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Fu stangato dal commissario, il Suisse parzialmente “riabilitato”

La magistratura amministrativa accoglie a metà il ricorso presentato dai gestori della struttura ricettiva casamicciolese, che era stata colpita da una serie di provvedimenti tra cui due ordinanze della dott.ssa Simonetta Calcaterra

È stato accolto solo in parte il ricorso dei gestori dell’hotel Suisse di Casamicciola. La struttura ricettiva era stata colpita da una serie di provvedimenti, tra due ordinanze commissariali aventi a oggetto l’inutilizzo del locale cucina e del locale somministrazione, e l’inutilizzo di due camere fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie. In particolare, veniva contestata l’applicazione chiesta dall’Asl della norma tesa a chiedere la revoca delle registrazioni amministrative dell’attività di ristorazione e somministrazione pubblica, dei locali cucina e sala di somministrazione dei pasti siti all’interno dell’hotel, intervenuta dopo un sopralluogo in cui erano state riscontrate condizioni di “scarsa condizione di igiene e di sicurezza alimentare dei locali cucina e somministrazione pasti (disordine e con sporco di vecchia data, locale somministrazione con pavimento mal pulito, presenza di rifiuti relativi ad un precedente sequestro nel locale cucina durante la preparazione con pericolo di contaminazione, presenza di diversi alimenti nella cella frigo senza alcuna separazione o protezione da contaminazione, presenza di guarnizioni non idonee, forni incrostati di sporcizia e ruggine)”.

La società titolare della struttura aveva, nel dettaglio, articolato alcuni motivi di contestazione innanzi al Tar: innanzitutto difetterebbero i presupposti di legge per l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti, quali l’impossibilità di differire l’intervento ad altra data e di far fronte alla situazione di pericolo con gli ordinari mezzi offerti dall’ordinamento, in quanto l’amministrazione non avrebbe tenuto conto della comunicazione inviata a mezzo pec dalla società per ottemperare ai rilievi mossi con verbale dell’Asl sulla condizione della cucina, non sarebbe stato disposto un nuovo sopralluogo e, ancora, non vi sarebbe alcuna indicazione del limite temporale di efficacia delle misure adottate. Inoltre, si sarebbe violato il principio di proporzionalità in riferimento alla revoca della registrazione amministrativa dell’attività di ristorazione e somministrazione dei pasti.

Il Tar ha accolto il ricorso dell’hotel Suisse per quanto riguarda la richiesta di annullamento della revoca della registrazione amministrativa dell’attività di ristorazione e somministrazione pubblica

I fatti risalgono al 2022, e nel novembre di quell’anno il Tar accolse in parte la domanda cautelare limitatamente all’ordinanza commissariale n. 4/2022 nella parte in cui dispone di revocare le registrazioni amministrative dell’attività di ristorazione e somministrazione pubblica della struttura alberghiera con la seguente motivazione: “la misura avversata (revoca piuttosto che sospensione) appare sproporzionata rispetto alle criticità rilevate, non avendo l’amministrazione fissato un congruo termine per il loro superamento, viepiù che la ricorrente ha comunicato, successivamente al sopralluogo ma anteriormente all’adozione del provvedimento gravato, lo svolgimento delle attività necessarie al fine del loro il superamento, senza che si sia proceduto da parte della ASL ad ulteriori sopralluoghi; Ritenuto, pertanto, di accogliere l’istanza cautelare ai fini del riesame della posizione della ricorrente, previo nuovo sopralluogo da parte della azienda sanitaria”. 

Quasi un anno dopo, è arrivata la decisione nel merito da parte  dei giudici della Quinta Sezione. È stato ritenuto fondato il motivo di ricorso con cui si lamenta la violazione dell’art. 138 del Reg. UE n. 625/2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti. Citando diversi precedenti giurisprudenziali, oltre ai principi di proporzionalità e ragionevolezza in ambito nazionale e comunitario per tutelare gli interessi del privato, i giudici amministrativi hanno ricordato che l’amministrazione, oltre ad adottare provvedimenti finalizzati a rimuovere le anomalie riscontrate, aveva proceduto immediatamente a infliggere la misura estrema prevista dalla normativa di settore (art. 138, lett. ‘j’), cioé la revoca e cancellazione della registrazione, in violazione del principio di proporzionalità che avrebbe consigliato la provvisoria sospensione, con assegnazione di un termine per sanare le irregolarità riscontrate. 

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La Quinta Sezione ha invece respinto il ricorso relativamente ai provvedimenti di divieto di utilizzo dei locali cucina e somministrazione, e di due stanze fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie, con l’ordine di immediata igienizzazione e sanificazione della struttura ricettiva, in quanto i sopralluoghi dell’Asl avevano confermato le criticità e la mancata risoluzione

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Di conseguenza, il Tar ha accolto il ricorso, limitatamente alla disposta revoca della registrazione amministrativa ai sensi dell’art. 138 comma 2 lett. ‘j’ del Reg. UE n. 625/2017 disposta con ordinanza del commissario straordinario n. 4 del 1.9.2022.

Di tutt’altro verso invece la decisione per le altre richieste, che sono state ritenute destituite di fondamento, in quanto i provvedimenti impugnati si basavano su diversi sopralluoghi dell’Asl che aveva rilevato precarie condizioni di igiene nei locali cucina e somministrazione pasti, che si presentavano in stato di forte disordine, con sporco di vecchia data, con pericolo di contaminazione dei rifiuti presenti in prossimità degli alimenti destinati alla clientela, ciò che giustifica l’adozione dei provvedimenti contingibili per cui è causa. Analoghi rilievi sono stati articolati in relazione alle due stanze in questione (precarie condizioni igienico – sanitarie, carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria nei servizi igienici, scarsa pulizia). E fra l’altro non è stato documentato il superamento dei profili di criticità, come peraltro risulta da diversi verbali di sopralluogo da parte dell’Asl che confermavano, ad esempio, le scarse condizioni di pulizia, la presenza di rifiuti nel locale cucina durante la preparazione dei pasti con pericolo di contaminazione.

In conclusione, il ricorso è stato accolto solo in parte, limitatamente alla ordinanza n. 4/2022 nella parte in cui dispone la revoca della registrazione amministrativa ex Reg. UE n. 625/2017 – di cui si impone la caducazione – mentre è stato rigettato per il resto. L’accoglimento solo parziale del ricorso ha quindi indotto i giudici a disporre la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

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