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Area Srl, nuova mazzata dal Giudice di Pace

Sempre più marcato l’orientamento giuridico nei confronti della società che si occupa della riscossione per conto del Comune d’Ischia: l’affidamento doveva avvenire per il tramite del consiglio comunale, la procedura seguita è illegittima. E così viene annullato un fermo amministrativo dopo il ricorso di un cittadino. E adesso si mette davvero male…

Un contenzioso instauratosi a causa del fermo amministrativo di un veicolo. Il proprietario dello stesso che non ci sta e per il tramite del suo legale di fiducia, l’avvocato Vito Mazzella, decide di ricorrere al giudice di pace. Dall’altra parte la società che si occupa della riscossione per conto del Comune d’Ischia, la Area srl, e nel mezzo la sentenza del giudice Uccello che conferma una volta di più come detta società non possa effettuare il servizio di riscossione per conto dell’ente locale non essendone legittimata come peraltro già emerso in un passato anche recente. I motivi della decisione addotti dal giudice di pace non sembrano lasciare spazio a chissà quali discussioni e sono invero abbastanza chiari ed espliciti.

La sentenza non lascia spazio a equivoci o interpretazioni: “Qualora un atto nullo è posto in esecuzione gli effetti debbono ritenersi come mai prodotti e se sono stati lesi diritti soggettivi di singoli, l’attività svolta dall’amministrazione è da considerare illecita”

Nella sentenza, relativamente ai motivi della decisione, si legge che “in via preliminare va rilevato che il primo motivo di opposizione riguarda il difetto di legittimazione attiva della Area srl nella dichiarata qualità di concessionaria della riscossione in nome e per conto del Comune di Ischia, ente impositore e creditore effettivo delle somme per il cui pagamento l’Area srl agisce. A tal fine l’attore ha evidenziato che la convenzione intercorsa tra detta società ed il Comune di Ischia, avente ad oggetto l’affidamento del servizio di riscossione di tutte le entrate tributarie dell’ente non è conforme a legge in quanto conclusa da organo (il dirigente responsabile dei tributi) dell’ente privo del necessario potere. Ciò posto, ritiene il giudicante che la questione preliminare posta sia fondata”. Lo stesso giudice Antonio Uccello evidenzia poi che sull’argomento non si possa non tener conto di un precedente provvedimento in termini emesso dal Tribunale di Napoli ed in sede di reclamo avverso al diniego della sospensione intrapresa da Area srl nella dichiarata qualità di concessionaria della riscossione. Nel provvedimento in questione, che porta la data del 20 marzo scorso, viene accertato “che la convenzione per l’affidamento ad Area srl del servizio di riscossione veniva stipulata dal funzionario, dirigente responsabile del servizio Entrate e Tributi del Comune, ossia da un organo privo in realtà del relativo potere dal momento che ai sensi dell’art. 42 TUEL la competenza in materia è solo del consiglio comunale”. Da qui, spiega il giudice, la nullità del provvedimento emanato per “difetto assoluto di attribuzione”.

Il recente precedente del Tribunale Civile di Napoli che anche in quella circostanza ribadirono che l’affidamento con determina del dirigente, anche per un periodo limitato, non costituisce un elemento in grado di derogare alle attribuzioni degli organi dell’ente locale

Non mancano ancora le “stoccate” indirizzate proprio all’ente di via Iasolino, che ha portato a compimento la procedura di affidamento in maniera evidentemente tutt’altro che ortodossa: “L’amministrazione non ha perciò diritto di dare esecuzione a un atto nullo – si legge nella sentenza – e i terzi non hanno dovere di confermarsi: tutto ciò che l’amministrazione o i terzi possono compiere in virtù di un atto nullo non può considerarsi effetto dell’atto ma si riconduce a semplici comportamenti che dovranno essere considerati leciti o illeciti in sé stessi e non in relazione all’atto amministrativo. Qualora un atto nullo è posto in esecuzione gli effetti debbono ritenersi come mai prodotti e se sono stati lesi diritti soggettivi di singoli, l’attività svolta dall’amministrazione è da considerare illecita”. Insomma, più chiaro di così il dott. Uccello proprio non poteva essere. Da qui vengono citate anche una serie di sentenze analoghe che si riportano alla decisione finale del giudice di pace che si pronuncia in maniera inequivocabile: “In definitiva, l’atto amministrativo in base al quale la società convenuta potrebbe ritenersi legittimata all’esercizio derivato del potere pubblico di riscossione delle entrate in nome e per conto del Comune di Ischia va disapplicato con conseguenza che l’atto in questa sede impugnato costituente esplicazione di quel potere – come visto – insussistente, va annullato. Per Area srl oltre al danno dell’accoglimento della domanda anche la beffa delle spese processuali da liquidare, quantificate complessivamente in euro 350. L’orientamento in questione sarebbe ormai da ritenersi consolidato, perché quella di cui abbiamo appena esposto i fatti non è nemmeno l’unica sentenza che va in questa direzione. Insomma, far finta di nulla adesso diventa veramente complesso. Ulteriori avvisaglie erano già arrivate nello scorso mese di aprile a seguito di una pronuncia della Quinta Sezione Civile del Tribunale di Napoli relativa a una controversia di carattere tributario tra un cittadino ischitano e la società Area srl. Quest’ultima, con un atto di pignoramento aveva ordinato alla Unicredit di pagare direttamente a suo favore un importo pari a euro 16.875,82 per il mancato pagamento della Tari, la tassa sui rifiuti, per l’anno 2014. L’utente fece opposizione davanti al giudice dell’esecuzione, il quale con un’ordinanza rigettò l’istanza di sospensione, ritenendo legittima l’azione della società concessionaria della riscossione. Ecco quindi la nuova istanza davanti al Tribunale, dove il cittadino lamentò innanzitutto il difetto di legittimazione attiva della società Area srl, e poi il difetto di competenza territoriale della stessa concessionaria. Anche in questo caso, nella sentenza il collegio composto dai giudici Cataldi, Cannavale e Ciccarelli ritennero fondata l’istanza, accogliendo le tesi del legale di fiducia del cittadino ricorrente. I giudici scrissero pure in quella circostanza che l’attività di accertamento e riscossione delle entrate è da classificarsi come servizio pubblico compreso nelle attribuzioni del Consiglio comunale, mentre l’affidamento in questione era stato attribuito con determina del dirigente. E il fatto che tale servizio risultasse affidato in concessione in via meramente sperimentale, per un periodo limitato ed entro una soglia determinata, non costituiva tuttavia un elemento in grado di derogare alle attribuzioni degli organi dell’ente locale. 

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andrea

buongiorno è possibile avere la sentenza del tribunale riguardante ad area srl. grazie

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