CRONACAPRIMO PIANO

IGNORA E DIMENTICA I FIGLI, GLI REVOCANO LA POTESTA’ GENITORIALE

Il decreto pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Napoli colpisce pesantemente un ischitano che era stato citato dalla sua ex moglie che aveva riferito come l’uomo si fosse disinteressato dei due figli sia moralmente che materialmente. La testimonianza dei ragazzi: «Se ci incontra per strada ormai papà nemmeno ci saluta»

Un decreto, quello emesso dal Tribunale per i Minorenni di Napoli, che certo non passa inosservato anche perché accoglie la richiesta di revoca della potestà genitoriale a carico di un ischitano che di fatto non ha mai provveduto al sostentamento dei figli minori avuti da una precedente relazione sentimentale. A chiedere una misura così drastica e pesanti sono stati l’avvocato Michelangelo Morgera (difensore di fiducia di Renè Arcucci, madre dei due minori), il pubblico ministero Ugo Miraglia del Giudice e il curatore speciale difensore dei minori avvocato Gloria Costanza D’Avino che hanno concluso per la declaratorio di decadenza del ruolo paterno nei confronti di Antonello D’Abundo. Nel decreto emesso dal Tribunale si conclude che la domanda di decadenza della potestà genitoriale è fondata e va accolta. La vicenda giudiziaria ha la sua genesi il 9 febbraio 2022 quando la Arcucci attivava nei confronti del D’Abundo la procedura ex art. 330 del codice civile, che per la cronaca prevede la decadenza viola i figli o trascura i doveri attribuiti dalla potestà genitoriale o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio.

Nel decreto si legge testualmente: “La ricorrente esponeva in particolare che il padre si era completamente disinteressato sia moralmente che materialmente dei figli, come dimostrato dalla inottemperanza alle disposizioni impartite dal Tribunale di Napoli in sede di divorzio per la disciplina del regime di affidamento condiviso della prole e poi confermato dalla sentenza emessa dal giudice monocratico di Ischia il 19 marzo 2021 di condanna a otto mesi di reclusione oltre al risarcimento del danno non patrimoniale per il resto di violazione degli obblighi economici di mantenimento dei figli minori. Costituitosi in cancelleria nell’ottobre 2022, Antonello D?Abundo contestava la sussistenza dei presupposti di legge della domanda di decadenza spiegando di avere assolto ai doveri morali verso i figli fino al 2019, interrotti per il rifiuto di vederlo da parte di uno dei due e fino al 2017 anche a quelli economici successivamente non più onorati per il proprio coinvolgimento in una vicenda giudiziaria risoltasi con una assoluzione nel 2022. Anzi, l’uomo sosteneva che era stata la Arcucci ad escludere il padre dalla vita dei figli “con ciò rinnovando – si legge nel dispositivo – in loro traumi affettivi non sanati, arrivando ad eliminare anche il contributo affettivo dei nonni paterni”. Non solo, l’uomo riferiva anche di aver sporto contro l’ex coniuge denunce-querele per ingiurie, minacce ed altri reati ed in particolare “per aver assunto in più di una circostanza comportamenti da stalker finalizzati a ledere la sua immagine personale in pubblico e all’interno della famiglia mettendogli contro i figli”.

Si arriva così al febbraio 2023 quando all’udienza collegiale, Renè Arcucci chiedeva l’accoglimento del ricorso risultando a suo dire immutata la condotta del padre dei confronti dei figli. Il tribunale provvedeva per il prosieguo istruttorio poi si arriva ad un momento spartiacque di questo contenzioso giudiziario, ossia quando i minori raccontavano la loro storia ed il rapporto con il genitore paterno all’esperto psicologo delegato dal collegio. Lei ricordava la fine del rapporto coniugale e il fatto che inizialmente dopo la separazione ci fossero stati incontri col papà anche se più rari rispetto a quanto stabilito senza che la madre ostacolasse questa frequentazione. Ma qualcosa, ricorda, non quadrava perché ad esempio quando c’era da fare i compiti veniva condotta in un bar insieme al fratello e questo le provocava grande disagio. Il rapporto così è andato pian piano affievolendosi nel tempo fino a quando gli incontri dopo cinque anni sono finiti del tutto. Poi una frase decisamente emblematica: “Adesso anche quando capita che ci incontriamo finge di non vederci e di non conoscerci, anche stamattina ci siamo visti ma non ci ha salutati. Se nostro padre dovesse desiderare di vederci o frequentarci di nuovo per ricostruire un rapporto con noi non vorrei: non vento un legame affettivo e credo che qualunque tentativo sarebbe tardivo”. Anche il fratello della giovane ragazza, in quella circostanza, condivideva in pieno spiegando: “Nostro padre è sempre stato assente e quando ci vedevamo non faceva altro che parlare male di mamma e non abbiamo mai sentito che quelle occasioni erano uno spazio dedicato a noi. Per me è quasi un estraneo e del resto è vero che se oggi ci incontra per strada si gira dall’altra parte come se non ci conoscesse.

Contestualmente venivano sentiti i genitori che rimanevano fermi sulle loro posizioni. Da una parte il D’Abundo riferiva che i figli erano stati plagiati contro di lui dalla madre e che era sua intenzione di recuperare il rapporto aggiungendo di non averli salutati durante l’attesa sentendosi ignorato da loro e volendo rispettare questa loro volontà. La Arcucci, da par suo, metteva sul “piatto” il fatto che il padre si fosse sempre sottratto alla firma delle autorizzazioni scolastiche costringendo i figli a rinunciare a molte attività ma anche delle autorizzazioni richieste per un ricovero urgente per l’intervento di appendicectomia subito dalla figlia. Nel pronunciarsi definitivamente il collegio osservava: “La dichiarazione di decadenza discende dall’accertata incapacità del genitore di assumere condotte e decisioni nell’interesse dei figli minori in violazione dei doveri di mantenimento, istruzione e cura. La misura è preposta essenzialmente alla tutela dei minori, ai quali va garantita la formazione di una personalità psicofisica: l’adozione di tale determinazione è consentita solo nel caso in cui la condotta del genitore abbia cagionato ai figli un grave pregiudizio. Ciò posto è avviso del collegio che l’accertata violazione da parte di D’Abundo Antonello dei doveri parentali induca, allo stato, l’esclusione del ruolo genitoriale il cui esercizio non ha fino ad ora tenuto conto delle esigenze di crescita dei figli minori e soprattutto rischia di inquinare il sereno sviluppo della personalità. Da qui la decisione di dichiarare il D’Abundo decaduto dalla responsabilità genitoriale.

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