CRONACAPRIMO PIANO

Censura illegittima, ecco la sentenza che “condanna” l’ASL

La sezione Lavoro della Corte d’Appello dichiara la nullità della sanzione disciplinare della censura scritta che era stata irrogata al dipendente dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord Luca Fabozzi il 14 maggio 2021 ribaltando così la decisione del Tribunale che aveva respinto la richiesta del lavoratore, difeso dall’avvocato Felice Pettorino

La storia è abbastanza nota e ve l’abbiamo raccontata con dovizia di particolari già il mese scorso. Oggetto è il contenzioso che si è instaurato tra l’ASL Napoli 2 Nord e un suo dipendente, Luca Fabozzi, che dall’azienda sanitaria aveva ricevuto il provvedimento di censura della sanzione disciplinare di censura scritta perché non avrebbe comunicato il suo coinvolgimento in un’inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli che tra l’altro ha portato al rinvio a giudizio di ben 32 persone. Adesso sono arrivate anche le motivazioni della Corte d’Appello che ha accolto il ricorso presentato da Fabozzi – difeso dall’avvocato Felice Pettorino – ed ha presentato una sentenza a lui favorevole. Dapprima i giudici ripercorrono i fatti per come si sono succeduti partendo proprio da quando il dipendente della ASL aveva deciso di appellare la pronuncia a lui sfavorevole del giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli, che aveva rigettato la sua domanda di annullamento della predetta sanzione disciplinare che gli era stata irrogata per aver violato l’art. 70 comma 3 lettera g) del CCNL area sanità che prevede l’obbligo del dipendente di “informare l’Azienda o Ente di essere stato rinviato a giudizio o che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale, quando per la particolare natura dei reati contestati al dirigente si possono configurare situazioni di incompatibilità ambientale o di grave pregiudizio per l’Azienda o Ente”.

Nel ricorso Fabozzi per il tramite del suo legale ha rimarcato tra l’altro “che gli era stata irrogata dall’UPD dell’Asl Napoli 2 Nord la sanzione disciplinare della censura scritta per violazione dell’obbligo di comunicazione previsto dall’art. 70 comma 3 lett g) del CCNL area sanità, ma la contestazione disciplinare gli era stata notificata in data 02.04.2021, benché il suo rinvio a giudizio fosse avvenuto solo successivamente, e cioè in data 11.05.2021, per cui era evidente che all’atto della contestazione dell’addebito la condotta di cui all’art. 70 lett G) citato era inesigibile ed impretendibile, non essendo stato il ricorrente ancora rinviato a giudizio”. Non solo, il dipendente ha anche evidenziato “l’infondatezza e genericità della contestazione disciplinare, nella quale erano richiamati fatti asseritamente rilevanti sotto il profilo disciplinare, risalenti al 2018 allorquando il ricorrente era solo specialista ambulatoriale e non rivestiva la qualifica di Dirigente medico, cui sono riferiti gli articoli 72 commi 1 e 4 del CCNL”.

L’ASL sosteneva che il Fabozzi non avesse comunicato il suo rinvio a giudizio come previsto dal CCNL, ma la censura era arrivata quando la decisione giudiziaria non era ancora ufficiale e quindi non c’è stato alcun atteggiamento “contra legem”

La Corte, in ogni caso, si è pronunciata ritenendo l’appello fondato e dunque meritevole di accoglimento. Scrivono i giudici della sezione Lavoro (presidente Mariavittoria Papa, consigliere relatore Giovanna Guarino, consigliere Nicoletta Giammarino) nel motivare che “Il primo giudice, esaminando solo la specificità dell’addebito mosso al lavoratore e la correttezza dell’iter procedimentale seguito dall’Asl Napoli 2 Nord, ai sensi dell’art. 55- bis d.lgs. 165/2001, ha omesso di valutare gli altri profili di illegittimità della sanzione disciplinare puntualmente allegati nel ricorso introduttivo del giudizio, in particolare quello della inesigibilità della condotta”. Poi aggiunge la sentenza: “Già nel ricorso introduttivo del giudizio l’odierno appellante aveva contestato la fondatezza dell’addebito, evidenziando di aver correttamente comunicato all’Azienda, con memoria del 12/5/2021, il suo rinvio a giudizio avvenuto in data 11.05.2021, ma che prima di tale atto non poteva comunicare alcunché . Aveva quindi sostenuto che la contestazione disciplinare gli era stata notificata in data 02.04.2021, mentre il suo rinvio a giudizio era avvenuto in data 11.05.2021, per cui all’atto della contestazione dell’addebito la condotta di cui all’art. 70 lett G) era inesigibile ed impretendibile”. Un ragionamento che viene poi esplicato con ancora maggiore chiarezza anche nel passaggio successivo: “Osserva la Corte che l’Asl Napoli 2 Nord, sostenendo la violazione da parte del Fabozzi dell’art. 70, comma 3, lettera g), del CCNL del reparto Sanità, e quindi la mancata comunicazione ‘che nei suoi confronti è esercitata l’azione penale’, ha omesso di indicare da quale specifico atto l’odierno appellante avrebbe dovuto desumere che nei suoi confronti era esercitata l’azione penale. In buona sostanza l’Asl, cui incombeva il relativo onere, avrebbe dovuto allegare e provare che, prima della comunicazione del suo rinvio a giudizio, il Fabozzi avesse ricevuto un atto da cui desumere l’esercizio a suo carico dell’azione penale, che aveva omesso di comunicare all’Azienda datrice di lavoro”.

Da qui il logico e consequenziale epilogo da parte della Corte di Appello: “Deve, in conclusione, ritenersi che prima della comunicazione del suo rinvio a giudizio il Fabozzi non avesse ricevuto alcun atto da cui desumere l’esercizio a suo carico dell’azione penale. Ciò comporta l’insussistenza della violazione contestata e, di conseguenza, la nullità della sanzione disciplinare oggetto di giudizio . L’appello va pertanto accolto ed in riforma dell’impugnata sentenza va dichiarata la nullità della sanzione disciplinare della censura scritta irrogata a Fabozzi Luca con provvedimento del 14/5/2021. La complessità e natura interpretativa delle questioni trattate costituisce grave ragione per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio”. Motivi per i quali la Corte ha accolto l’appello ed in riforma dell’impugnata sentenza dichiara la nullità della sanzione disciplinare scritta irrogata a Luca Fabozzi con il provvedimento risalente al 14 maggio 2021.

Ads
Ads

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex