CRONACA

Villa Mercede, il Tar: «La competenza è del giudice ordinario»

La vertenza tra il Consorzio e l’Asl si deciderà davanti al Tribunale di Napoli

Una sentenza che, in gran parte, è già una sconfitta per i lavoratori di Villa Mercede. Da tempo immemore essi attendono la risoluzione delle molteplici problematiche che affliggono la residenza, i suoi ospiti e coloro che vi prestano la loro opera. Il Consorzio Nestore delle Cooperative Sociali Società Cooperativa Sociale Onlus aveva inoltrato al Tar la richiesta di annullamento di gli atti prodotti dall’Asl Napoli2 Nord relativi alla gestione della residenza sanitaria di Serrara Fontana. Tuttavia la sentenza della Quinta Sezione ha demandato alla giustizia ordinaria la competenza sulla controversia.

Ecco il breve testo della decisione: «Rilevato che, con ordinanza n. 2733/2019, il Collegio, avendo la resistente Azienda sanitaria Na 2 Nord, sull’asserito presupposto che la controversia in esame radicasse la giurisdizione del giudice ordinario, sollevato ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., disponeva la sospensione del giudizio ai sensi degli artt. 79 c.p.a. e 367 c.p.c., ritenuta la non manifesta inammissibilità ed infondatezza della proposta questione di giurisdizione; Considerato che, con ordinanza n. 8099 /2020, comunicata in data 23.04.2020, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, definendo la questione di giurisdizione, hanno dichiarato l’odierna controversia come rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario, rimettendo altresì le parti davanti al Tribunale competente per territorio, anche per la determinazione delle spese; Ritenuto, pertanto, alla luce della decisione assunta dal giudice di legittimità di dover dichiarare inammissibile l’odierno ricorso in quanto la proposta domanda rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario, come inter partes statuito dal Giudice della giurisdizione; Rilevato che la ricorrente, in esecuzione della predetta ordinanza, ha riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli (giudizio rubricato con RG 16600/2020); P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile stante la sussistenza della giurisdizione del Tribunale Ordinario». Si allungano quindi i tempi per avere le risposte da tempo agognate.

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