Vuole un maxi risarcimento, ricorso respinto anche in Appello
Si chiude il secondo grado di giudizio per una vicenda relativa a un sinistro stradale nel quale rimase coinvolto il foriano A.P.: i fatti in questione si verificarono il 26 luglio in via Montecorvo: accolta la tesi difensiva dell’avvocato Francesco Pero che ha evitato alle casse del Comune turrita un “salasso” di oltre 70.000 euro

In due distinti momenti ha provato a chiedere un risarcimento di notevole entità al Comune di Forio dopo essere rimasto vittima di un incidente stradale. Ma dopo aver trovato la porta sbarrata in primo grado dinanzi al giudice della Sezione Distaccata di Ischia, per il foriano A.P. il leit motiv si è ripetito dinanzi ai giudici della IV Sezione Civile della Corte d’Appello di Napoli. L’uomo aveva proposto ricorso in secondo grado contro il Comune di Forio, rappresentato dall’avvocato Francesco Pero, per una vicenda che risale al lontano 26 luglio 2013 e che viene anche riassunta nel dispositivo. A.P. si trovava intorno alle 16 a bordo del suo motociclo Piaggio Beverly e stava percorrendo via Montecorvo con direzione Santa Maria al Monte, quando giunto all’altezza del civico 53 “scivolava violentemente sull’asfalto slittando su un tubo che sporgeva da una buca presente sul manto stradale”. Lo stesso poi lamentava quanto segue: “Che la presenza del tubo non era segnalata ed era imprevedibile e inevitabile in quanto, essendo di colore nero, si confondeva con il manto stradale; che il motociclo riportava danni alla carrozzeria per euro 824,88; di aver inoltre subito gravi lesioni personali, come riscontrate presso il presidio ospedaliero Anna Rizzoli di Lacco Ameno ove veniva formulata la seguente diagnosi: ‘ferita scuoiata collo-piede sinistro con perdita di sostanza, lussazione e frattura IV e V dito piede sinistro’, con conseguente ricovero in reparto chirurgia; di essersi sottoposto in seguito a varie sedute di camera iperbarica; di aver sofferto postumi permanenti pari al 20%, oltre invalidità temporanea, il tutto per un risarcimento pari ad euro 77.630,99, oltre danno esistenziale e patrimoniale (capacità lavorativa specifica)”. Il Comune di Forio, costituitosi in giudizio, chiedeva di rigettare la domanda risarcitoria perché infondata.
Come viene ricordato in sentenza, in primo grado il giudice “rigettava la domanda e condannava l’attore alle spese di lite, affermando che, tenuto conto che il sinistro si era verificato in un orario in cui vi erano ottime condizioni di visibilità, la caduta del motociclo si era verificata in conseguenza di una condotta di guida negligente ed imprudente dell’attore, che aveva interrotto il nesso di causalità fra le condizioni del manto stradale e l’evento dannoso”. Si arriva così al maggio 2020 quando A.P. decide di appellare la decisione a lui sfavorevole. Questi alcuni dei motivi di impugnazione: “Che il Tribunale non aveva considerato che, secondo l’orientamento ormai pacifico della Corte di Cassazione, l’ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito riveste proprio lo status di custode, trovandosi in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarla, controllarla e di modificarne le condizioni di fruibilità; – che nel caso di specie i testi avevano concordemente riferito che il sinistro si era verificato secondo le modalità analiticamente descritte nell’atto di citazione, essendosi verificata la caduta di esso istante a causa della presenza di un tubo metallico che fuoriusciva dal manto stradale, senza che tale evidente situazione di pericolo fosse in alcun modo segnalata. Pertanto, chiedeva che, in accoglimento del gravame, la pronuncia di primo grado fosse riformata, con conseguente accoglimento della domanda come proposta con l’atto introduttivo del giudizio dinanzi al Tribunale”. Il Comune di Forio stavolta non solo si costituiva nuovamente in giudizio ma parimenti impugnava la sentenza di primo grado “chiedendone la riforma con riferimento al quantum delle spese poste a carico di A.P., le quali erano state liquidate, a suo avviso, in violazione dei minimi di cui ai parametri di cui al DM n. 55/2014”. I due giudizi venivano riuniti trattandosi di appelli concernenti la medesima sentenza. Ma la musica non è cambiata perché il collegio giudicante è tassativo nel trarre le sue conclusioni e scrive in primis: “Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l’appello proposto da A.P. è privo di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato”. Da qui la sentenza che segue: “La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da A.P., con atto di citazione notificato in data 15/5/2020 nei confronti del Comune di Forio, avverso la sentenza n. 117/2019 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nonché sull’appello proposto dal Comune di Forio, con atto di citazione notificato in data 20/5/2020, nei confronti del P., avverso la medesima sentenza giudizi riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c. così provvede: a) rigetta l’appello proposto dal P., con conseguente conferma della statuizione di primo grado di rigetto della domanda risarcitoria dallo stesso avanzata; b) accoglie l’appello proposto dal Comune di Forio e, per l’effetto, in riforma della statuizione di primo grado relativa alle spese, condanna A.P. al pagamento, in favore del predetto appellante, delle spese di lite relative al giudizio di primo grado, che liquida in € 6.500,00 per compensi professionali ed € 975,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge; condanna A.P. al pagamento, in favore del Comune di Forio, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 5.200,00 per compensi professionali ed € 780,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
Secondo il collegio giudicante l’appellante avrebbe potuto avvedersi della striscia di asfalto disconnessa e con all’interno la buca dalla quale fuorusciva un tubo metallico “prestando maggiore attenzione e prudenza alla guida”
Nel motivare la sentenza i giudici osservano tra l’altro che “Ebbene, ritiene la Corte che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, il Giudice di prime cure abbia correttamente attribuito ad una condotta di guida colposa del predetto, piuttosto che alle condizioni del fondo stradale come innanzi descritte, la perdita di controllo del veicolo e la conseguente caduta a terra dello stesso e del suo conducente. Infatti, non può che concordarsi con le valutazioni espresse nella motivazione della gravata decisione circa la prova della piena visibilità, da parte di A.P, delle condizioni del manto stradale ove si verificò la caduta, dal quale fuoriusciva il tubo metallico in questione, come emerge chiaramente dalle fotografie di cui alla produzione di parte istante, relativa al giudizio di primo grado. In particolare, la foto n. 3 evidenzia la presenza sulla strada di una lunga striscia di asfalto (longitudinale alla strada stessa) che, dal punto di vista cromatico, è nettamente distinta dal resto della superficie stradale, essendo più scura della stessa e presentando i contorni molto irregolari (trattandosi verosimilmente della copertura dello scavo realizzato per la posa in opera della tubazione sottostante). A ciò deve aggiungersi che, non essendovi altri veicoli che precedevano dinanzi a quello a bordo del quale viaggiava A.P., questi ben avrebbe potuto evitare di porsi con le ruote proprio sulla indicata striscia di asfalto, che era larga soltanto alcuni centimetri e, peraltro, presentava evidenti disconnessioni ed avvallamenti, procedendo sul restante ampio spazio della carreggiata. E ciò considerato anche che le condizioni di visibilità erano ottimali, trattandosi del primo pomeriggio di un giorno di luglio ed avendo il teste (omissis) dichiarato dichiarato che era ‘una giornata piena di sole’. Ne deriva che l’odierno appellante, secondo un giudizio prognostico basato sull’id quod plerumque accidit, ben avrebbe potuto avvedersi della descritta striscia di asfalto disconnessa e con all’interno la buca dalla quale fuoriusciva un tubo metallico, prestando maggiore attenzione e prudenza nella guida, riducendo la velocità ed evitando di procedere al di sopra della descritta striscia sconnessa”.