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Via D’Aloisio, “disco rosso” per il terzo condono

Il no della Sovrintendenza per un immobile ubicato in una delle aree martoriate dal sisma, poi arriva il ricorso al Tar per il tramite dell’avvocato Bruno Molinaro chiamato a pronunciarsi sulla materia. Ma intanto…

Arrivano i primi verdetti per le istanze di condono ter che finiscono contro l’ostacolo Sovrintendenza. Per un immobile da ricostruire nella ex zona rossa del sisma 2017 in via D’Aloisio a Casamicciola Terme, infatti, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area ha trasmesso all’ente locale ed al commissario Giovanni Legnini il comunicazione di avviso di procedimento negativo ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., ritenendo: “… che, per quanto riguarda il condono L. 326/2003, l’opera edilizia con la sua ampia volumetria non rientra fra le categorie di interventi sanabili previste nella Tipologia n. 4 – 5 – 6 dell’Allegato 1 della L. 326/2003, nonché ricade in un’area già individuata e tutelata nel Decreto di vincolo del 23.05.1958 e non è conforme alle norme e prescrizioni paesaggistiche previste dal P.T.P. dell’isola d’Ischia sopra citati, producendo di fatto, anche con materiali da costruzione scadenti, un’ulteriore diminuzione della qualità paesaggistica del sito protetto dall’art. 6, 9 e 13 del P.T.P. vigente…”.

Il riferimento in questione è legato all’aautorizzazione paesaggistica n° 02 del 23/01/2025 (Legge n° 47/85 e 724/94 e 326/03 – art. 146 comma 7 D. Lgs. n° 42/2004 e ss. mm. e ii.) per la “Realizzazione di un deposito di s.n.r. di mq. 12,84 e di un’abitazione di s.u. mq. 105,60 ed una s.n.r. di mq. 37,00”, in Casamicciola Terme alla Via D’Aloisio n°55. La proprietaria dell’immobile, una 61 austriaca trapiantata ad Ischia unitamente all’altro proprietario, casamicciolese trapiantato a Forio, richiedevano, questo ultimo la Concessione Edilizia in sanatoria (oggi Permesso di Costruire in sanatoria) ai sensi della L. 47/85 e ss. mm. e ii., per gli interventi abusivi consistenti in “Realizzazione di un deposito di s.n.r. di mq. 12,84”, mentre la 61 enne , richiedeva la Concessione Edilizia in sanatoria (oggi Permesso di Costruire in sanatoria) ai sensi della L. 326/03, per gli interventi abusivi consistenti in “Realizzazione di un’abitazione di s.u. mq. 105,60 ed una s.n.r. di mq. 37,00”. Ancora la stessa nella qualità̀ di proprietaria in virtù di atto di compravendita del Notaio dott. Stefano Boccieri del 2000, ad integrazione di una domanda di condono edilizio del 28.03.1986 L. 47/85 e ad integrazione della domanda di condono edilizio del 10.12.2004 L.326/03, presentava la “Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. e ii., come previsto dall’art. 9 della Legge Regionale n° 9/2004, rubricato “Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39”, giusto Deliberazione di Giunta Comunale n° 67 del 15/04/2016 avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la definizione di tutte le istanze di condono edilizio presentate ai sensi delle leggi 47/1985 e 724/1994, non definite con rilascio di provvedimento formale. Approvazione del modello delle autodichiarazioni ed autocertificazioni da rendersi ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii.”. Ebbene per il detto titolo edilizio necessita l’Autorizzazione Paesaggistica e così la donna ha reso la sua autocertificazione controfirmata dal tecnico geom. Luigi Lombardi in data 11/11/2019. Fondanti in tal senso due vecchie delibere di giunta ed una di consiglio comunale risalenti all’anno solare 2019.

Ma come si arriva al predetto diniego? Considerato che la zona interessata dall’intervento ricade nella Zona “F2” (Verde di rispetto) del vigente P.R.G., ed in Zona R.U.A. del vigente P.T.P.; la relazione tecnica e gli elaborati grafici, redatti dal geom. Luigi Lombardi relativi agli interventi abusivi sono stati sottoposti all’esame della Commissione Locale per il Paesaggio e che con verbale di seduta del 16/12/2020 ha espresso il seguente parere: “La Commissione esaminata la pratica, considerato che trattasi di fabbricato oggetto di Scheda Aedes e successiva ordinanza di sgombero, visto che trattasi di un immobile ad unico livello e che non ostruisce viste panoramche, esprime parere favorevole”. Eppure il 5 maggio 2021 ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica, prevista dall’art. 146 e dall’art. 32 comma 1 della L. 47/85 e ed ai sensi e per gli effetti di detta normativa, venivano trasmessi alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli la Relazione Tecnica Illustrativa e Proposta di Provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica prot. unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici. Ed è stata proprio la Sovrintendenza a porre il veto, come dicevamo. Infatti, il 03 agosto 2021 ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni e comunicazione di avviso di procedimento negativo ai sensi dell’art. 10 bis della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s. m. i., ritenendo “che, per quanto riguarda il condono L. 326/2003, l’opera edilizia con la sua ampia volumetria non rientra fra le categorie di interventi sanabili”.C’è invece il parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in conformità della proposta pervenuta e fatto salvo il diritto dei terzi, al solo condono L. 47/85, con una serie di prescrizioni.
Neppure le successive osservazioni difensive del legale di parte a firma dell’avv. Bruno Molinaro assunte al protocollo della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli in data 20 settembre sono bastate. Infatti, il 12 novembre 2021,, la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli ha trasmesso parere contrario al condono L. 326/2003 al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria, con le motivazioni già espresse dalla Soprintendenza con provvedimento dell’agosto 2021 giunto al comune nel novembre dello stesso anno. Ovviamente ci sono i risvolti legali.La proprietaria austriaca il 06 novembre 2024, mediante l’avv. Bruno Molinaro, notificava ricorso al T.A.R. Campania contro il Comune di Casamicciola Terme per l’accertamento della illegittimità – ex art. 31 del D.Lgs n. 104/10 del comportamento omissivo, ovvero del silenzio- rifiuto formatosi. Di fatto, pero il comune con il tecnico Giugliano, prendendo atto dei pareri positivo della Commissione Locale per il Paesaggio e del parere favorevole e del parere contrario della Soprintendenza A.B.A.P. di Napoli rilascia autorizzazione paesaggistica ai soli fini paesaggistici, per gli interventi abusi di via D’Aloisio consistenti in “Realizzazione di un deposito di s.n.r. di mq. 12,84”, muniti del visto di approvazione della Commissione Locale del Paesaggio e del parere favorevole della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Napoli per il condono edilizio L. 47/85 con le seguenti vincolanti prescrizioni e rilascia parere contrario per il condono edilizio L. 326/2003 protocollo n° 15536 del 10.12.2004 per gli interventi abusivi consistenti in: “Realizzazione di un’abitazione di s.u. mq. 105,60 ed una s.n.r. di mq. 37,00”, in conformità del parere contrario della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l’area Metropolitana di Napoli. Avverso il presente provvedimento, è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Campania o, in alternativa, di ricorso straordinario al Capo dello Statorispettivamente entro 60 e 120 giorni.

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