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Coltivazione di piantine di marijuana, ischitano assolto in Appello

I giudici della VI Sezione Penale della Corte di Napoli hanno riformato la sentenza che in primo grado aveva portato alla condanna a un anno di reclusione e 10.000 euro di multa per Luca Fondicelli, accogliendo così la linea difensiva del suo difensore di fiducia avvocato Emmanuel Pettorino

In primo grado era stato condannati alla pena di un anno di reclusione e 10.000 euro di multa perché ritenuto responsabile del reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Ma dopo il ricorso in appello presentato dal legale di fiducia avvocato Emmanuel Pettorino, l’ischitano Luca Fondicelli è stato assolto con la formula “perché il fatto non sussiste”. Nel processo di secondo grado il difensore dell’imputato aveva posto l’accento su alcuni motivi per i quali chiedeva l’assoluzione del proprio assistito, in primo luogo evidenziava che non vi era prova che l’imputato stesse coltivando stupefacenti ai fini di spaccio e che la quantità di sostanza rinvenuta e posta sotto sequestro era in ogni caso minima e priva di offensività. I giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli non hanno esitato a definire il ricorso fondato basandosi anche su una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione che spiega come “non integra il reato di coltivazione di stupefacenti, per mancanza di tipicità, una condotta di coltivazione che, in assenza di significativi indici di un inserimento nel mercato illegale, denoti un nesso di immediatezza oggettiva con la destinazione esclusiva all’uso personale, in quanto svolta in forma domestica, utilizzando tecniche rudimentali e uno scarso numero di piante da cui ricavare un modestissimo quantitativo di prodotto”. L’avvocato Pettorino non a caso, nell’articolare il ricorso alla Corte d’Appello, scriveva tra l’altro: “La sentenza impugnata è erronea ed ingiusta e va integralmente riformata avendo il primo giudice erroneamente disatteso la richiesta concorde delle parti di assoluzione degli imputati perché il fatto non sussiste sulla base dell’esiguità delle piantine e correlata produzione assolutamente minima con conseguente inoffensività in concreto della condotta nonchè per aver omesso di rilevare la speciale tenuità del fatto di cui all’art. 133 bis c.p. all’esito dell’operata riqualificazione della fattispecie rientrando la stessa nel limite edittale di 5 anni, essendo entrambi gli imputati incensurati e le modalità della condotta degli stessi rendessero evidente che nel caso concreto il pericolo di lesione del bene interesse protetto fosse stato minimo per cui l’offesa arrecata dalla condotta criminosa poteva essere considerata di particolare tenuità”.

I giudici hanno ritenuto che il modo rudimentale di coltivazione e il numero ridotto delle piante “siano proprie della coltivazione a scopo di mero autoconsumo” e dunque non si ravvisino finalità di spaccio

Ebbene, i giudici hanno accolto in pieno la linea difensiva dell’avvocato Emmanuel Pettorino, specificando in sentenza che “nel caso di specie, in assenza di ulteriori elementi indiziari in ordine allo svolgimento, da parte dell’odierno appellante, di abituale attività di spaccio, ritiene la Corte che le caratteristiche della piantagione in questione, in ragione del numero estremamente ridotto delle piante e della natura rudimentale e meramente domestica con cui la stessa veniva gestita, siano proprie della coltivazione a scopo di mero autoconsumo. Ciò in linea, peraltro, con quanto stabilito dai giudici di legittimità in casi analoghi e per quantitativi anche maggiori. Da qui l’assoluzione per il Fondicelli.

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