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Cala il sipario sulla vicenda giudiziaria del distributore Erg

Con la sentenza 1477 del 15 aprile 2016, la IV sezione penale di Napoli, presieduta dal giudice Marcello Roscigno, ha stabilito il dissequestro dell’area adiacente all’eliporto di Casamicciola dove sarebbe dovuto sorgere un nuovo distributore della Erg e, con la stessa sentenza, ha assolto Vincenzo D’Ambrosio, Paolo Ferrandino, Fulvio Cesario e Stanislao Senese da tutte i capi d’accusa.

Il dispositivo, depositato lo scorso 16 aprile, smonta pezzo dopo pezzo le ipotesi accusatorie formulate dal Pm D’Alessio. L’indagine ha inizio nell’aprile 2009 con il sequestro dell’area, ordinata da D’Alessio a seguito della denuncia presentata da Antonio Barulli, amministratore della società “Abigas Service”, che lamentava condotte illecite da parte dell’allora sindaco di Casamicciola, Vincenzo D’Ambrosio, e dell’assessore ai Lavori Pubblici Stanislao Senese.

Da quella denuncia nasce l’indagine che, di lì a poco, porterà il Pm D’Alessio a ipotizzare reati di abuso edilizio in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e varie tipologie di falso a carico Paolo Ferrandino, progettista dell’opera e direttore dei lavori, e di Fulvio Cesario, all’epoca dei fatti procuratore speciale della Erg, oltre che ai due politici di Casamicciola.

Il punto, sostiene il giudice Roscigno, è che la ricostruzione degli avvenimenti offerta da Antonio Barulli “non soddisfa quegli elementi di coerenza interna e di credibilità soggettiva ed oggettiva” giudicati indispensabili per una sentenza a favore del querelante. Barulli sosteneva che gli era stata negata la costruzione dell’impianto sull’area assegnata alla Erg perché D’Ambrosio e Senese gli avevano imposto, in un colloqui avvenuto, secondo Barulli, a porte chiuse, nel giugno 2007 di assumere come gestore dell’impianto a Nunzio Senese. In realtà, le indagini hanno dimostrato come, già all’epoca del colloqui in questione, “l’Amministrazione di Casamicciola si fosse orientata – in modo pressoché irreversibile, per l’assegnazione del distributore alla Erg Petroli, già al tempo destinataria di provvedimenti di tenore di favore, e la cui pratica aveva raggiunto uno stato di avanzamento significativo”.

Particolare interesse, riveste la decisione del giudice nei confronti di Paolo Ferrandino. Nonostante avesse chiesto, attraverso i suoi legali, di arrivare ad una sentenza che non tenesse conto dell’avvenuta prescrizione,  Roscigno ha spiegato nel dispositivo che “non possono trovare accoglimento le richieste difensive perché l’inconciliabilità dei due consulenti interpellati (da accusa e difesa, ndr) non consente di superare il contrasto aderendo ad una delle due rappresentazioni”.

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In pratica mentre da un lato l’accusa sosteneva che, attraverso una manipolazione dei grafici, Ferrandino avesse concesso alla Erg una superficie aggiuntiva di circa 400 mtq di costa, la difesa ha dimostrato, attraverso i suoi consulenti, che le violazioni non erano state commesse. In questo walzer di decisioni contrastanti, alla luce anche dell’avvenuta prescrizione, il giudice Roscigno ha deciso di non decidere e, piuttosto che dimostrare l’innocenza o la colpevolezza di Ferrandino, ha preferito assolvere tutti per avvenuta prescrizione.

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