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CAS, Legnini detta le nuove regole

Cambiano le disposizioni per accedere al contributo di autonoma sistemazione, che dovrà essere subordinato alla domanda di contributo per la ricostruzione o la delocalizzazione secondo le modalità prescritte. E poi…

In arrivo a Ischia nuove disposizioni che disciplinano l’accesso al Contributo di Autonoma Sistemazione (CAS). Con l’ordinanza varata ieri dal Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, si dà attuazione alle misure contenute nella Legge di Bilancio 2025 in materia di assistenza alla popolazione colpita dal sisma e dalla frana. La principale novità riguarda l’erogazione del CAS, che sarà riservata esclusivamente ai cittadini aventi diritto, a condizione che presentino domanda di contributo per la ricostruzione o la delocalizzazione secondo le modalità stabilite dal Commissario Straordinario. Si tratta di un provvedimento utile anche per il rispetto dei tempi e delle modalità di accesso al contributo di ricostruzione, così come disposto dalla previsione contenuta nella legge di Bilancio. Per i cittadini danneggiati dalla frana, in particolare, viene confermata la cessazione dell’assistenza alberghiera, la cui scadenza, inizialmente fissata al 31 dicembre scorso, era stata poi prorogata per tutto il mese di gennaio 2025 anche al fine di favorire un rientro graduale nelle abitazioni. Ma tale disposizione ora viene accompagnata dalla possibilità di ottenere il CAS frana a far data dal 1° febbraio su semplice istanza del cittadino interessato. Solo in casi eccezionali e su richiesta motivata del Sindaco, le famiglie destinatarie di provvedimenti di sgombero potranno beneficiare di un’assistenza alloggiativa temporanea, limitata al tempo strettamente necessario per l’esecuzione dei lavori di ricostruzione o messa in sicurezza del territorio.

Restano per lo più invariate, invece, le disposizioni rivolte ai cittadini danneggiati dal sisma per i quali il contributo sarà garantito fino alla cessazione della gestione straordinaria, ed erogato secondo le modalità previste dalle ordinanze vigenti. Nelle more dell’approvazione del Piano di Ricostruzione della Regione Campania, il Commissario aveva già fissato alcune scadenze che restano valide. Pertanto, per i proprietari degli edifici contrassegnati con il colore verde, in caso di persistente inadempienza, il CAS rimane sospeso fino alla presentazione delle domande di contributo. Invece, per i proprietari degli altri immobili, quelli contrassegnati con i colori arancione o marrone, i tempi e le modalità di presentazione delle domande di contributo saranno indicati subito dopo l’approvazione definitiva del PdRi. Per l’anno in corso, le risorse destinate all’assistenza alla popolazione colpita dal sisma e dalla frana sono state stanziate nella misura di 4,5 milioni di euro per il CAS sisma, ai quali si aggiungono 2 milioni di euro per il CAS frana stanziati dall’ultima Legge di Bilancio. Per continuare a beneficiare del contributo, però, i cittadini aventi diritto dovranno trasmettere, entro il 30 maggio di ogni anno, una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti ai Soggetti Attuatori. A tal proposito, nel solo Comune di Casamicciola Terme, la gestione del CAS resta affidata all’Unità Tecnica Amministrativa (UTA) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, come stabilito dall’Ordinanza 26 del 25 gennaio 2024. Mentre, a Lacco Ameno e a Forio le funzioni di Soggetto Attuatore continueranno ad essere svolte direttamente dai Comuni.

Nell’ordinanza si fa riferimento anche ai soggetti attuatori ed a riguardo si legge: “Fino alla definitiva cessazione della gestione straordinaria commissariale, l’Unità Tecnica Amministrativa (UTA), di cui all’art. 18, comma 4, del decreto-legge n. 109/2018 prosegue, quale Soggetto Attuatore in luogo del comune di Casamicciola Terme, all’attività istruttoria di verifica dei presupposti per la concessione dei contributi di cui agli articoli 2 e 3 e alla liquidazione della relativa spesa, alle condizioni e con le modalità stabilite da apposita Convenzione che sarà approvata con separato decreto commissariale. 2. Ai fini di cui al precedente comma, continuano ad applicarsi: a) l’art. 3, commi 4, 5, e 6, nonché l’art. 4, commi 3 e 4, dell’ordinanza del Commissario Straordinario n. 26/2024; b) l’art. 3, commi 2 e 5 dell’ordinanza del Commissario Delegato n. 17/2024. 3. I comuni di Lacco Ameno e Forio continuano ad assolvere alla funzione di Soggetto Attuatore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 dell’ordinanza del Commissario Straordinario n. 26/2024 e all’art. 3 dell’ordinanza del Commissario Delegato n. 17/2024”. Nell’articolo 5 dell’ordinanza, invece, si fa esplicito riferimento alle verifiche e modalità di recupero del contributo indebitamente percepito: “Laddove, all’esito delle verifiche si accerti la non veridicità dei requisiti di spettanza del contributo con riferimento a uno o più componenti del nucleo familiare, la revoca della provvidenza è limitata a tali soggetti, con effetti a decorrere dalla domanda di contributo, ferma restando la spettanza di quest’ultimo per i restanti membri, nella corrispondente misura minore. Ove si riscontri l’indebita percezione della maggiorazione di € 200,00, prevista per le ipotesi di invalidità, il recupero è limitato alla sola maggiorazione a far data dalla mancanza o perdita del requisito accertata. 3. In caso di rateizzazione, la restituzione integrale delle somme complessivamente non spettanti, unitamente agli interessi legali, deve, in ogni caso, completarsi col numero massimo di rate mensili previsto dall’art. 5 comma 3, dell’ordinanza del Commissario Straordinario n. 26/2024. A tal fine, nel termine di 10 giorni successivi alla comunicazione della revoca del contributo, il soggetto interessato inoltra al Soggetto Attuatore conforme richiesta di rateizzazione, pena l’immediato recupero per intero delle somme dovute”.

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