti già impugnati a mezzo del ricorso introduttivo nonché quelli presupposti o connessi ai predetti. Ha poi affidato l’atto di motivi aggiunti alle censure sulle violazioni. Nel corso del giudizio il giudice di prime cure ha disposto con ordinanza collegiale n. 6319 del 6 ottobre 2021ex art 66 c.p.a. due verificazioni. Nel dettaglio, ha affidato: al Responsabile del Provveditorato interregionale per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata, o, su delega da parte del medesimo, un funzionario dell’ufficio il compito di accertare “se l’intervento corrisponda o meno alle opere rappresentate nell’istanza del 18 marzo 2019, presentata dalla Vodafone Italia S.p.A. e l’altra al Responsabile della Direzione generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero della Transizione Ecologica, o, su delega da parte del medesimo, un funzionario dell’ufficio il compito di accertare “se l’area destinata all’intervento si trovi, in relazione all’area SIC “Corpo centrale dell’Isola d’Ischia” (IT 8030005), a una distanza tale da poter determinare “ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori tutelati nel sito, in particolare dell’avifauna anche migratoria e in generale della fauna e flora oggetto di tutela”, in base alla normativa applicabile”. Ad esito del relativo giudizio, T.A.R. ha respinto il ricorso come integrato dai motivi aggiunti proposti in corso di causa. Con ricorso notificato il 25 ottobre 2022 e depositato il 9 novembre 2022 Inwit ha proposto appello avverso la suddetta sentenza chiedendone la riforma. Poi il 6 novembre 2024 scorso il colosso delle telecomunicazioni ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse a coltivare il ricorso in appello. Ha, quindi, chiesto che lo stesso venga dichiarato improcedibile con compensazione delle spese di lite. Per questo l’appello è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, si è regolato di conseguenza.