CRONACAPRIMO PIANO

Multe autovelox, la musica non cambia

Anche il giudice di pace Angela Castagliuolo accoglie il ricorso presentato da un cittadino che aveva transitato sulla Litoranea di Lacco Ameno ad una velocità di poco superiore ai 65 km orari: la sanzione è stata annullata non soltanto per carenza di omologazione ma anche per altre carenze

Automobilisti contro autovelox, sull’isola si consuma l’ennesimo scontro giudiziario ed anche questo chiaramente favorevole ai conducenti di casa nostra. E’ quanto emerge da una sentenza (l’ultima in ordine cronologico) che di fatto segna un passaggio decisamente significativo. Anche la dott.ssa Angela Castagliuolo, infatti, pronunciandosi sul ricorso di un cittadino – che era stato sorpreso sulla Litoranea di Lacco Ameno alla velocità di 65 chilometri orari, 15 oltre il consentito – difeso dall’avvocato Vito Mazzella, non soltanto ha accolto lo stesso ma ha pure sancito una serie di punti fermi. Partendo dalla non legittimità, il giudice non annulla soltanto per carenza di omologazione (aspetto che viene rimarcato per l’ennesima volta, ma bacchetta il Comune del Fungo anche per un’altra serie di motivi. In particolare, le spese di lite vengono poste interamente a carico dell’ente, e questo è importante perché di fatto sancisce anche la circostanza attraverso la quale il ricorrente, laddove esca vincitore dal contenzioso, non debba rimetterci di tasca propria il contributo unificato e gli altri costi, che diversamente lo vedrebbero vincitore dal punto di vista giudiziario ma certo sconfitto per quanto riguarda la tasca. Un orientamento, questo, che però adesso a maggior ragione potrebbe gravare in maniera pesante sull’ente pubblico, con ripercussioni sui conti tutt’altro che trascurabili.

Le spese di lite poste interamente a carico dell’ente, sancito così il principio attraverso il quale il ricorrente, laddove esca vincitore dal contenzioso, non debba rimetterci di tasca propria il contributo unificato e gli altri costi

Il ricorso in questione vede una serie di sottolineature. In particolare, la giudice scrive: “Deduceva, in particolare, l’opponente la illegittimità del verbale di illecito, in quanto accertato dalla Polizia Locale di Lacco Ameno a mezzo di apparecchio di rilevamento di velocita, privo di taratura, non omologato, su strada priva dei requisiti legittimanti la sua installazione ed utilizzo, nonche’ carente della necessaria distanza e segnalazione preventiva e chiedeva l’accoglimento della proposta opposizione con il favore delle spese e competenze del giudizio. Il Comune di Lacco Ameno non si costituiva in giudizio malgrado la rituale notifica del decreto emesso ax art 204 bis codice stradale 20/05/2023 e restava pertanto contumace”. Poi aggiunge tra l’altro: “In definitiva la distinzione tra le due operazioni di controllo è ravvisabile nel fatto che l’omologazione deve verificare il rispetto di prescrizioni stabilite dal regolamento, mentre l’approvazione non ha riferimenti normativi o caratteristiche specifiche a cui fare riferimento.

Nel caso il Comune di Lacco Ameno, rimasto contumace, non ha fornito prova alcuna della necessaria documentazione e della certificazione relativa all’omologazione dell’apparecchio di rilevamento della velocità installato in via Litoranea. Non può non evidenziarsi inoltre che il sistema di rilevamento della velocità degli autoveicoli con il quale le forze dell’ordine possono verificare il superamento dei limiti di velocità e applicare le relative sanzioni previste dall’art. 142 cds, stabilisce che questi dispositivi devono essere segnalati preventivamente e risultare ben visibili agli automobilisti, ciò vale sia per le postazioni fisse sia per quelle mobili. Sul punto, la recente Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione del 08/02/2022, N 4002 ha chiarito che questi due requisiti , preventiva segnalazione e visibilità, devono essere soddisfatti entrambi in modo autonomo e distinto ai fini della legittimità della rilevazione della velocità effettuata”. La dott.ssa Angela Castagliuolo, giudice di pace a Ischia, ribadisce poi: “Orientamento ribadito con il recentissimo arresto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza pubblicata lo scorso 31 agosto 2023, N 25544 ha ulteriormente precisato che tra l’ultimo cartello che avvisa della presenza del limite della velocità ed il rilevatore elettronico, ci deve essere una distanza di almeno un chilometro. In definitiva ‘distanza e visibilità’ sono ‘i due requisiti che devono essere soddisfatti entrambi in modo autonomo e distinto affinché la rilevazione dell’infrazione sia legittima. Nel caso in esame, le apparecchiature elettroniche installate e le modalità di rilevamento del contestato eccesso di velocita’ ascritto al ricorrente, non appaiono del tutto conformi alla normativa innanzi richiamata da cui la illegittimità dell’impugnato provvedimento”. Per tutto questo e altro il giudice “accoglie l’opposizione ed annulla le sanzioni amministrative comminate con il verbale impugnato N V/4484A/2022 del 11/09/2022; condanna il Comune di Lacco Ameno al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 350,00 di cui euro 50,00 per esborsi, oltre Iva e cpa come per legge in favore del procuratore anticipatario Sentenza esecutiva”.

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