Scuola, Novità in arrivo con Bilancio e Milleproroghe
Si passa dagli sgravi sulla quota dei contributi previdenziali, all’aggiornamento delle graduatorie GPS al dimensionamento della rete scolastica
La Legge di Bilancio 2024 e il Decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215 (meglio conosciuto come “Milleproroghe) che dovrà essere convertito in leggeentro 60 giorni, hanno portato una serie di novità per il mondo della scuola che cerchiamo, con l’ausilio delle schede predisposte dalla Uil Scuola Rua, di riassumerne alcune.
Legge di Bilancio 2024
Sgravio sulla quota dei contributi previdenziali
Per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, anche ai dipendi pubbliciè riconosciuto un esonero, senza effetti sul rateo di tredicesima, sulla quota dei contributiprevidenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore:
• di 6 punti percentuale a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata subase mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, al nettodel rateo di tredicesima;
• di 7 punti percentuale a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata subase mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, al nettodel rateo di tredicesima.
Tenuto conto dell’eccezionalità della misura di cui al presente comma, resta ferma l’aliquotadi computo delle prestazioni pensionistiche.
Fondo per la contrattazione collettiva nazionale per il triennio 2022-2024
Il Fondo per la contrattazione collettiva nazionale del pubblico impiego è incrementato:
• di ulteriori 3 miliardi di euro per un importo complessivo di 5 miliardi di euro a regime,pari a un incremento del 5,78%
Indennità di vacanza contrattuale (IVC): A decorrere dal 2024 è incrementata di unimporto pari a 6,7 volte il suo valore annuale.A dicembre tale importo è stato già pagato come anticipazione al personale dellascuola con contratto a tempo indeterminato. L’anticipazione, per tale personale, verràriassorbita al momento della sottoscrizione del contratto nazionale relativo altriennio 2022-2024.
Congedo parentale – Elevazione dell’indennità per una mensilità
La Legge di Bilancio per l’anno 2023, modificando l’articolo 34 del Decreto legislativo n.151/2001, aveva disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal 30% all’80%della retribuzione per una mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (oentro 6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e,comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
Tale disposizione si applicava ai genitori che terminavano (anche per un solo giorno) ilcongedo di maternità o, in alternativa, il congedo di paternità successivamente al 31dicembre 2022. Per cui la retribuzione, per il 2023, è stata la seguente: un meseall’80% – se fruito entro i 6 anni del figlio – e 8 mesi al 30% se fruiti entro i 12anni del figlio.
Tale disposizione non ha trovato applicazione per il personale della scuola perché,come noto, il CCNL scuola già stabilisce una norma di miglior favore per i primi 30 giorni dicongedo parentale che sono interamente retribuiti. Per cui la retribuzione del congedo,per il personale docente e ATA, è la seguente: un mese al 100% – entro i 12 annidel figlio – e 8 mesi al 30% entro i 12 anni del figlio.La Legge di bilancio per il 2024 ha ulteriormente modificato l’articolo 34 del Decretolegislativo n. 151/2001 e ha disposto l’elevazione dell’indennità di congedo parentale dal30% all’80% (per il solo 2024) e dal 30% al 60% (dal 2025) della retribuzioneper una seconda mensilità, da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro6 anni dall’ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque,non oltre il compimento della maggiore età).
Per cui questa seconda mensilità è valida anche per il personale della scuolaper cui il congedo parentale è così retribuito:un mese al 100% (fino ai 12 anni del bambino);un mese all’80% per il 2024 e, se non utilizzato, al 60% dal 2025 (solo se fruito entroi 6 anni del bambino altrimenti se fruito dai 7 ai 12 anni è retribuito al 30%); per i restanti 7 mesi di congedo parentale che spettano, da utilizzare entro i 12 anni delbambino, l’indennità è al 30%.
Decreto Milleproroghe
Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS)Legge n. 41/2020
➢ articolo 2, comma 4-ter
Per gli anni scolastici 2024/25 e 2025/26 le GPS sono prorogate (aggiornamentoe nuovi inserimenti) con Ordinanza Ministeriale in attesa di un nuovo Regolamentodelle supplenze per il personale docente.
Dimensionamento rete scolasticaarticolo 1 della legge n. 107/2015
➢ comma 83 ter
Per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento dellarete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024.Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizigenerali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici2025/2026 e 2026/2027, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025:possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superioreal 2,5% del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore deiservizi generali ed amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo annoscolastico 2024/2025 (ciò è possibile, con nuova delibera, anche per le Regioni che hannogià deliberato il piano di dimensionamento);le autonomie attivate saranno affidate a reggenza (non sono quindi sedi disponibili perla mobilità o le assunzioni in ruolo dei dirigenti scolastici e dei DSGA);il numero delle autonomie scolastiche attivate deve essere recuperato negli anni2025/2026 e 2026/2027.
Alle istituzioni scolastiche delle Regioni che decidono di non esercitare la facoltà diattivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche fino al 2,5% sono messe adisposizione le risorse conseguentemente non utilizzate per avere posizioni di esonero odi semi esonerodall’insegnamento.
Per l’attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024
e di 7,2 milioni per il 2025.Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo perl’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi
perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.