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Villari contro Comune, nominato il nuovo commissario

La VII Sezione del Tar Campania ha emesso un’ordinanza sul ricorso promosso da Carlo e Maria Giovanna Villari contro l’ente di via Iasolino per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato su un’istanza trasmessa via PEC nel 2021 con cui si chiedeva la restituzione di una serie di immobili e l’annesso pagamento dei risarcimenti dovuti e di nominare un commissario in caso di ulteriore inadempimento

La VII Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (presidente Maria Laura Maddalena, consigliere estensore Maria Grazia D’Alterio, primo referendario Anna Abbate) ha pronunciato un’ordinanza sul ricorso proposto da Carlo Villari e Maria Giovanna Villari contro il Comune di Ischia, difeso dall’avvocato Leonardo Mennella. I ricorrenti si erano rivolti alla magistratura amministrativa per la vicenda legata all’ormai storico esproprio delle pinete di proprietà proprio della famiglia Villari e nello specifico “per la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Ischia sulla istanza trasmessa via PEC in data 30/07/2021, con la quale chiedevano la restituzione degli immobili ivi identificati, con la rimessione in pristino e con pagamento dei risarcimenti dovuti, ovvero di emanare un formale e motivato provvedimento nell’esercizio del potere di cui all”art. 42 bis del d.P.R. n. 327/01, corrispondendo gli indennizzi dovuti; nonché per la condanna del Comune di Ischia a pronunciarsi sulla istanza medesima entro un termine non superiore a giorni trenta e a disporre la restituzione degli immobili con rimessione in pristino e corrispondendo i risarcimenti dovuti, ovvero a valutare e decidere se intenda esercitare o meno il potere di cui all’art. 42 bis TUE corrispondendo gli indennizzi dovuti; nonché, in caso di ulteriore persistente inadempimento, per la nomina di un Commissario ad acta perché provveda in via sostitutiva, pronunciandosi sulla menzionata domanda”.

Il collegio giudicante presieduto dalla dott.ssa Maria Laura Maddalena ha accolto l’istanza di sostituzione conferendo l’incarico ad Andrea Pettinato, attuale segretario comunale di Casamicciola Terme e Lacco Ameno. L’intenzione è quella di addivenire ad una transazione economica visto che i beni sono parchi pubblici da tempo immemore

Ebbene il Tar si è pronunciato decidendo così: “Accoglie l’istanza di sostituzione depositata dal Commissario ad acta nominato per l’esecuzione della sentenza n.1436/2022, nei termini e modi di cui in motivazione; nomina commissario ad acta il Segretario Generale del Comune di Casamicciola Terme, che provvederà in via sostitutiva nei termini precisati in parte motiva”. Insomma, toccherà al dott. Andrea Pettinato provare a dirimere una controversia non di poco conto. La decisione dei giudici viene ovviamente anche motivata e nello specifico si legge nel dispositivo: “Vista l’istanza, depositata in atti in data 24 febbraio 2025, con la quale il Commissario ad acta nominato con precedente sentenza n. 1436/2022, chiede di essere sollevata dall’incarico per le motivazioni ivi rappresentate; Rilevato che l’Ente ha nelle more adottato il provvedimento prot. 18777/2025 dell’11 febbraio 2025, con cui il Responsabile p.t. del Servizio Patrimonio del Comune di Ischia comunicava ai ricorrenti l’intenzione di addivenire ad una transazione economica o mediante misure compensative alternative a fronte della cessione della quota e, in caso di mancato raggiungimento dell’accordo transattivo, di procedere alla sua acquisizione al patrimonio indisponibile comunale ex art. 42 bis, comma 1, T.U.E. avendo ‘valutato l’utilizzo del bene, da lunghissimo tempo adibito a scopi di interesse pubblico (parco pubblico) e la sua irreversibile trasformazione’; Rilevato che tale atto ha valore endoprocedimentale, per cui non può dirsi esaurito l’incarico commissariale, non essendo stata compiutamente ottemperata la sentenza in questione; Ritenuto, pertanto, stante le comprovate gravi giustificazioni poste a base dell’istanza di sostituzione, di procedere alla nomina, quale Commissario ad acta, del Segretario generale del Comune di Casamicciola Terme, il quale provvederà in sostituzione, nell’ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, a tutto quanto necessario per l’esaustiva ottemperanza delle sentenze della Sezione nn. 1436/2022 e 1065/2025, ove nelle more il Comune resistente non vi abbia compiutamente provveduto; Le spese per l’eventuale funzione commissariale sono poste a carico del Comune di Ischia e potranno essere corrisposte al Commissario previa sua documentata richiesta al Comune onerato, nei termini di cui all’art. 71 del d.P.R. n. 115/2002”.

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