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Particolare tenuità del fatto, assolto guidatore 25enne

di Francesco Castaldi

ISCHIA – Il giudice monocratico del Tribunale di Ischia, il dottor Sergio Meo, nel corso della pubblica udienza del 4 maggio, ha pronunziato e pubblicato mediante lettura del dispositivo una sentenza in favore di un ragazzo assistito dagli avvocati Felice Pettorino e Vito Mazzella. Il 25enne era imputato del reato previsto e punito dagli articoli 186, comma 2 lett. b), comma 2-sexies e comma 2-septies del Codice della Strada, «perché guidava l’autovettura Fiat 500 […], alle ore 4.49, in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche, con tasso alcolemico accertato di 1,47 g/l». La difesa del ragazzo richiese sentenza di non doversi procedere ex articolo 129 c.p.p. per particolare tenuità del fatto ex articolo 131 bis c.p.. Alla richiesta dei due legali si oppose il pubblico ministero.

Il 25enne – con decreto di giudizio immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna (emesso in data 14 settembre 2015 dal Tribunale di Napoli, sezione Gip) – venne tratto in giudizio per rispondere del reato ascrittogli. Durante l’udienza del 23 marzo scorso, il giudice monocratico verificò la regolarità delle notifiche, e non emergendo alcun legittimo impedimento a comparire, dichiarò l’assenza dell’imputato ritualmente citato e non comparso e provvide al tempo stesso a revocare il decreto penale di condanna.

La difesa del giovane eccepì in quella sede la nullità dell’accertamento etilometrico urgente e indifferibile, in quanto l’imputato richiese l’assistenza dell’avvocato Mazzella, che tuttavia non venne avvisato. Il pubblico ministero, invece, produsse l’accertamento tecnico irripetibile con allegati e si oppose all’eccezione della difesa. Nel corso dell’udienza del 4 maggio, gli avvocati Pettorino e Mazzella reiterarono l’eccezione di nullità del decreto penale di condanna per nullità dell’accertamento irripetibile e produssero sentenza del Giudice di Pace di Ischia di annullamento dell’ordinanza prefettizia di annullamento del provvedimento di sospensione della patente. In subordine, la difesa chiese di accedere alla messa alla prova. Il pubblico ministero si oppose alle eccezioni delle difesa, ma non alla messa in prova.

Nel paragrafo della sentenza dedicato ai motivi della decisione, il giudice Meo scrive: «Alla luce della documentazione acquisita al fascicolo del dibattimento, il Giudice ritiene di dover emettere sentenza di non doversi procedere nei confronti dell’imputato stante la lieve tenuità del fatto. Invero, non vi è dubbio che possa applicarsi al caso di specie, l’istituto ex art. 131 bis c.p.p, previsto per tutti quei reati sanzionati con la sola pena pecuniaria o la pena detentiva non superiore a cinque anni, sia nelle ipotesi che le due tipologie di pena siano congiunte sia che siano previste in modo distinto. La norma indica, quali criteri di valutazione, la modalità della condotta, l’esiguità del danno o pericolo e la mancanza di abitualità nel comportamento dell’offensore».

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«La Suprema Corte – prosegue il giudice – con la sentenza n. 44132 del 2 novembre 2015, ha stabilito che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista all’art. 131-bis c.p. e introdotta dal d.lgs n. 28 del 2015, si applica anche al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 186, comma 2 lett b), del Codice della Strada. Il beneficio della non punibilità del reato per particolare tenuità del fatto non scatta in automatico, ma è sempre rimesso alla valutazione del giudice, che deve accertarsi della sussistenza di tutti gli elementi espressamente indicati nell’art. 131-bis c.p., tra cui l’entità dello stato di ebrezza, le modalità della condotta, nonché l’entità del pericolo o del danno cagionato (nel caso di specie il fatto concreto presenta un ridottissimo grado di offensività)».

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«Nel caso al vaglio del giudizio della Suprema Corte – sottolinea il dottor Meo – all’imputato era contestato il reato di cui all’art. 186, comma 2 lett. b), C.d.S. con l’aggravante di aver guidato tra le ore 22 e le ore 7. E precisamente, il tasso alcolemico del conducente era stato rilevato in 0,82 g/l alla prima prova e in 0,85 g/l alla seconda: si trattava, dunque, di valori estremamente prossimi al limite più basso della soglia di cui all’art. 186, comma 2 lett. b, C.d.S.. Anche nel presente procedimento ricorrono i presupposti indicati dal legislatore per l’applicabilità dell’art. 131 bis c.p. sia perché per il reato per cui si procede è stato contestato il superamento del tasso alcolemico con tasso pari a 1,03 g/l e 0,87 g/l rispettivamente al primo e al secondo esame e sia perché l’imputato è incensurato».

«Tale considerazione e la lieve entità della violazione posta in essere dall’imputato – scrive il giudice – consentono di aderire alla richiesta formulata dalla difesa relativamente all’emissione di una sentenza di non doversi procedere per la lieve tenuità del fatto. Ebbene, considerato che il reato contestato all’imputato è punito con pena detentiva inferiore ai cinque anni e le modalità della condotta dell’imputato, rendono evidente che nel caso concreto il pericolo di lesione del bene-interesse protetto, è stato minimo, ne deriva che l’offesa arrecata dalla condotta criminosa può essere considerata di particolare tenuità. Inoltre il comportamento dell’imputato risulta non abituale, non avendo egli commesso alcun reato della stessa indole in precedenza. Alla luce delle conclusioni delle parti e delle verifiche circa l’applicabilità dell’articolo 131 bis c.p. si impone l’assoluzione dell’imputato per il reato ascritto, perché non punibile per particolare tenuità del fatto».

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