CRONACA

Concessione balneare interrotta, il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Forio

La Settima Sezione della massima magistratura amministrativa ha ritenuto corretto l’operato degli uffici comunali nel richiedere il canone al titolare di uno stabilimento di San Francesco, che contestava l’applicabilità del Codice di navigazione

Anche il Consiglio di Stato dà ragione al Comune di Forio. Un avviso di pagamento di oltre 30mila euro inviato dall’ente al titolare di un complesso balneare a San Francesco, come canone per la stagione 2015, per la precisione € 25.956,34, oltre ad € 6.489,09 a titolo di addizionale regionale (25%). Il gestore del complesso aveva fatto ricorso al Tar, che però aveva lo respinto, avendo ritenuto corretto il calcolo vista l’intervenuta acquisizione dei manufatti al demanio, alla scadenza della concessione, con conseguente applicazione del canone maggiorato, di cui all’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (che ha modificato la legge n. 494 del 1993) alle opere edilizie interessate, in quanto da considerare quali pertinenze demaniali.

Il titolare ha quindi interposto appello, con una serie di motivi. In sostanza, la sentenza sarebbe ingiusta nella parte in cui riconosce l’applicabilità al caso in questione dell’art. 49 del Codice della navigazione.

C’è un antefatto da delineare: il compendio demaniale oggetto dell’avviso di pagamento era stato tenuto in concessione negli anni ’80 e fino al 1992, data dell’ultima concessione annuale. Dopo tale data la struttura subì danni da mareggiate, e quindi nel ’98 il concessionario richiese di effettuare lavori di riparazione e di ripristino delle strutture danneggiate, ottenendo autorizzazione edilizia e parere favorevole del Genio Civile, la concessione non fu però rilasciata perché si trattava di lavori che comportavano l’inamovibilità delle strutture.

Successivamente, dal 2002 il Comune di Forio rinnovò la precedente concessione, fino al 31 dicembre 2007: tale atto non specifica la natura delle opere che costituiscono il compendio demaniale. Nel 2011 l’ente rideterminò il canone demaniale e le varie superfici, tra quella scoperta, quella occupata da impianti di facile rimozione, quella occupata da impianti di difficile rimozione e infine le pertinenze demaniali marittime.

A partire dall’anno 2008, dunque, il canone demaniale fu calcolato considerando mq. 356 di pertinenze demaniali marittime, sebbene non espressamente contemplate nelle concessioni precedenti e nei precedenti avvisi di pagamento. La nuova qualificazione tecnico-giuridica delle opere impressa nel 2008 è stata mantenuta inalterata e replicata nell’ordine di introito del 2015 e nel relativo avviso di pagamento, impugnati con il ricorso.

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Il titolare della struttura ha infatti ritenuto che tale qualificazione dei manufatti in questione come pertinenze demaniali sarebbe illegittima in quanto nella concessione demaniale non sono previste pertinenze demaniali marittime, ma solo opere private di facile/difficile rimozione il cui canone non va commisurato ai valori di mercato ed è, pertanto, sensibilmente più basso rispetto a quello richiesto dall’Ente.

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Il ricorso, in particolare, contestava la cessazione della concessione tra il 1992 e il 2002. Secondo il titolare, non c’era stata interruzione, mentre secondo il Tar tale effettiva interruzione era evidente in quanto la concessione non era stata oggetto di rinnovo automatico, tanto è vero che l’annualità ’93 non era stata né richiesta né pagata. Il Tar inoltre aveva ritenuto le strutture dello stabilimento “di difficile rimozione”, come documentato anche dalla Capitaneria.

La settima sezione del Consiglio di Stato ha dato ragione ai giudici di primo grado, ritenendo quindi che il Tar abbia correttamente ritenuto “essersi verificati l’interruzione della concessione e, quindi, l’effetto devolutivo previsto dall’art. 49 del Codice della navigazione: e ciò a prescindere dal tempo, più o meno lungo, intercorso per addivenire al rinnovo. Quel che rileva è che vi è stata soluzione di continuità fra le concessioni (certamente vi è stato un periodo interruttivo nel 1993), tale da escludere che il successivo rinnovo possa essere sussunto nel genus della proroga”. A differenza della proroga della concessione, infatti, che determina il prolungamento – senza soluzione di continuità – della durata della concessione in essere, il rinnovo della concessione integra gli estremi di una nuova concessione che si sostituisce alla precedente oramai scaduta. 

Pertanto, visto l’effetto costitutivo prodottosi ex lege, il successivo atto amministrativo di acquisizione o di incameramento ha efficacia meramente dichiarativa di una vicenda traslativa oramai conclusa. In sostanza, il rinnovo della concessione non posticipa affatto l’effetto traslativo della proprietà già prodottosi alla scadenza del termine di durata della concessione. Fra l’altro, vista l’incompatibilità col diritto comunitario della concessione alla scadenza, al termine di apposita procedura d’infrazione è stato abrogato il meccanismo del rinnovo automatico previsto dal comma 2 dell’art. 1 D.L. 400/1993. Quindi il rinnovo automatico e tacito delle concessioni demaniali è espunto dall’ordinamento di settore.

Il Consiglio di Stato ha inoltre concordato con la pronuncia del Tar, ritenendo non ha rilevanza la circostanza che la concessione n. 90/1992 sia stata rilasciata dal Capo del Compartimento piuttosto che dal Direttore marittimo, in quanto l’effetto acquisitivo di cui all’art. 49 Cod. nav. si verifica, a prescindere dall’organo concedente, con la presenza, alla scadenza della concessione, di opere non amovibili, come risultano essere quelle in esame. Ne deriva la correttezza della quantificazione operata dagli uffici comunali di Forio con riferimento al canone parziale dovuto, in ragione dell’esistenza di pertinenze demaniali marittime.

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