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Sito di via degli Agrumi, assolto Vittorio Ciummo

DI FRANCESCO FERRANDINO

ISCHIA. Si è concluso con un’assoluzione e una prescrizione il processo a carico di Vittorio Ciummo, titolare della Ego Eco, accusato di aver utilizzato l’area di via degli Agrumi a Forio come sito di stoccaggio per i rifiuti senza le autorizzazioni previste dalla legge. Il suo difensore di fiducia, l’avvocato Gianluca Maria Migliaccio, ha visto pienamente accolte le proprie richieste, esposte durante l’arringa finale svoltasi ieri mattina al cospetto del dottor Alberto Capuano, giudice della sezione penale del Tribunale di via Michele Mazzella. Il pubblico ministero ha sinteticamente chiesto sei mesi di reclusione per l’imputato, poi la parola è passata all’avvocato Carmine Bernardo, difensore di parte civile, che ha brevemente ripercorso l’andamento del dibattimento: una corposa attività istruttoria con la deposizione di sette testimoni. Nonostante il fatto che inizialmente nel processo vi fosse un altro imputato, l’ex sindaco di Forio Regine, la cui posizione si è chiarita alcuni mesi fa, secondo l’avvocato Bernardo quella relativa a Ciummo è una diversa fattispecie: il penalista ha chiesto la condanna per l’imprenditore in relazione all’articolo 6 del decreto sull’emergenza rifiuti, e la dichiarazione di prescrizione per il reato contravvenzionale previsto dall’articolo 256 del Decreto legislativo sull’ambiente 152/2006.

Francesco Regine, come detto, era il secondo imputato insieme a Ciummo, per  fatti risalenti al periodo tra il 2010 e il 2012, anno in cui l’area contestata fu sottoposta a sequestro preventivo in seguito alle proteste di alcuni residenti della zona, poi costituitisi parti civili nel processo. L’accusa per i due era costituita, in sostanza, dall’aver gestito una discarica abusiva presso il sito di stoccaggio di via Degli Agrumi. Tuttavia la posizione dell’allora sindaco Regine, difeso dall’avvocato Cristiano Rossetti, fu stralciata per via di un’irregolarità nella notifica dell’avviso di conclusione delle indagini, e da allora i processi viaggiarono separati, fino alla conclusione del ramo riguardante l’ex primo cittadino, che alcuni mesi fa era terminato con la dichiarazione di prescrizione ai sensi del Testo unico sull’ambiente, oltre che con l’assoluzione per la contestazione delittuosa relativa a quanto stabilito dal Decreto emergenziale sui rifiuti. Un precedente importante, forse decisivo, ai fini della decisione su Ciummo, che l’avvocato Migliaccio ha ricordato al giudice e alle parti prima della discussione finale. Quando è stato il suo turno, il penalista in relazione alla fattispecie delittuosa dell’articolo 6 del decreto emergenziale del 2008 ha chiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto, in quanto Ciummo, legale rappresentante della ditta che gestiva la raccolta dei rifiuti, aveva ricevuto dal sindaco le indicazioni sul luogo in cui svolgere l’attività di stoccaggio. In subordine, l’avvocato Migliaccio ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e sotto questo aspetto il difensore di fiducia di Ciummo ha ricordato come il giudice si fosse già espresso in maniera chiara nella sentenza che decise le sorti dell’originario co-imputato, cioè il sindaco Regine: a maggior ragione non sarebbe concepibile una decisione differente per l’imprenditore. L’avvocato ha citato una decisione della Terza sezione della Corte di Cassazione emessa nel 2015, relativa a ipotesi di reato permanente realizzatosi con un’unica condotta protrattasi nel tempo con modalità sempre uguali sotto la vigenza di due leggi  diversamente sanzionatorie, quindi aderente al caso in esame, dove il reato contravvenzionale ordinario previsto dal Testo unico dell’ambiente viene trasformato in ipotesi delittuosa dal decreto sull’emergenza-rifiuti. Secondo la Suprema Corte, va applicata solo la disciplina vigente al momento in cui il reato si esaurisce. E in questo caso il reato si è esaurito con il sequestro, avvenuto nel 2012,quando il decreto emergenziale del 2008 non era più in vigore.

Per la fattispecie contravvenzionale, l’avvocato Migliaccio ha chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste, visto dal dibattimento non è emerso quel concetto di insalubrità richiesto dalla norma per la configurabilità della discarica, o l’assoluzione per non aver commesso il fatto, visto che l’azienda eseguiva ciò che stabiliva il sindaco e, in subordine, il non doversi procedere per intervenuta prescrizione. La i difesa quindi puntato a dimostrare che, se anche vi fosse stata una eventuale illegittimità da parte dell’esecutivo politico foriano nel non tener conto delle normative vigenti, ciò riguardava al massimo la posizione del sindaco, ma non quella dell’imprenditore, la cui società utilizzò il sito contestato in epoca successiva alla sua istituzione. In sostanza, la Ego Eco non avrebbe avuto nulla a che fare nella controversia che opponeva gli abitanti della zona all’amministrazione comunale.

Al termine dell’udienza il giudice ha letto il dispositivo della sentenza, accogliendo integralmente le richieste della difesa, dichiarando l’assoluzione per Vittorio Ciummo in ordine alla fattispecie prevista dall’articolo 6 del decreto emergenziale del 2008 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato contravvenzionale dell’art. 256 del D.lgs. n.152/2006 vista l’intervenuta prescrizione. Proprio in relazione a quest’ultima, lo stesso avvocato Migliaccio nelle battute iniziali dell’udienza aveva distribuito alle parti una nota col  prospetto delle varie sospensioni del corso della prescrizione, dimostrando come essa fosse già intervenuta.

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