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Scarichi termali a Sant’Angelo, “scricchiola” l’accusa

Si è svolta ieri mattina una nuova udienza del processo per i presunti scarichi illegali al suolo da parte del complesso turistico Hotel Residence Torre Sant’Angelo. Presso la sezione distaccata di Ischia del Tribunale, è stata la volta della testimonianza del maresciallo della Guardia Costiera, Giovan Giuseppe Ferrandino, uno degli ufficiali che procedette ad alcuni sopralluoghi presso la struttura circa tre anni fa. La ditta individuale cui fa capo l’hotel, e il suo titolare, Giovanni Castellaccio, furono accusati di aver effettuato scarichi di acque reflue al suolo senza legittima autorizzazione. Secondo la Procura, la determina n. 120 del 25 febbraio 2014 del Comune di Forio, che rinnovava la precedente autorizzazione appena scaduta, era stata emanata in assenza dei presupposti legittimanti, mentre gli scarichi avrebbero superato i limiti stabiliti dal Decreto legislativo 152 del 2006.

Il maresciallo Ferrandino ha inizialmente spiegato come, a partire dal maggio 2014 su delega della Procura di Napoli la Guardia Costiera abbia proceduto alla verifica delle autorizzazioni allo scarico al suolo delle acque reflue. Secondo il pubblico ufficiale, dagli accertamenti sarebbe emersa soltanto l’esistenza di un’autorizzazione temporanea di scarico. La citata determina del comune di Forio sarebbe inoltre stata rilasciata posteriormente all’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese oltre che sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Su tale sfondo normativo, il testimone ha spiegato che il riutilizzo dei reflui termali per lo sciacquo dei bagni avrebbe provocato una miscelazione tale da rendere definibili i reflui risultanti come reflui industriali, circostanza per la quale sarebbe stata appunto necessaria l’autorizzazione unica ambientale prevista dal D.p.r. appena ricordato.

IL CONTROESAME DELL’AVVOCATO CALISE. È poi toccato alla difesa di Giovanni Castellaccio, sostenuta dall’avvocato Michele Calise, procedere al controesame del testimone. Tramite le domande del penalista, è emerso che la struttura alberghiera era in possesso di autorizzazione allo scarico, come previsto dal Decreto legislativo 152/2006, rinnovabile per 4 anni di volta in volta dalle amministrazioni pubbliche competenti, l’ultima delle quali rilasciata dalla Provincia di Napoli nel 2009. Nel frattempo, la competenza era passata ai Comuni, e Castellaccio sin dal 2012 aveva richiesto al Comune di Forio il rinnovo, poi rilasciato nel 2014. Secondo il maresciallo Ferrandino, la determina del comune era “irrituale” e valida solo per gli scarichi domestici, ma l’avvocato Calise ha messo in luce che il suo cliente ottenne dal Tribunale amministrativo prima la sospensiva e poi anche l’annullamento della revoca dell’autorizzazione: quest’ultima fu dunque riconosciuta come valida anche ai fini degli scarichi dei reflui termali. Inoltre, dal controesame è emerso che le analisi organolettiche sulle acque reflue non sono mai state ripetute prima della formale accusa, come invece impone la prassi giudiziaria. Per giunta, l’hotel in questione risulta classificabile tra le piccole e medie imprese, per le quali le leggi in vigore definiscono assimilabili alle acque reflue domestiche anche quelle derivanti dall’attività alberghiera e quelle delle piscine idrotermali, cioè proprio quelle attività da cui derivano gli scarichi contestati nel processo.

L’avvocato Calise ha richiamato il d.p.r. 227/2011, secondo cui i reflui fecali alberghieri e le acque termali sono esclusi dal campo di applicazione della fattispecie penale dell’articolo 137 del d.lgs 152/2006 su cui si basa l’accusa della Procura, perché tali acque sono qualificabili come reflui domestici e non industriali.  Pur volendo considerare l’eventuale disciplina regionale, la norma in questione si configura come una “norma in bianco”, laddove sono le Regioni ad essere investite dallo Stato a stabilire i requisiti per definire i reflui come “industriali”. E siccome il regolamento regionale n.6/2013 prevede che “sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all’elenco della Tabella A”, al cui punto 1 sono inserite le attività alberghiere con posti letto inferiori a 240 unità, come il residence Torre Sant’Angelo, ecco che in virtù di tali criteri, i reflui provenienti da attività alberghiere con tali capienze sono dunque assimilati a quelli domestici.

In chiusura del controesame, l’avvocato Calise ha poi eccepito la nullità delle analisi delle acque reflue, compiute dal dottor Paolo Ardizio il 28 aprile 2014, in quanto da considerarsi come accertamenti tecnici non ripetibili, e avrebbero dovuto essere effettuati rispettando i dettami dell’articolo 360 del codice procedura penale, quindi coinvolgendo l’indagato nelle operazioni e concedendogli la facoltà di nominare un proprio consulente. Da parte sua, il pubblico ministero ha rinunciato agli altri testimoni indicati, mentre per la difesa  saranno ascoltati tra gli altri il dottor Enzo Rando e il signor Umberto Castellaccio. Prossimo appuntamento, l’udienza del 17 luglio.

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Francesco Ferrandino

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