CRONACAPRIMO PIANO

MEDICI CHE “BRINDANO

egola sull’ASL Na2 nord, condannata a risarcire Davide De Vita, destinato all’ospedale Rizzoli dopo che gli era stata preclusa la nomina all’UOC Ostetricia e Ginecologia del “Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli” nonostante fosse risultato primo nella graduatoria concorsuale. Il professionista aveva chiesto un risarcimento di 231.000 euro

Tegola sull’ASL Na2 nord. Illegittima la nomina del primarioLuigi Stradella dell’U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Azienda condannata a risarcire Davide de Vita, l’altro professionista che aveva partecipato al bando per l’incarico alla U.O.C. Entrambe i medici sono stati ai vertici del’Ospedale Anna Rizzoli, prima che le scelte aziendali volute dalla regione Campania “condannassero” l’unico ospedale isolano a non avere primari, ma solo incaricati ad interim nei suoi settori chiave. L’azienda sanitaria sarà chiamata a risarcire De Vita che in giudizio aveva richiesto un ristoro economico per il danno patito di oltre 200 mila euro.A stabilirlo il Tribunale del Lavoro di Napoli a cui il dottor Davide De Vita si è rivolto all’indomani della mancata nomina. Con la sentenza adesso si profilano ulteriori questioni con la necessità di valutare su fronti che muovono su altre sfere, la posizione di un primario ritenuto “illegittimo” dal tribunale del lavoro e che comunque ha guidato su precisa scelta ed indicazione del direttore generale dell’ASL Na 2 nord, Antonio D’Amore, l’intero dipartimento materno infantile per 5 anni. 

Il giudice, seppure in parziale accoglimento della domanda giudiziale di De Vita, ha dichiarato l’illegittimità della delibera n. 685 del 01 giugno 2018 del direttore generale della ASL Napoli 2 Nord di conferimento,dell’incarico quinquennale di direttore dell’ U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. “Santa Mariadelle Grazie” di Pozzuoli al dott. Luigi Stradella nonché della nota che afferisce la suddetta nomina, e per l’effetto, condanna l’ASL NA 2 NORD al pagamento, a titolo di risarcimento deldanno, in favore del ricorrente, di un lauto importo. Nel merito il tribunale ha pronunciato la  sentenza che mette un punto nella causa.

De Vita inizialmente aveva chiesto di essere risarcito nella misura non

inferiore ad € 231.214,23. Il giudice  ha ritenuto che andasse rigettata l’ulteriore domanda risarcitoria al proprio curriculum professionale, così come proposta dalla parte ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio, sotto il duplice profilo consistente nel mancato arricchimento professionale nel ruolo di direttore, da ritenersi già coperto dalla liquidazione della posta risarcitoria e del conseguente danno da perdita di chance per non aver potuto sfruttare detta esperienza professionale al fine di ottenere altri incarichi lavorativi e/o partecipare a selezioni pubbliche, in mancanza, sotto tale specifico profilo, di puntuale allegazioni al riguardo. Il Dott. De Vita era difeso  dall’avv. Andrea Abbamonte, l’ASL dagli avvocati Annalisa Sarnataro c Francesco Giuseppe Alfano. 

Il De Vita lamentava il mancato rispetto della graduatoria di merito stilata dalla stessa commissione ASL che lo vedeva primo. Con ricorso depositato il 10 novembre 2021 la parte ricorrente, lamentava di aver partecipato all’avviso pubblico indetto dall’ASL NA 2 Nord, avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttoredell’UGC di Ginecologia e Ostetricia del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. All’esito della valutazione dei titoli dei candidati e del colloquio, la commissione di valutazione aveva stilato una terna di idonei nell’ambito della quale si era posizionato al primo posto conpunti n. 72,78, a fronte del terzo posto in cui sia era classificato il dott. Stradella Luigi, con punti n. 63,902. Eppure con una successiva nota il dg Antonio D’Amore aveva individuato lo Stradella quale vincitore dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di direttore di struttura complessa di ginecologia ed ostetricia di Pozzuoli. Insomma, il terzo profilo che veniva ritenuto migliore del primo perché asseritamente più aderente e funzionale al fabbisogno aziendale.

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Secondo le contestazione del De Vita, a conforto dell’illogicità ed irragionevolezza della decisione dell’Amministrazione resistente, successivamente ai fatti di causa, nell’ottobre 2018, l’ASL Napoli 2 Nord gli aveva conferito l’incarico temporaneo di sostituzione di direttore dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia del PO.Rizzoli di Ischia, avendo ritenuto il suo profilo professionale di particolare prestigio epienamente rispondente alle esigenze aziendali. Per questo il medico salernitano si è rivolto al tribunale al fine di attenere l’adozione dei seguenti provvedimenti di giustizia:” accertare e dichiarare, anche in via incidentale, l’illegittimità dei provvedimenti che lo hanno visto coinvolto e mai premiato professionalmente.  

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In primis vedendo sfumare l’incarico quinquennale di Direttore dell’ U.O.C. Ostetricia e Ginecologia del P.O. Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli andato al dott. Luigi Stradella. Per questo De Vita chiedeva di  disapplicare e/o annullare i suddetti provvedimenti; perl’effetto e accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere l’incarico dato a Stradella perché primo della terna degli idoneo con il miglior punteggio a differenza di Stradella risultato terzo e per questo di accertare e dichiarare la nullità del contratto stipulato, nelle more, dell’ASL Napoli 2 con il dott. Luigi Stradella perché occasionato da una procedura selettiva illegittima. 

In via gradata, Davide De Vita aveva chiesto di accertare e quantificare i danni subiti e subendi, nella misura noninferiore ad € 231.214,23. L’ASL NA 2 NORD si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda giudiziale perché infondata in fatto cd in diritto.

Se bene Antonio D’Amore direttore Generale dell’ASL AN 2 nord incaricando Stradella abbia agito  nell’esercizio del proprio potere discrezionale, il direttore generale sarebbe stato tenuto a conformarsi ai principi di correttezza è buona fede, applicabili alla stregua di quanto prevede la legge. Ciò non sarebbe avvenuto.  Nel caso concreto, secondo il Tribunale, il provvedimento emesso dal direttore generale dell’ASL NA 2 NORD la chiusura della suddetta procedura selettiva è da ritenersi  illegittima perchè in  palese violazione dei principi fissati dal bando stesso. Con il concorso che aveva dato un esito ben preciso, come detto. A parere del Tribunale esprimere una motivazione analitica significa prendere in considerazione i vari parametri utilizzati dalla commissione per stilare la graduatoria e,poi, procedere alla valorizzazione ulteriore di quelli è di diversi che possano essere decisivi per la scelta di un altro candidato rispetto a quello risultato primo. La motivazione contenuta nella delibera conclusiva del procedimento, fissata in tre punti principali, a giudizio del Tribunale, invece, oltre a non richiamare analiticamente le valutazioni della commissione, non indica altri clementi idonei a valorizzare le superiori capacità del candidato preferito a quello avente miglior punteggio, risultando,così, generica.

In buona sostanzail direttore valorizza il profilo soggettivo rimarcandola maggior esperienza professionale del dott. Stradella nell’attività ostetrica. Un dato che,invece per la dott.ssaDell’Erario- risulta smentito dalle specifiche considerazioniespresse dalla commissione sulla base di parametri oggettivi s predeterminati e si risolve in realtà in un dato completamente a favore del ricorrente– prosegue –  analoghe considerazioni vanno, poi, ribadite in relazione all’asserita maggioresperienze e qualifiche attribuite come management ed impegni universitari è santifici”.

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