CRONACAPRIMO PIANO

Vie d’accesso a Mezzatorre e San Montano, stop del Tar

La magistratura amministrativa boccia la delibera di consiglio con cui il Comune di Forio aveva approvato il nuovo puc: e così la lunga disputa urbanistica segna un nuovo capitolo, che potrebbe non essere l’ultimo

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania interviene ancora una volta nella ormai pluriennale contesa (ha davvero assunto i contorni di una telenovela oltre che di una matassa davvero complessa da sbrogliare) tra pubblico e privato, che si snoda tra i Comuni di Forio e Lacco Ameno, nella suggestiva area del Bosco di Zaro, estendendosi dal Mezzatorre fino alla baia di San Montano. Una linea di confine, una sorta di “striscia” di terra in grado di innestare contenziosi giudiziari a raffica come quello di cui stiamo per raccontarvi e che ha conosciuto un significativo epilogo (almeno per adesso…). Con una sentenza della Prima Sezione, il TAR ha accolto il ricorso proposto da Immobiliare Cinarime S.r.l. e ha annullato la delibera n. 33 del Consiglio Comunale di Forio del 29 dicembre 2020, contenente l’adozione del Piano Urbanistico Comunale (PUC), pubblicata sul BURC n. 14 dell’8 febbraio 2021. È stato inoltre dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti. Contestualmente, il Tribunale ha escluso la legittimazione passiva della Città Metropolitana di Napoli e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’area metropolitana, citate in giudizio. Le spese processuali sono state integralmente compensate, vista la complessità della materia trattata.

Il ricorso, registrato al n. 1517/2021 e successivamente integrato, è stato presentato da Immobiliare Cinarime S.r.l., difesa dagli avvocati Andrea Abbamonte e Francesco Montemurro, contro il Comune di Forio, rappresentato dall’avvocato Valerio Barone. Tra le parti anche il Ministero della Cultura, la Regione Campania e il Ministero dell’Ambiente, quest’ultimi non costituiti in giudizio. È intervenuta ad opponendum anche Torre San Montano S.r.l., successivamente rinunciataria all’intervento. Nel mirino dei ricorrenti la delibera consiliare n. 33/2020 con cui è stato adottato il nuovo PUC, che includeva – tra le altre previsioni – la classificazione di un viale condominiale privato come “strada locale primaria” e “secondaria”, prevedendone l’ampliamento e il collegamento con la stradina vicinale Passo Volante. Secondo Immobiliare Cinarime, proprietaria del fondo attraversato dal viale in località Mezzatorre, la classificazione risulta illegittima, in quanto il viale, di natura privata, non sarebbe ampliabile né tantomeno riconducibile a uso pubblico per caratteristiche fisiche, urbanistiche e ambientali. La società evidenzia come il viale sia stato erroneamente inserito nella “Carta delle infrastrutture a rete” del PUC come strada pubblica, e come la previsione di ampliamento violi l’art. 11 del Piano Territoriale Paesistico (PTP) dell’Isola d’Ischia, che classifica l’area come zona a protezione integrale, dove è vietata la costruzione di nuove strade e qualsiasi intervento che comporti alterazioni del territorio. In particolare, il tratto stradale contestato, che attraversa la proprietà per collegarsi alla statale 270, sarebbe incompatibile anche con le prescrizioni della Città Metropolitana di Napoli, non considerate nel PUC. Ulteriori motivi di ricorso, presentati con istanza del 15 novembre 2021, hanno contestato la successiva delibera n. 22 del 17 settembre 2021, con cui il Comune ha modificato le Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del PUC in ottemperanza a un’ordinanza cautelare del TAR. Secondo la società ricorrente, anche tale provvedimento avrebbe richiesto il medesimo iter previsto per l’adozione dello strumento urbanistico originario, vista la sua incidenza sostanziale.

Secondo Immobiliare Cinarime, proprietaria del fondo attraversato dal viale in località Mezzatorre, la classificazione risultava illegittima, in quanto il viale, di natura privata, non sarebbe stato ampliabile né tantomeno riconducibile a uso pubblico per caratteristiche fisiche, urbanistiche e ambientali

Il Tribunale, con relatrice la dott.ssa Mariagiovanna Amorizzo, ha accolto il ricorso nei limiti della motivazione, rilevando che la previsione dell’ampliamento e del collegamento del viale contrasta con la disciplina vincolistica vigente. In particolare, l’art. 11 del PTP consente unicamente interventi minimi di sistemazione sulla viabilità esistente e vieta la realizzazione di nuove strade, anche tagliafuoco. La classificazione del viale nel PUC come parte della “rete da potenziare” risulta, quindi, illegittima. Dalla documentazione emerge chiaramente che l’area ricade in una zona a protezione integrale, soggetta a vincoli ambientali particolarmente stringenti. Di conseguenza, il TAR ha dichiarato fondato il quinto motivo del ricorso introduttivo, assorbendo i successivi. Sono invece stati ritenuti infondati o inammissibili gli altri rilievi, tra cui quelli volti a contestare la qualificazione del viale come strada pubblica e l’asserita incongruenza con le definizioni urbanistiche di “rete di distribuzione” e “rete di penetrazione”. Quanto al ricorso per motivi aggiunti, il TAR lo ha dichiarato improcedibile per carenza di interesse, in quanto i contenuti del provvedimento impugnato non incidevano direttamente sugli interessi perimetrati dal ricorso principale. Il giudice amministrativo ha quindi annullato, nei limiti descritti, la delibera n. 33/2020 del Comune di Forio e dichiarato improcedibile il ricorso per motivi aggiunti. È stato inoltre confermato il difetto di legittimazione passiva della Città Metropolitana di Napoli e della Soprintendenza, ribadendo che il PUC non rientra nelle loro competenze. La complessità delle questioni sollevate ha portato alla decisione di compensare integralmente le spese tra tutte le parti coinvolte nel procedimento.

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